Prescrizione Reato e Recidiva: La Cassazione Fa Chiarezza sul Calcolo dei Termini
L’istituto della prescrizione reato rappresenta un pilastro del nostro ordinamento penale, stabilendo un limite di tempo entro cui lo Stato può perseguire un illecito. Tuttavia, il calcolo dei termini può diventare complesso in presenza di circostanze aggravanti, come la recidiva. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su questo tema, ribadendo l’importanza di una corretta applicazione delle norme per determinare l’esatto momento in cui un reato si estingue. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne i dettagli e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello che aveva parzialmente riformato una condanna di primo grado. L’imputata era stata ritenuta responsabile per tre capi d’accusa: tentata rapina impropria, furto in abitazione e tentato furto in abitazione. In appello, il reato di tentato furto veniva dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, con conseguente rideterminazione della pena per i restanti delitti.
L’imputata, non soddisfatta della decisione, proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione di legge per la mancata dichiarazione di prescrizione anche per i reati di tentata rapina e furto in abitazione. Secondo la difesa, anche questi reati avrebbero dovuto essere considerati estinti prima della conclusione del giudizio di secondo grado.
La Questione Giuridica sul Calcolo della Prescrizione Reato
Il nucleo della controversia riguardava il corretto calcolo dei termini di prescrizione. La difesa sosteneva che il tempo trascorso dalla commissione dei fatti (risalenti al 2006) fosse sufficiente a estinguere tutti i reati contestati. La Corte di Cassazione è stata quindi chiamata a verificare l’esattezza di tale affermazione, applicando le specifiche norme del codice penale che disciplinano la materia, con particolare attenzione agli effetti della recidiva sulla durata della prescrizione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha giudicato il ricorso “manifestamente infondato”, rigettandolo senza mezzi termini. I giudici hanno proceduto a una puntuale applicazione del dato normativo, in particolare degli articoli 157 e 161 del codice penale, relativi ai termini di prescrizione e alla loro interruzione, nonché degli articoli 99, comma 4, e 63, comma 4, riguardanti la recidiva e il concorso di circostanze.
Il calcolo effettuato dalla Corte ha dimostrato che:
1. Per il delitto di tentata rapina (capo a), tenuto conto della “recidiva reiterata e specifica” contestata all’imputata, il termine massimo di prescrizione era destinato a scadere il 7 giugno 2025.
2. Per il delitto di furto in abitazione aggravato (capo b), il termine di prescrizione, calcolato sulla base dell’imputazione originaria e considerando le aggravanti, sarebbe spirato il 15 marzo 2029.
Poiché entrambe le date erano successive non solo alla sentenza d’appello ma anche alla data della stessa udienza in Cassazione, la pretesa della ricorrente di vedere dichiarata la prescrizione è risultata palesemente errata. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dell’imputata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale: la recidiva è un fattore cruciale che incide in modo significativo sulla durata della prescrizione reato. La decisione sottolinea come una precedente condanna definitiva possa avere ripercussioni a lungo termine, estendendo il tempo a disposizione dello Stato per perseguire nuovi illeciti. Per gli operatori del diritto, ciò evidenzia la necessità di un’analisi meticolosa e rigorosa nel calcolo dei termini, considerando ogni singola circostanza aggravante che possa modificarne la durata. Per l’imputato, la pronuncia serve da monito: un passato criminale non solo appesantisce la posizione processuale, ma allontana anche la possibilità di beneficiare dell’estinzione del reato per il semplice decorso del tempo.
Come incide la recidiva sulla prescrizione di un reato?
Secondo l’ordinanza, la recidiva, in particolare se reiterata e specifica, comporta un allungamento dei termini di prescrizione del reato. La Corte l’ha considerata un elemento decisivo per calcolare le scadenze, che sono risultate più lunghe rispetto a quelle ordinarie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto “manifestamente infondato”. I calcoli della Corte hanno dimostrato che le date di prescrizione per i reati di tentata rapina e furto in abitazione (rispettivamente 2025 e 2029) non erano ancora maturate, rendendo la richiesta della ricorrente palesemente errata dal punto di vista giuridico.
È possibile che solo alcuni reati contestati cadano in prescrizione e altri no?
Sì. Come dimostra questo caso, la Corte d’Appello aveva già dichiarato estinto per prescrizione un reato minore (tentato furto in abitazione), mentre ha mantenuto la condanna per i reati più gravi, i cui termini di prescrizione, anche per effetto delle aggravanti, erano più lunghi e non ancora scaduti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26369 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26369 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PRATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, dichiarando il reato di cui al capo c) estinto per intervenuta prescrizione e conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale la ricorrente era stata ritenuta responsabile dei delitti di tentata rapina impropria (capo a), furto in abitazione (capo b) e tentato furto in abitazione (capo c);
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui la ricorrente denunzia la violazione della legge per la mancata dichiarazione di prescrizione dei reati di cui ai capi a) e b) prima della conclusione del giudizio di appello è manifestamente infondato in quanto, dalla corretta applicazione del dato normativo – di cui agli artt. 157 e 161 codice penale e 99 comma 4 e 63 comma 4 codice perale – emerge che il termine di prescrizione del delitto di cui al capo a) (tentata rapina), tenuto conto della recidiva reiterata e specifica ritenuta in sentenza, è destinato a spirare in data 7 giugno 2025, mentre quello del reato di cui al capo b) (furto in abitazione aggravato e non furto aggravato come assume la difesa, risultando così riqualificata l’originaria imputazione nella sentenza di primo grado) spirerà il 15 marzo 2029 (tenuto conto delle rispettive date di commissione dei reati, risalendo quella del primo al 16.12.2006 e quella del secondo al 23.12.2006);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024.