Prescrizione Reato: La Cassazione Annulla Condanna per Guida in Stato di Ebbrezza
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 23091/2024) ha riaffermato un principio fondamentale del diritto processuale penale: la prescrizione reato deve essere dichiarata in qualsiasi stato e grado del procedimento, anche se non eccepita in precedenza. Questo caso specifico riguarda un’imputata condannata per guida in stato di ebbrezza, la cui pena è stata annullata proprio perché il reato si era estinto per il decorso del tempo prima della sentenza d’appello. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti del Caso: dalla Condanna al Ricorso
L’imputata era stata condannata dal Tribunale di Vicenza per la contravvenzione di cui all’art. 186, commi 2 lett. b) e 2-bis del Codice della Strada, un reato commesso in data 27 gennaio 2018. La sentenza di primo grado era stata successivamente confermata dalla Corte di Appello di Venezia con una decisione del 15 maggio 2023.
Contro questa sentenza, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, basando le proprie argomentazioni su un unico, decisivo motivo: l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, che, secondo i calcoli della difesa, era maturata prima della decisione della Corte d’Appello.
La Decisione della Corte e la Prescrizione del Reato
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato, accogliendo in pieno la tesi difensiva. Gli Ermellini hanno annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando formalmente estinto il reato. Vediamo nel dettaglio il percorso logico-giuridico seguito dai giudici.
L’ammissibilità del Ricorso sulla Prescrizione
In primo luogo, la Corte ha richiamato un consolidato principio espresso dalle Sezioni Unite (sentenza n. 12602/2016): è sempre ammissibile un ricorso per cassazione basato, anche come unico motivo, sulla intervenuta prescrizione reato maturata prima della sentenza impugnata e non dichiarata dal giudice di merito. Questa doglianza, infatti, integra una violazione di legge ai sensi dell’art. 606 c.p.p., che legittima il ricorso alla Suprema Corte.
Il Calcolo del Termine di Prescrizione
Il cuore della decisione risiede nel calcolo del tempo necessario a prescrivere. La Corte, tenendo conto anche dei periodi di sospensione del procedimento, ha stabilito che il termine massimo di prescrizione per la contravvenzione in oggetto era spirato in data 1° aprile 2023. Poiché la sentenza della Corte d’Appello era stata emessa in data successiva, ovvero il 15 maggio 2023, il reato doveva considerarsi già estinto in quel momento. Il giudice d’appello avrebbe quindi dovuto rilevarlo e dichiararlo, astenendosi dal confermare la condanna.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Cassazione è lineare e si fonda su un’applicazione rigorosa della legge. I giudici hanno chiarito che, una volta accertata la maturazione della prescrizione, il giudice non può procedere a una valutazione del merito della vicenda, se non in un caso specifico: qualora emerga con assoluta evidenza dagli atti processuali l’insussistenza del fatto o che l’imputato non lo ha commesso. Tale ipotesi, disciplinata dall’art. 129, comma 2, c.p.p., consente un’assoluzione piena (nel merito) che prevale sulla causa estintiva della prescrizione. Nel caso di specie, la Corte ha specificato che non ricorrevano le condizioni per una simile pronuncia assolutoria, poiché dagli atti non emergeva alcuna prova evidente dell’innocenza dell’imputata. Pertanto, l’unica conclusione possibile era l’annullamento della condanna per estinzione del reato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa sentenza ribadisce l’importanza cruciale del controllo costante sui termini di prescrizione in ogni fase del processo penale. Essa insegna che:
1. La prescrizione reato è una causa di estinzione che opera di diritto e deve essere rilevata d’ufficio dal giudice.
2. È un valido motivo di ricorso in Cassazione l’omessa dichiarazione della prescrizione da parte del giudice d’appello.
3. La dichiarazione di estinzione del reato prevale su una decisione di merito, salvo che non sia palese l’innocenza dell’imputato.
Per gli operatori del diritto e per i cittadini coinvolti in procedimenti penali, questa decisione serve come monito a vigilare attentamente sulla durata dei processi, poiché il decorso del tempo, in base a precise regole normative, può determinare la fine del procedimento stesso, estinguendo la pretesa punitiva dello Stato.
È possibile ricorrere in Cassazione solo per far valere la prescrizione del reato, anche se non eccepita prima?
Sì, la sentenza afferma che è ammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata e erroneamente non dichiarata dal giudice di merito.
Cosa succede se la prescrizione matura prima della sentenza d’appello?
La Corte di Cassazione, se investita della questione, annulla la sentenza d’appello senza rinvio, dichiarando l’estinzione del reato per prescrizione. Nel caso specifico, la prescrizione era maturata il 1° aprile 2023, prima della sentenza d’appello del 15 maggio 2023, portando quindi all’annullamento della condanna.
Se il reato è prescritto, il giudice può comunque assolvere l’imputato nel merito?
No, a meno che non emerga con evidenza dagli atti l’insussistenza del fatto-reato. La sentenza chiarisce che, non potendosi constatare tale evidenza, non ricorrevano le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23091 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 23091 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BASSANO DEL GRAPPA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 152)
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 15.5.2023, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Vicenza che ha condanNOME NOME COGNOME per la contravvenzione di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) e comma 2-bis, cod. strada, commessa il 27.1.2018.
L’imputata ricorre per la cassazione della prefata sentenza, deducendo violazione di legge per omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, maturata prima della decisione. È stata depositata memoria con motivi nuovi.
Il ricorso è fondato.
Premesso che «è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 – dep. 2016, Rv. 266819 – 01), occorre prendere atto che il reato per cui si procede – considerati anche i periodi di sospensione intervenuti – è estinto per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata, segnatamente in data 1.4.2023.
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l’insussistenza del fatto-reato.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato in disamina estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estint prescrizione.
Così deciso il 15 maggio 2024
Il Preiete