Prescrizione Reato e Ricorso Inammissibile: La Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 44708 del 2023, offre un importante chiarimento sul rapporto tra l’inammissibilità del ricorso e la possibilità di dichiarare la prescrizione reato. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale della procedura penale: anche in presenza di motivi di ricorso inammissibili, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale se almeno un motivo non è manifestamente infondato. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso.
Il Caso: Possesso di Strumenti da Scasso e l’Appello in Cassazione
Un individuo veniva condannato in Corte d’Appello per il reato previsto dall’art. 707 del codice penale, ovvero il possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso, nello specifico una ‘chiave a brucola’. Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione basato su due motivi principali:
1. La contestazione della sussistenza stessa del reato, mettendo in dubbio che una semplice chiave a brucola potesse essere considerata uno strumento da scasso ai sensi della norma.
2. La violazione del principio di specialità (art. 15 c.p.), motivo che la Corte ha ritenuto essere una mera riproposizione di argomenti già respinti nel precedente grado di giudizio.
La questione centrale giunta all’attenzione della Suprema Corte non era tanto la colpevolezza dell’imputato, quanto la possibilità di dichiarare la prescrizione del reato nonostante la potenziale inammissibilità di parte del ricorso.
La Prescrizione del Reato e la Valutazione dei Motivi di Ricorso
Il cuore della decisione ruota attorno al consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione. Tale orientamento stabilisce che, per poter dichiarare la prescrizione reato, è necessario che il ricorso non sia interamente inammissibile. È sufficiente che almeno uno dei motivi proposti non appaia ‘manifestamente infondato’ per superare la barriera dell’inammissibilità e consentire alla Corte di rilevare la causa estintiva.
La Non Manifesta Infondatezza del Primo Motivo
Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo alla qualificazione della chiave a brucola come strumento da scasso, non fosse palesemente privo di fondamento. Questa valutazione, pur non entrando nel merito della questione, è stata sufficiente per ‘aprire la porta’ alla verifica della prescrizione.
L’Inammissibilità del Secondo Motivo
Al contrario, il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha osservato che si trattava di una ‘pedissequa reiterazione’ di argomentazioni già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello, risultando così un motivo non specifico e privo della necessaria critica argomentata contro la sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha basato il suo ragionamento su una lunga serie di precedenti, incluse diverse pronunce delle Sezioni Unite. Il principio cardine è che l’inammissibilità del ricorso impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione e, di conseguenza, preclude la possibilità di rilevare cause di estinzione del reato come la prescrizione. Tuttavia, questo effetto preclusivo si verifica solo quando tutti i motivi di ricorso sono inammissibili.
Nel momento in cui anche un solo motivo supera il vaglio preliminare di non manifesta infondatezza, il rapporto processuale si instaura validamente. Ciò permette alla Corte di esaminare la posizione dell’imputato e, come in questo caso, di rilevare d’ufficio il decorso del termine di prescrizione. Di conseguenza, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato contestato, dichiarandolo estinto per intervenuta prescrizione e eliminando la relativa pena.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa pronuncia ribadisce un’importante garanzia processuale per l’imputato. Conferma che il diritto a veder riconosciuta una causa estintiva del reato, come la prescrizione, non può essere vanificato da una declaratoria di inammissibilità totale del ricorso, a meno che l’impugnazione sia palesemente e interamente priva dei requisiti di legge. Per i legali, ciò significa che la formulazione di almeno un motivo di ricorso solido e non meramente ripetitivo è cruciale, non solo per tentare di ottenere una riforma nel merito, ma anche per mantenere aperta la possibilità che la Corte possa rilevare d’ufficio cause di non punibilità maturate nel frattempo.
Quando può essere dichiarata la prescrizione del reato in Cassazione se il ricorso contiene motivi inammissibili?
La prescrizione del reato può essere dichiarata dalla Corte di Cassazione se almeno uno dei motivi del ricorso non è manifestamente infondato. La presenza di un singolo motivo valido consente di superare la barriera dell’inammissibilità e permette alla Corte di rilevare la causa di estinzione.
Perché il reato contestato è stato dichiarato estinto in questo caso?
Il reato di possesso ingiustificato di strumenti da scasso è stato dichiarato estinto perché il primo motivo di ricorso non è stato ritenuto manifestamente infondato. Questo ha permesso alla Corte di verificare che, dalla data di commissione del fatto, era trascorso il tempo necessario per la maturazione della prescrizione.
Cosa sarebbe successo se tutti i motivi di ricorso fossero stati giudicati inammissibili?
Come stabilito dalla giurisprudenza costante citata nella sentenza, se tutti i motivi di ricorso fossero stati considerati inammissibili, la Corte non avrebbe potuto dichiarare la prescrizione. In tale scenario, il ricorso sarebbe stato respinto in toto e la sentenza di condanna sarebbe diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44708 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 7 Num. 44708 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
Rilevato che il primo motivo di ricorso quanto alla sussistenza del reato di cui all’art. cod. pen., in considerazione del bene indicato nel capo di imputazione (chiave a brucola), no appare manifestamente infondato, con conseguente dichiarazione, attesa la data di commissione del fatto contestato, dell’intervenuto decorso del termine di prescrizione per reato contestato ai sensi dell’art. 707 cod. pen. (come statuito dalle Sezioni unite Suprema Corte in numerose pronunce in tema di rapporto tra inammissibilità del motivo e prescrizione, n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275319, in motivazione; n 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822; n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268966; n. 26102 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266818; n. 23428 del 22/03/2005, COGNOME, Rv. 231164; n. 33542 del 27/06/2001, COGNOME, Rv. 219531; n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; da ultimo v. sent. n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, i motivazione;
Considerato che il secondo motivo quanto alla mancata applicazione del principio di specialità di cui all’art. 15 cod. pen., non è consentito perché fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si vedano le pagine 3 e 4), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01)
Rilevato, pertanto, che deve essere conseguentemente eliminata la relativa pena, mentre nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata ifrermffl’issibite -ff – ficerse-ilimitatamente al reato di cui all’art. 707 cod. pen. fperché il reato è estinto per prescrizione ed elimina la relativ pena. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 12 settembre 2023
Il Consigliere estensore
D– -e’ FRIA