Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3853 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3853 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Pagani il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/10/2025 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l’AVV_NOTAIO, in difesa di COGNOME NOME, il quale si è riportato ai motivi del ricorso, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 02/10/2025, il Tribunale di Salerno – in parziale accoglimento della richiesta di riesame che era stata proposta da NOME COGNOME contro l’ordinanza del 04/09/2025 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Salerno aveva disposto, nei confronti dello stesso COGNOME, la misura della custodia cautelare in carcere per essere egli gravemente indiziato del delitto di favoreggiamento reale (art. 379 cod. pen.), aggravato dalla cosiddetta “agevolazione mafiosa” (art. 416bis.1 cod. pen.), e per essere sussistente il concreto e attuale pericolo che egli
potesse commettere delitti della stessa specie -, sostituiva la suddetta misura della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari.
Il COGNOME è stato ritenuto gravemente indiziato di avere aiutato NOME COGNOME, quale emissaria del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, ad assicurare i profitti dei reati commessi da tale RAGIONE_SOCIALE, in particolare, ricevendo dalla COGNOME somme di denaro provenienti dai suddetti reati e tenendole in custodia, così da evitare che le medesime somme potessero essere sequestrate in occasione di perquisizioni locali nell’abitazione della COGNOME.
Avverso l’indicata ordinanza del 02/10/2025 del Tribunale di Salerno, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, affidato a due motivi.
2.1. Il primo motivo è proposto in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 274, comma 1, lett. c), e 275 dello stesso codice, con riguardo a: «sigenze cautelari – superamento della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari»; nonché, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., per «difetto» e contraddittorietà della motivazione.
Il COGNOME premette che, rispetto alle contestazioni che erano state inizialmente formulate nei suoi confronti dal pubblico ministero, il G.i.p. del Tribunale di Salerno aveva: 1) escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza della sua partecipazione al RAGIONE_SOCIALE“, quale riciclatore dei proventi illeciti dello stesso RAGIONE_SOCIALE, di cui al capo 1) dell’imputazione provvisoria; riqualificato come favoreggiamento reale, aggravato dall’avere agito al fine di agevolare l’attività del suddetto RAGIONE_SOCIALE, il fatto di cui al capo 12) dell’imputazio provvisoria, che il pubblico ministero aveva qualificato come riciclaggio, analogamente aggravato.
Ciò premesso, il ricorrente espone alcuni elementi che, a suo avviso, avrebbero escluso la sussistenza delle esigenze cautelari, specificamente: a) il fatto che egli, all’indomani dell’esecuzione della misura carceraria, aveva reso una dichiarazione ampiamente confessoria, il che consentirebbe di superare la presunzione di sussistenza delle suddette esigenze in quanto dimostrerebbe che egli, che è incensurato ed è inserito in un contesto lavorativo lecito, ha mostrato «condivisione dell’illiceità della condotta posta in essere, la cui maturazione costituisce garanzia sufficiente circa la esclusione del pericolo di cadute recidivanti»; b) il contesto in cui egli si era «presta» alla contestata condott di favoreggiamento reale, nel quale «la ‘negazione’ di un favore richiesto costituisce, molto verosimilmente, occasione per possibili azioni di rappresaglia»; c) il «disvelamento giudiziario della specifica vicenda» e «la disgregazione del sodalizio grazie alla pluralità di iniziative investigative», con l’esecuzione ordinanze di custodia cautelare nei confronti di «gran parte dei componenti del
gruppo» RAGIONE_SOCIALE, atteso che ciò renderebbe «scarsamente verosimile l’eventualità del rinnovarsi della condizioni in cui è maturata la condotta ascritta»; d) il fatto che questa risale, al più tardi, al settembre 2024 e che le indagini che sono state successivamente svolte «fino all’anno 2025 inoltrato» non avevano disvelato, per il periodo successivo al settembre 2024, «alcuna ulteriore forma di coinvolgimento del ricorrente in avvenimenti delittuosi involgenti il RAGIONE_SOCIALE»; e ancora, la già menzionata confessione, atteso che essa lo rendeva «persona non più affidabile per il compimento di condotte analoghe a quella per cui si procede, avendo egli dato prova di mancato superamento della prova di resistenza in tema di ‘omertà’».
Esposti tali elementi, il COGNOME lamenta che il Tribunale di Salerno li avrebbe ignorati, essendosi limitato a valorizzare la gravità della condotta posta in essere – la quale rilevava sotto il non contestato profilo dei gravi indizi di colpevolezza in particolare «omette ogni considerazione circa la efficacia della confessione in chiave di esclusione di cadute recidivanti».
L’illegittimità dell’ordinanza impugnata discenderebbe comunque soprattutto dal fatto che, posto che il G.i.p. del Tribunale di Salerno aveva escluso la sua partecipazione al RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, nonché, attesa la riqualificazione come favoreggiamento reale del fatto di cui al capo 12) dell’imputazione provvisoria, «ogni suo contributo nelle attività di riciclaggio dei proventi illeciti del RAGIONE_SOCIALE Tribunale di Salerno avrebbe «assu la sussistenza di circostanze di fatto escluse dal GIP rispetto a un profilo che, in quanto coperto da giudicato cautelare, neppure poteva essere legittimamente investigato».
Il COGNOME deduce che il Tribunale di Salerno avrebbe argomentato come egli «sia stabilmente inserito nelle dinamiche delittuose del RAGIONE_SOCIALE con particolare riguardo al riciclaggio dei proventi illeciti delle sue attività, censurando com strumentale la sua confessione per non aver chiarito circostanze – ‘non emerse dalle indagini’ e delle quali egli è indicato come sicuramente a conoscenza concernenti i canali di reinvestimento dei proventi illeciti del RAGIONE_SOCIALE, che egli avrebbe volontariamente omesso di riferire».
Con riguardo a tale asserita argomentazione, il ricorrente contesta che non si comprenderebbe: a) «come possa affermarsi la sussistenza di circostanze di fatto ‘non emerse dalle indagini’ e, soprattutto, la conoscenza delle stesse da parte del ricorrente, stigmatizzandone l’omesso disvelamento da parte sua»; b) come la stessa argomentazione, in quanto «espressamente ancorata al consapevole coinvolgimento nelle attività di riciclaggio dei proventi illeciti del sodal possa logicamente trovare spazio nella motivazione di un provvedimento relativo a una vicenda cautelare nella quale la configurabilità delle contestazioni che gli erano state originariamente mosse dal pubblico ministero in ordine ai delitti di cui
agli artt. 416-bis e 648-bis cod. pen. era stata esclusa dal G.i.p. del Tribunale di Salerno «con statuizione coperta da giudicato». La contestata argomentazione si porrebbe infatti in contraddizione con tale esclusione.
Da ciò il vizio dell’ordinanza impugnata in quanto il Tribunale di Salerno avrebbe omesso sia «di considerare la modesta caratura delittuosa del reato per il quale è stata ritenuta la gravità indiziaria» sia «di illustrare, in concreto ragioni per le quali il fatto nuovo costituito dalla tempestiva e piena confessione dell’indagato non costituisce elemento idoneo a consentire una fausta prognosi cautelare comportante il superamento della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari».
Né potrebbe assumere rilievo in senso contrario, diversamente da quanto avrebbe reputato il Tribunale di Salerno, la ritenuta sussistenza della gravità indiziaria con riguardo all’aggravante dell’agevolazione mafiosa”, giacché «proprio il ritenuto inserimento della vicenda in un complessivo contesto di criminalità organizzata assegna all’intervenuta immediata confessione indubbia efficacia rescissoria rispetto ad esso», atteso che egli non potrebbe «essere considerato persona fidata per qualsivoglia altra condotta illecita, la quale [… richiede un grado di affidabilità assolutamente incompatibile per chi abbia dato prova di non essere in grado di uniformarsi ai canoni dell’omertà e della reticenza».
Il COGNOME contesta l’affermazione del Tribunale di Salerno secondo cui egli non si sarebbe «reso autore di alcun tradimento, per non aver rivelato circostanze, non emerse dalle indagini, e di cui era evidentemente a conoscenza, circa le modalità operative (sub specie di occultamento/reinvestimento dei proventi illeciti del gruppo)» (primo paragrafo della pag. 17 dell’ordinanza impugnata), atteso che tale asserzione sarebbe «il risultato di una inammissibile congettura, sol se si considera che i fatti illeciti di cui il COGNOME sarebbe a conoscenza (e che non ha rivelato), relativi al profilo dell’occultamento e del reinvestimento dei provent illeciti del RAGIONE_SOCIALE, sono dallo stesso Tribunale indicati come ‘… non emersi dalle indagini’».
Col valorizzare la sua presunta «conoscenza, circa le modalità operative (sub specie di occultamento/reinvestimento dei proventi illeciti del gruppo)», il Tribunale di Salerno dimostrerebbe, «ultra petita, di riconsiderare il profilo della gravità indiziaria (non oggetto di impugnazione da parte del PM), assegnando al ricorrente una consapevolezza delittuosa del tutto incompatibile con il giudizio del GIP che ha escluso ogni suo coinvolgimento nelle attività del RAGIONE_SOCIALE, specie con riferimento al profilo del reinvestimento di proventi illeciti», per il quale, pertan «risulta pregiudizialmente esclusa ogni forma di gravità indiziaria».
La motivazione dell’ordinanza impugnata assumerebbe insomma la condotta del COGNOME «non per come ritenuta dal GIP in termini di gravità indiziaria
(favoreggiamento reale, coperto da giudicato cautelare ), ma per come originariamente contestata dal PM (partecipazione ad associazione camorristica con ruolo di riciclatore e concorso in riciclaggio) con prospettazione che non ha superato il vaglio giurisdizionale».
2.2. Il secondo motivo è proposto in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 274, comma 1, lett. c), e 275 dello stesso codice, con riguardo a: «utilità della misura»; nonché, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per «difetto» e contraddittorietà della motivazione.
Il COGNOME espone che, in sede di riesame, aveva dedotto che, considerati il trattamento sanzionatorio per il delitto di favoreggiamento reale, per il quale è prevista la pena della reclusione da quindici giorni a cinque anni, il suo stato di incensurato, la confessione che aveva reso – «con conseguente concedibilità delle circostanze attenuanti generiche» -, e «la presumibile definizione del procedimento mediante rito alternativo», «anche a considerare l’aumento per la circostanza aggravante a effetto speciale ex art. 416 bis.1» cod. pen., risulterebbe «verificabile, al limite della certezza, il fatto per cui, all’esito del giudizio, sarà condannato ad una pena rientrante nel perimetro della sospensione condizionale».
Ciò esposto, il ricorrente contesta che il Tribunale di Salerno avrebbe superato tale deduzione «con motivazione del tutto carente, richiamando, ancora una volta, il rischio di reiterazione criminosa, inteso come ostativo alla concedibilità de beneficio della sospensione condizionale della pena, ancorandola a una fantomatica consapevolezza delittuosa del COGNOME (conoscenza delle modalità di occultamento e di reinvestimento dei proventi illeciti del RAGIONE_SOCIALE e mancato disvelamento delle stesse) che è stata del tutto esclusa nel pregiudiziale scrutinio del GIP in termini di gravità indiziaria, coperto da giudicato».
Anche nella prospettiva della dedotta mancanza di «utilità» della misura cautelare, in ragione della concedibilità della sospensione condizionale della pena, il Tribunale di Salerno avrebbe pertanto «valorizza la condotta ascritta al ricorrente non per come ritenuta dal GIP in termini di gravità indiziaria ma pe come originariamente contestata dal PM con prospettazione che non ha superato il giudizio ex art. 273 c.p.p.».
CONSIDERATO IN DIRITTO
I due motivi di ricorso, i quali, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente, sono manifestamente infondati.
Si deve anzitutto evidenziare che, come correttamente affermato dal Tribunale di Salerno, per il reato di favoreggiamento reale aggravato
dall’agevolazione mafiosa” opera la doppia presunzione relativa – di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere – che è prevista dall’art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen.
Con riguardo a tale doppia presunzione relativa nel caso di delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen., la Corte di cassazione ha affermato i seguenti principi, che il Collegio condivide: a) in tema di custodia cautelare in carcere, applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall’art. 7, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen.), la presunzione relativa di pericolosità sociale di cui all’art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen., può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l’associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l’organizzazione criminosa. In assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l’onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze cautelari ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all’indagato e l’adozione della misura cautelare (Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174-01; in senso analogo: Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316-01; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifirò, Rv. 273631-01); b) in tema di misure cautelari, la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, operante – ai sensi del terzo comma dell’art. 275 cod. proc. pen. – per i delitti aggravati ex art. 7 del decretolegge n. 152 del 1991, può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, non essendo idonea, allo scopo, la mera allegazione del tempo trascorso e della durata della restrizione sofferta (Sez. 2, n. 6574 del 02/02/2016, COGNOME, Rv. 266236-01; Sez. 1, n. 29530 del 27/06/2013, COGNOME, Rv. 256634-01); c) la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall’art. 274 cod. proc. pen., con la conseguenza che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. pro pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero.decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 4, n. 29237 del 11/06/2025, COGNOME, Rv. 288309-01; Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766-02. In motivazione la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un’attenuazione del giudizio di pericolosità); d) la regola generale contenuta nell’art. 275, comma 3-bis, cod. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
proc. pen., secondo cui il giudice, nel disporre la custodia in carcere, deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico, non trova applicazione quando la custodia in carcere venga disposta per uno dei delitti per i quali opera la presunzione relativa di adeguatezza di tale misura, ai sensi del comma 3 del suddetto art. 275 (Sez. 2, n. 3899 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265598-01; Sez. 2, n. 4951 del 12/01/2016, COGNOME, Rv. 266152-01; Sez. 1, n. 19234 del 22/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266692-01).
3. Rammentati tali principi, affermati dalla Corte di cassazione, il Collegio ritiene che il Tribunale di Salerno abbia adeguatamente motivato, senza commettere violazioni di legge, in ordine all’inesistenza di elementi che consentissero di superare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari che è prevista dal terzo periodo del comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen. e, quindi, in ordine alla perdurante concreta e attuale pericolosità del COGNOME, anche alla stregua della medesima presunzione, confrontandosi, senza incorrere in contraddizioni né in illogicità manifeste, con gli specifici elementi che erano stati addotti in senso contrario dal ricorrente.
Risulta, anzitutto, del tutto logica e corretta la valorizzazione, da parte de Tribunale di Salerno, delle specifiche modalità e circostanze della condotta del COGNOME, segnatamente, del fatto che questi si era ripetutamente messo a disposizione di NOME COGNOME, emissaria del RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, per custodire e, sostanzialmente, occultare nella propria abitazione, somme ingenti di denaro (che il Tribunale ha quantificato in almeno C 195.000,00), che sapeva essere provento dei delitti commessi dal suddetto RAGIONE_SOCIALE, sicché la sua condotta si doveva ritenere non occasionale né episodica ma piuttosto, appunto, ripetuta nel tempo (il Tribunale di Salerno ha individuato almeno tre consegne di danaro al COGNOME da parte della COGNOME: il 02/04/2021; il 27/09/2022; il 09/09/2024).
Il che qualificava lo stesso COGNOME come «uomo di fiducia» del RAGIONE_SOCIALE, tanto da affidargli così ingenti somme. Qualifica, questa, che è stata logicamente ritenuta confermata anche dal fatto che, dalle intercettate conversazioni tra la COGNOME e il COGNOME, era emerso pure che quest’ultimo aveva anche gestito parte del denaro che aveva ricevuto dalla prima, avendo speso C 20.000,00 di esso per pagare qualcosa o qualcuno che non era stato possibile comprendere.
A proposito di tale valorizzazione delle indicate modalità e circostanze della condotta del COGNOME, è utile ribadire che l’ultimo periodo della lett. c) del comma 1 dell’art. 274 cod. proc. pen., periodo aggiunto dall’art. 2, comma 1, lett. c), della legge 16 aprile 2015, n. 47, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del «titolo di reato», astrattamente considerato, ma non già dalla valutazione della gravità del fatto nelle sue concrete manifestazioni, in quanto le
modalità e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che, investendo l’analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di un’incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Rv. 271522-01, COGNOME; Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, COGNOME, Rv. 267798-01; Sez. 1, n. 45659 del 13/11/2015, COGNOME, Rv. 265168-01).
Del tutto logica e corretta si deve ritenere altresì la valorizzazione, da parte del Tribunale di Salerno, degli stretti legami tra il COGNOME e il RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, ancorché non tradottisi in una partecipazione al medesimo RAGIONE_SOCIALE, logicamente ritenuti comprovati, oltre che dalla fiducia che il RAGIONE_SOCIALE riponeva in lui, di cui si è detto, anche dai vincoli di parentela.
Come si è anticipato, il Tribunale di Salerno si è altresì confrontato, senza incorrere in contraddizioni né in illogicità manifeste, con gli specifici elementi che erano stati addotti dal ricorrente ai fini del superamento della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari.
Il Collegio ritiene IjLpJ COGNOME che, nell’escludere che la confessione che era stata resa dal COGNOME potesse assumere rilievo ai suddetti fini, il Tribunale di Salerno, diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, non sia incorso in vizi logici né abbia attribuito al medesimo COGNOME, in violazione del cosiddetto “giudicato cautelare”, la responsabilità per la condotta di riciclaggio che era stata esclusa dal G.i.p. del Tribunale di Salerno.
In particolare, l’affermazione del Tribunale di Salerno secondo cui la confessione del COGNOME aveva «riguardato solo circostanze emerse, in modo evidente, dalle indagini» (ultima riga della pag. 16 e prima riga della pag. 17 dell’ordinanza impugnata), appare pienamente in linea con quanto lo stesso Tribunale aveva in precedenza esposto a proposito del non contestato punto dei gravi indizi di colpevolezza.
Quanto alla contestata affermazione del Tribunale di Salerno secondo cui «il COGNOME, invero, non si è reso autore di alcun tradimento, per non aver rilevato circostanze, non emerse dalle indagini, e di cui il COGNOME era evidentemente a conoscenza, circa le modalità operative (sub specie di occultamento/reinvestimento dei proventi illeciti del gruppo)» (primo paragrafo della pag. 17 dell’ordinanza impugnata), si deve osservare che: a) da un lato, il fatto che il COGNOME potesse essere a conoscenza delle suddette «modalità operative» si deve ritenere essere stato non illogicamente tratto, oltre che dai già evidenziati stretti legami tra l’indagato e il RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, anche dall’emersa circostanza, di cui si è detto, che il COGNOME era risultato avere anche gestito parte del denaro che aveva ricevuto dalla COGNOME, spendendone una parte (C
20.000,00); b) dall’altro lato, che attribuire a un soggetto la «conoscenza» delle modalità di occultamento/reinvestimento di denaro proveniente da delitto non significa che allo stesso soggetto sia attribuito il ruolo di concorrente nel riciclaggi del medesimo denaro, atteso che una tale mera «conoscenza» non integra un contributo concorsuale al suddetto delitto e, tanto meno, implica la qualificazione come concorso in riciclaggio dello specifico fatto di cui al capo 12) dell’imputazione provvisoria.
Da ciò la logicità della conclusione del Tribunale di Salerno secondo cui il COGNOME, non avendo in effetti “tradito” il RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE COGNOME“, restava «affidabile» per lo stesso RAGIONE_SOCIALE.
Si devono altresì ritenere del tutto corrette e logiche le considerazioni del Tribunale di Salerno secondo cui: a) se il COGNOME fosse stato costretto a custodire il denaro che gli veniva consegnato dalla COGNOME, essendo consapevole della provenienza di esso dai delitti del RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, ben avrebbe potuto denunciare chi gli imponeva di commettere un reato; b) il fatto che «gran parte dei componenti» del RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE fosse stato attinto da provvedimenti di custodia cautelare non escludeva che lo stesso RAGIONE_SOCIALE potesse continuare a operare seguendo le direttive dei suoi capi detenuti, atteso che ciò era già avvenuto in precedenza.
Infine, con riferimento al secondo motivo di ricorso, è sufficiente rilevare che il Tribunale di Salerno ha fatto corretta applicazione del principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui la ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato esime il giudice dal dovere di motivare sulla prognosi relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248866-01; Sez. 6, n. 50132 del 21/11/2013, COGNOME, Rv. 258501-01).
Ciò in quanto la concessione della medesima sospensione è indefettibilmente correlata a una previsione favorevole in ordine alla condotta futura del condannato, la quale è essenzialmente esclusa dalla contraria valutazione in termini di concreto e attuale pericolo di reiterazione (più di recente: Sez. 5, n. 27976 del 01/07/2020, Marino, Rv. 280664-01).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 07/01/2026.