Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38164 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38164 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 30/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2025 della Corte di appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME
COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 14/02/2025, confermava la sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 31/01/2024, con cui NOME COGNOME veniva dichiarata colpevole dei reati di cui agli artt. 640, 648 e 497 -bis , secondo comma, cod. pen. a lei contestati e, ritenuti i medesimi avvinti dalla continuazione, condannata alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 1.200 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali, con dichiarazione di falsità e ordine di cancellazione della carta d’identità di cui in imputazione.
Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso il difensore di fiducia dell’imputata, AVV_NOTAIO, articolando due motivi.
2.1. Con primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 15 cod. pen. Assume in particolare la ricorrente che non poteva ritenersi integrato il delitto di ricettazione di un assegno clonato recante clausola di non trasferibilità, sia in ragione della depenalizzazione del falso in scrittura privata, che in ragione della clausola di sussidi arietà di cui all’art. 648 cod. pen., dovendosi ritenere che l’imputata ‘abbia quanto meno concorso nella falsificazione dell’assegno’.
2.2. Con secondo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 129 e 157 cod. pen., censurando la mancata declaratoria di estinzione dei reati di cui agli artt. 640 e 497 -bis , secondo comma, cod. pen., commessi in data 8 agosto 2016, ed il cui termine massimo di prescrizione risultava già interamente decorso alla data di pronuncia della sentenza di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta parzialmente fondato con riferimento al secondo motivo ed inammissibile nel resto.
Il primo motivo risulta assolutamente generico ed aspecifico, non confrontandosi non solo con la motivazione della sentenza, ma neppure con il fatto di reato in concreto contestato e per cui l’imputata ha riportato condanna (ricettazione di un assegno provento del delitto di furto, e non di diversa provenienza delittuosa).
3. Risulta invece parzialmente fondato il secondo motivo di ricorso.
Invero, il reato di cui all’art. 640 cod. pen. risulta consumato in data 8 agosto 2016 ed il termine massimo necessario alla maturazione della prescrizione, determinato ai sensi dell’art. 157 cod. pen., pari ad anni 7 e mesi 6 trattandosi di delitto punito nel massimo con pena non superiore ad anni 6, risultava interamente maturato -in assenza di cause di sospensione -già alla data della pronuncia della sentenza da parte della Corte di appello, di fronte a cui pure la prescrizione veniva dedotta (vds. conclusioni rassegnate dalla difesa all ‘ udienza del 14 febbraio 2025).
Manifestamente infondata risulta invece la censura con riferimento al delitto di cui all’art . 497bis , secondo comma, cod. pen., posto che, avuto riguardo all’incidenza dell’aggravante ad effetto speciale di cui al secondo comma, nella formulazione vigente ratione temporis , che determina il massimo edittale in anni 7 e mesi 6, il termine massimo necessario al maturare della prescrizione deve essere individuato, a norma dell’art. 157, secondo comma, cod. pen., in anni 9, mesi 4 e giorni 15 (termine non ancora ad oggi interamente decorso).
Va, quindi, disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo relativo al reat o di cui all’art. 640 cod. pen. (estinto per prescrizione) e la pena deve essere rideterminata , ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a) e l), cod. proc. pen. per i residui
reati, in anni 3 di reclusione ed euro 1.000 di multa, mediante mera espunzione dal calcolo del relativo aumento di pena (pari a mesi 4 di reclusione ed euro 200 di multa) individuato per la continuazione con il reato di truffa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato di cui all’art. 640 cod. pen. ed elimina la relativa pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così è deciso, 30/10/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME