Prescrizione Reato: Quando il Tempo Annulla una Condanna
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22134 del 2024, offre un chiaro esempio di come la prescrizione del reato possa incidere in modo decisivo sull’esito di un procedimento penale, anche dopo una condanna in appello. Questo caso dimostra l’importanza cruciale del fattore tempo nella giustizia e i poteri della Suprema Corte nel definire direttamente la controversia.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte di Appello di Palermo. L’imputato era stato condannato per il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, previsto dall’art. 474 del codice penale, oltre che per altre fattispecie. Tra i motivi del ricorso spiccava un’eccezione di natura procedurale: la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, maturata prima ancora che la Corte d’Appello si pronunciasse.
La Decisione della Cassazione sulla Prescrizione del Reato
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato. Attraverso l’accesso agli atti, necessario per verificare le questioni relative alla prescrizione, i giudici hanno ricostruito la cronologia del procedimento.
Il reato contestato ai sensi dell’art. 474 c.p. era stato commesso il 6 maggio 2014. Tenendo conto del periodo di sospensione dei termini di prescrizione (dall’8 marzo 2020 al 15 maggio 2020), la Corte ha calcolato che il termine massimo di prescrizione si era perfezionato il 1° gennaio 2022. Poiché la sentenza della Corte di Appello era stata emessa quasi un anno dopo, il 19 dicembre 2022, il reato era già estinto.
Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a tale reato. Un altro motivo di ricorso, relativo alla mancata riqualificazione di un’altra imputazione in una forma attenuata, è stato invece giudicato inammissibile per la sua genericità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si articola su due punti principali. In primo luogo, una volta accertata l’avvenuta prescrizione del reato, la legge impone l’annullamento della relativa condanna. In questo caso, l’annullamento ha comportato anche l’eliminazione dell’aumento di pena che era stato applicato a titolo di continuazione. Sfruttando la facoltà prevista dall’art. 620, lett. l), del codice di procedura penale, la Cassazione ha proceduto direttamente a rideterminare la pena finale per i reati residui, fissandola in un anno e quattro mesi di reclusione e 1.200,00 euro di multa. Questo intervento diretto evita un nuovo giudizio di rinvio, accelerando la definizione del processo.
In secondo luogo, la Corte ha respinto la doglianza sulla mancata concessione dell’attenuante della lieve entità del fatto per un altro reato (art. 648 c.p.). Il motivo è stato ritenuto ‘aspecifico’, ovvero non sufficientemente dettagliato. Inoltre, i giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione logica e coerente per escludere tale attenuante, basandosi sulla ‘complessiva valutazione della condotta, del considerevole numero di prodotti contraffatti e dell’elevato pericolo di diffusione degli stessi’.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: la giustizia deve agire entro tempi certi. La prescrizione non è un’impunità, ma una garanzia per il cittadino contro la durata irragionevole dei processi. Il caso in esame evidenzia come un’attenta analisi dei termini procedurali possa portare all’annullamento di una condanna. Sottolinea inoltre l’importante potere della Corte di Cassazione di ‘chiudere il cerchio’ processuale, rideterminando la pena senza necessità di ulteriori passaggi giudiziari, in un’ottica di efficienza e economia processuale.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato parte della condanna?
La Corte ha annullato la condanna per il reato previsto dall’art. 474 c.p. (commercio di prodotti contraffatti) perché il reato si era estinto per prescrizione. Il termine massimo per perseguire tale illecito era scaduto il 1° gennaio 2022, ovvero prima che venisse emessa la sentenza della Corte d’Appello il 19 dicembre 2022.
Cosa ha fatto la Corte dopo aver dichiarato la prescrizione del reato?
Dopo aver dichiarato il reato estinto, la Corte ha annullato la relativa parte della sentenza e ha eliminato l’aumento di pena applicato per la continuazione. Successivamente, ha utilizzato i propri poteri per ricalcolare direttamente la pena finale per i reati residui, fissandola in un anno e quattro mesi di reclusione e 1.200,00 euro di multa, senza la necessità di un nuovo processo d’appello.
Perché è stato respinto l’altro motivo di ricorso?
Il secondo motivo di ricorso, che lamentava la mancata riqualificazione di un altro reato in una forma attenuata (lieve entità), è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘aspecifico’, ossia formulato in modo troppo generico. La Corte ha anche evidenziato che la decisione del giudice di merito era già ben motivata, avendo considerato il notevole numero di prodotti illeciti e l’elevato pericolo che ne derivava.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22134 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 22134 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME,
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME, ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente eccepisce la sopravvenuta prescrizione del reato di cui all’art. 474 cod. pen. in data anteriore alla decisione della Corte di Appello è fondato. L’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni inerenti alla prescrizione, comprova che, in considerazione della data di commissione del reato (6 maggio 2014), della sospensione dei termini di prescrizione dall’08 marzo 2020 al 15 maggio 2020, il termine massimo di prescrizione si è perfezionato, in data 01 gennaio 2022, quindi, in un momento antecedente all’emissione della sentenza di appello del 19 dicembre 2022;
rilevato, pertanto, che si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 474 cod. pen. perché estinto per prescrizione con conseguente elisione del relativo aumento di pena a titolo di continuazione. In base all’art. 620, lett. I), cod. proc. pen., tenuto conto dei criter indicati nella sentenza di appello, è possibile procedere direttamente alla rideterminazione della pena finale in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa.
considerato che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie attenuata di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen. è aspecifico. La Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie ed esente da illogicità manifeste, ha escluso la lieve entità del fatto, alla luce della complessiva valutazione della condotta, del considerevole numero di prodotti contraffatti e dell’elevato pericolo di diffusione degli stessi o (pag. 6 della sentenza impugnata);
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all’art. 474 cod. pen., perché è estinto per prescrizione e ridetermina la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024
Il Coisglje Estensore
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