Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 19361 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 19361 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di condanna relativa al capo b) della rubrica perché prescritto con conseguente riduzione della pena a cura della corte; inammissibilità nel resto.
Nessun difensore è comparso.
RITENUTO IN FATTO
1.La difesa di COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la decisione del Tribunale di Alessandria che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di detenzione con finalità di spaccio di sostanza stupefacente, di cui all’art.73 comma 5 d.P.P. 309/90/e di porto in luogo pubblico di strumento idoneo all’offesa e, ritenuta la recidiva di cui all’art.99 / comma cod.pen., lo aveva condannato, con la riduzione per la scelta del rito /alla pena di mesi dieci di reclusione ed euror 2.000 di multa.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di COGNOME NOME, la quale ha articolato due motivi di ricorso.
Con il primo deduce violazione di legge con riferimento all’aumento apportato a titolo di recidiva nella misura di due terzi, assumendo che l’aumento doveva essere contenuto nei limiti della metà / trattandosi di recidiva specifica x ma non reiterata in quanto i fatti di cui alle precedenti c:ondanne erano stati uniti dal vincolo della continuazione.
Con una seconda articolazione, assume violazione di legge per mancata pronuncia di estinzione per prescrizione del reato di porto di oggetto atto a offendere, statuizione richiesta nelle conclusioni definitive in appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è inammissibile in quanto il vizio relativo alla errata qualificazione della recidiva non era stato dedotto nei motivi di appello e pertanto esso non poteva essere rilevato per la prima volta in sede di legittimità, ai sensi dell’art.606 cpv. cod.proc.pen. Il motivo è inoltre privo di autosufficienza laddove il ricorrente si duole di profili concernenti la qualificazione della recidiva, in assenza di specifica allegazione, ovvero di puntuale richiamo dei titoli di reato in relazione ai quali dovrebbe ritenersi viziata la valutazione giudiziale, essendo la parte che ne ha interesse onerata dalla allegazione del relativo corredo documentale (sez.4, n.13749 del 23/03/2022, NOME, Ry.283023) e comportando la reAativa i TATO deduzione un apprezzamento di merito che il giudice di legittimità non è rr i – 5- ét svolgere in forma Officiosa.
Fondato è il secondo motivo di ricorso in quanto in appello lo COGNOME aveva eccepito la intervenuta prescrizione della ipotesi di cui all’art.4,comma 3L.110/75 e pertanto il ricorrente ha interesse e legittimazione a ottenere, ianche in sede di legittimità, una declaratoria di non luogo a procedere di tale titolo di reato ai sensi del combinato disposto degli artt. 129 e 609 / comma 2 1 cod.proc.pen. (Sez.1.11X
n.12602 del 17/12/2015, COGNOME, Rv.266819), avendo il giudice di appello omesso di procedere n tal senso, benchè il reato contravvenzionale si sia prescritto in data 31 luglio 2021 e pertanto in epoca antecedente a quella della pronuncia della senE tenza di appello e la difesa GLYPH a richiesto la pronuncia sulla prescrizione nella memoria difensiva contenente conclusioni dinanzi alla corte di appello.
2.1 La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui all’art.44118/04/1975 n.110 in quanto estinto per intervenuta prescrizione, con conseguente eliminazione dell’aumento apportato a titolo di continuazione in ragione del concorso del suddetto reato, con rideterminazione della pena, ai sensi dell’art.620 lett.1 cod.proc.pen., trattandosi d mera operazione di scomputo aritmetico, in mesi sei giorni venti di reclusione ed euro mille trecento trentatre di multa. Il ricorso deve essere per il resto dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al reato di cui all’art.4 L.18/04/1975 n.110 in quanto estinto per prescrizione, con conseguente eliminazione dell’aumento ex art.81, capoverso, cod.pen. e rideterminazione della pena in mesi sei giorni venti di reclusione ed euro 1.333,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 febbraio 2024
Il consigliere estensore
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