Prescrizione ricettazione e recidiva: la Cassazione fa chiarezza
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato due temi cruciali in materia di diritto penale: l’impatto della recidiva sulla prescrizione ricettazione e la sufficienza del dolo eventuale per la configurazione del reato. La decisione chiarisce come la carriera criminale di un imputato possa avere conseguenze dirette e significative sulla possibilità di estinguere il reato per decorso del tempo.
I Fatti del Caso
Il caso riguardava un soggetto condannato in Corte d’Appello per il reato di ricettazione. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali. In primo luogo, sosteneva che il reato dovesse essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione. In secondo luogo, contestava la sua responsabilità per mancanza dell’elemento soggettivo, ovvero l’assenza di una chiara prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene.
La prescrizione ricettazione e l’impatto della recidiva
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato dalla Corte manifestamente infondato. La Cassazione ha spiegato che la corretta contestazione all’imputato della recidiva specifica e reiterata, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, impedisce in radice il perfezionamento della prescrizione.
La Corte ha specificato che la recidiva incide su due fronti:
1. Sul termine base di prescrizione: Ai sensi dell’art. 157, comma 2, del codice penale, la presenza di tale aggravante allunga il tempo necessario per estinguere il reato.
2. Sulla proroga del termine: Ai sensi dell’art. 161, comma 2, del codice penale, la recidiva reiterata consente un’estensione del termine di prescrizione in presenza di atti interruttivi (come un rinvio a giudizio o una sentenza) molto più ampia rispetto ai casi ordinari.
Sulla base di questi principi, i giudici hanno calcolato che il termine massimo di prescrizione per il reato commesso nel 2007 non era affatto scaduto, rendendo l’eccezione dell’imputato del tutto irrilevante.
Il dolo eventuale nella ricettazione
Anche il secondo motivo di ricorso è stato respinto. L’imputato lamentava una presunta illogicità della motivazione della sentenza d’appello riguardo alla sua colpevolezza. La Cassazione, tuttavia, ha confermato la correttezza della decisione impugnata, ricordando un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità.
Per integrare l’elemento psicologico del reato di ricettazione non è necessaria la prova della certezza assoluta da parte dell’agente circa la provenienza illecita del bene. È invece sufficiente il cosiddetto “dolo eventuale”, che si configura quando il soggetto, pur non avendo la certezza, si rappresenta la concreta possibilità dell’origine delittuosa della cosa e ne accetta il rischio, procedendo comunque all’acquisto o alla ricezione.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché entrambi i motivi erano manifestamente infondati. Per quanto riguarda la prescrizione, la presenza della recidiva reiterata ha reso inapplicabili i termini ordinari, posticipando notevolmente la data di estinzione del reato. Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, la Corte ha ribadito la piena validità del principio del dolo eventuale, già sancito dalle Sezioni Unite, ritenendo logica e corretta la motivazione della Corte d’Appello che aveva condannato l’imputato.
Conclusioni
Questa ordinanza offre due importanti lezioni. In primo luogo, sottolinea come la recidiva non sia un dettaglio secondario, ma un fattore determinante che può annullare le speranze di un imputato di beneficiare della prescrizione ricettazione. In secondo luogo, ribadisce la severità con cui viene valutato l’atteggiamento psicologico nella ricettazione: non ci si può nascondere dietro un velo di ignoranza quando le circostanze suggeriscono chiaramente un’origine sospetta del bene. La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma in favore della Cassa delle ammende.
La recidiva può impedire la prescrizione del reato di ricettazione?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, la recidiva reiterata e specifica è una circostanza aggravante ad effetto speciale che incide sia sul termine base di prescrizione sia sull’entità della sua proroga, estendendolo in modo significativo e impedendo che il reato si estingua nei tempi ordinari.
Per essere condannati per ricettazione è necessario avere la certezza che la merce sia rubata?
No. La sentenza conferma che per la condanna è sufficiente il “dolo eventuale”, ovvero la consapevole accettazione del rischio che il bene possa provenire da un delitto, senza che sia richiesta la certezza assoluta della sua provenienza illecita.
Cosa significa quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato “manifestamente infondato”?
Significa che i motivi del ricorso sono palesemente privi di fondamento giuridico. In questo caso, la Corte ha ritenuto che le argomentazioni sulla prescrizione e sulla mancanza di dolo fossero contrarie a principi di diritto consolidati e non meritevoli di un esame approfondito, portando così alla dichiarazione di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43160 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43160 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta – in modo, peraltro, generico – la violazione di legge in riferimento alla mancata declaratoria di prescrizione del reato di ricettazione ascritto all’imputato è manifestamente infondato in quanto la corretta contestazione della recidiva specifica e reiterata esclude in radice l’eccepito perfezionamento del termine di prescrizione;
che, la recidiva reiterata e specifica, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell’art. 157, comma 2, cod. pen., sia sull’entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell’art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721-01);
considerato che il massimo della pena edittale stabilita dall’art. 648 cod. pen. è di otto anni e che il reato è stato commesso il 26/05/2007, il termine ordinario di prescrizione si individua il 26/08/2020 (8 + 2/3 = 13 anni e 3 mesi); mentre il termine massimo di prescrizione si individua il 26/08/2029 (aggiungendo 2/3 al termine ordinario);
che, il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’illogicità della motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità del ricorrente per mancanza dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione, è manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione, di cui a pag. 1 della sentenza impugnata, che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui, l’elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale (per tutte: Sez. U. del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023
Il Consigliere Estensore