Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1246 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1246 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/06/2023
SENTENZA,
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOMECOGNOME nata a Gangi (Pa) il 7 maggio 1934; COGNOME NOME, nato a Firenze il 19 dicembre 1931; COGNOME NOME, nato Milano il 29 marzo 1958; COGNOME NOME, nato a Milano il 29 settembre 1995; COGNOME NOME, nata a Milano il 22 aprile 1948; COGNOME NOME nata a Milano il 19 agosto 1966; nei confronti di: COGNOME NOMECOGNOME nato a Legnano (Va) il 21 maggio 1962; Reale Mutua RAGIONE_SOCIALE in persona del suo legale rappresentante; avverso la sentenza n. 9/2022 del Tribunale di Milano del 15 settembre 2022; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. NOME COGNOME sentiti, altresì, per le ricorrenti parti civili COGNOME, COGNOME NOME e NOME l’avv. NOME COGNOME, del foro di Milano, e per le ricorrenti parti civili NOME COGNOME NOME e COGNOME NOME l’avv. NOME COGNOME, del foro di Monza, I quali hanno insistito per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi, nonch per l’imputato Meda e per il responsabile civile Reale Mutua l’avv. NOME COGNOME del foro di Milamfb, il quale chiede il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15 settembre 2022 – emessa a seguito dell’annullamento con rinvio disposto in data 14 aprile 2022 da questa Corte di cassazione, Sezione IV penale, con sentenza n. 18054, della precedente sentenza emessa dal Tribunale di Milano, in grado di appello avverso la sentenza del 24 aprile 2019, con la quale il Giudice di pace di Milano aveva dichiarato NOME responsabile del reato di lesioni colpose a lui ascritto e lo aveva condannato alla pena di giustizia, oltre al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, sentenza che era stata annullata, con la citata decisione del Tribunale di Milano del 5 marzo 2021, sulla, erronea, base della pretesa carenza di valida querela – il Tribunale di Milano, avendo preliminarmente dichiarato la intervenuta estinzione del reato contestato stante la maturata prescrizione, ha riformato la sentenza del Giudice di pace anche in punto relativo al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, avendo rilevato che, non essendo stato possibile ricostruire con la necessaria sicurezza la dinamica del sinistro che ha determinato le lesioni personali in capo alla persona offesa, se, per un verso, non è stato possibile addivenire al proscioglimento dell’imputato con una formula di merito, parimenti deve essere eliminata anche la condanna dell’allora imputato al risarcimento del danno patito dalle parti civili, oltre che al ristoro delle spese di giustizia da questi affrontate, non potendo una tale pronunzia essere confermata sulla sola base della carenza di elementi per l’esclusione della responsabilità del prevenuto.
Avverso la predetta sentenza hanno interposto ricorso per cassazione con distinti atti, peraltro aventi sostanzialmente il medesimo contenuto, rispettivamente a firma dell’avv. NOME COGNOME, del foro di Milano, in nome di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, ed a firma dell’avv. NOME COGNOME, del foro di Monza, in nome di NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME – le parti civili costituite, affidando le loro doglianze ad un unico motivo di impugnazione, con il quale si è lamentato il fatto che il giudice del gravame penale, non avrebbe fatto applicazione dei principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, con la quale è stata affermata la sostanziale indipendenza fra il giudizio penale, ove la relativa responsabilità non possa essere dichiarata in forza della intervenuta preclusione all’accertamento del reato derivante dalla prescrizione, ed il giudizio civile in materia risarcitoria.
Hanno, infatti, sostenuto le parti ricorrenti che, ai fini del positi esercizio dell’azione risarcitoria non deve essere fatto un accertamento incidentale sul reato ma vanno autonomamente applicate le regole dell’accertamento civile.
A tale particolare proposito i ricorrenti osservano che il Tribunale non si sarebbe assestato sulla regola, riferita al nesso causale, del “più probabile ch non” propria del giudizio civile in tema di responsabilità aquiliana, tematica che è stata, ad avviso dei ricorrenti, del tutto pretermessa dal Tribunale d Milano, così come non si è fatta applicazione della presunzione di colpa comune in caso di danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sancita dall’art. 2054 cod. civ.
CONSIDERATO IN DIR’IETTO
Il ricorso è fondato con le conseguenze da ciò derivanti.
E’ bene chiarire, onde comprendere megllio le ragioni della presente decisione, che la vicenda che ora interessa si è sviluppata, dal punto di vista processuale, attraverso diversi passaggio.
Ed infatti, premesso che essa nasce a seguito della imputazione mossa al Meda del reato di lesioni colpose cagionate in danno di COGNOME NOME in data 19 novembre 2014, con condotta inosservante delle regole sulla circolazione stradale degli autoveicoli, essa ha avuto una sua prima fase, svolta di fronte al Giudice di pace di Milano, conclusa con sentenza da questo emessa in data 24 ottobre 2019 di condanna del Meda alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno, estesa anche nei confronti del responsabile civile, patito dalle costituite parti civili.
Essendo stata detta statuizione impugnata di fronte al giudice del gravame sia dalla difesa del Meda che da quella del responsabile civile, si tratta della Reale Mutua Assicurazioni, garante del Meda per i danni derivanti dalla circolazione del veicolo interessato dal sinistro stradale causa dell lesioni riportate dal COGNOME, il Tribunale di Milano, con sentenza del 5 marzo 2021, emessa in accoglimento dell’appello, dichiarava non doversi procedere a carico del Meda stante la ritenuta mancanza di valida querela.
Avendo le parti civili interposto avverso tale decisione ricorso per cassazione, questa Corte, con sentenza n. 18054 della IV Sezione penale, pronunziata in data 14 aprile 2022 ed i cui motivi sono stati depositati i successivo 6 maggio 2022, rilevata l’erroneità dell’assunto sulla base del
quale il Tribunale aveva ritenuto mancare la condizione di procedibilità dell’azione penale in danno del Meda, ha annullato la sentenza emessa dal Tribunale meneghino in data 5 marzo 2021, rinviando per nuovo giudizio da celebrarsi di fronte ad esso, rimettendo a tale giudice anche la decisione sul regolamento fra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
Il Tribunale di Milano, perciò nuovamente investito della questione, con sentenza del 15 settembre 2022, in riforma della sentenza a suo tempo emessa dal Giudice di pace di Milano il 24 ottobre 2019, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del Meda per essere il reato a lui ascritto estinto per prescrizione, eliminando anche la pregressa condanna del medesimo imputato al ristoro del danno civile, in esso comprese le già liquidate spese legali, patito dalle parti civili, nulla disponendo quanto alle spese di lite riferite alla fase di legittimità ed alla fase di merito svolta di fronte ad esso.
A sostegno della decisione il Tribunale, oltre ad avere riscontrato l’avvenuto decorso del termine prescrizionale del reato in contestazione, ha, altresì, osservato che, non apparendo adeguatamente affidabili le conclusioni cui era giunto, nel corso del giudizio di primo grado, il Consulente tecnico delle parti civili cui, invece, il Giudice di pace aveva dato ampio credito, non vi era stato modo di ricostruire con la necessaria sicurezza la dinamica del sinistro stradale né essa, ad avviso del Tribunale appariva ricostruibile, di tal che, stante la “situazione di oggettiva incertezza” non poteva addivenirsi ad una assoluzione dell’imputato nel merito, dovendo prevalere il proscioglimento dello stesso per la intervenuta prescrizione.
Ha, quindi, soggiunto il Tribunale che da ciò “consegue, 1:uttavia, che deve essere eliminata la condanna del Meda al risarcimento del danno (…) non potendo essere confermata tale condanna (…) sulla base della mancata prova dell’innocenza dell’imputato ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p.”.
Osserva la Corte come una tale conclusione cui è pervenuto il Tribunale di Milano, statuizione peraltro oggetto della presente impugnazione presentata dalle costituite parti civili, non possa essere condivisa.
E’, infatti, ben vero, come lo stesso Tribunale ricorda, che il giudice di appello nel dichiarare estinto per prescrizione il reato, per il quale in primo grado è intervenuta condanna, è tenuto a decidere sull’impugnazione agli effetti civili ed, a tal fine, i motivi di impugnazione proposti dall’imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendo essere confermata la
condanna al risarcimento del danno sulla base della mancata prova dell’innocenza dell’imputato ai sensi dell’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (in tale senso, testualmente: Corte di cassazione, Sezione V penale, 27 gennaio 2015, n. 3869; si veda anche, fra le altre: Corte di cassazione, Sezione II penale, 13 giugno 2017, 29499), ma, deve altresì rilevarsi, a tale proposito che, sempre secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte, rientra nei compiti del giudice d’appello, anche qualora sia intervenuta la prescrizione del reato contestato, quello di valutare la sussistenza dei presupposti per una dichiarazione di responsabilità limitata agli effetti civili, potendo egli condannare l’imputato al risarcimento del danno o alle restituzioni qualora reputi fondata l’istanza risarcitoria, in modo da escludere che possa persistere la sentenza di merito più favorevole all’imputato (Corte di cassazione, Sezione II penale, 23 febbraio 2022, n. 6568); deve a ciò aggiungersi che, nel compiere tale operazione, egli deve fare uso, stante la residuata valenza esclusivamente civilistica della controversia pendente, vuoi delle regole del giudizio proprie di tale tipo di contenzioso – essendo pertanto, riscontrabile la responsabilità civile laddove essa appaia, secondo una formula ampiamente utilizzate presso le curie giudiziarie, “più probabile che non” (si veda: Corte di cassazione, Sezione II penale, 30 marzo 2022, n. 11808, in cui si legge spetta a giudice del gravame accertare se la condotta dell’imputato sia stata idonea a provocare un danno ingiusto ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. secondo il criterio del “più probabile che non” o della “probabilità prevalente”) – vuoi delle norme che, sollevando le parti da determinati oneri probatori, si risolvono in una sostanziale presunzione di responsabilità (cosa che, quanto al contenzioso derivante dalla circolazione stradalle, è prevista dall’art. 2054, commi primo e secondo, cod. civ., disposizione questa che, sebbene non sia applicabile al giudizio penale ove lo stesso sia finalizzato all’accertamento della responsabilità, appunto, penale – così, infatti, Corte di cassazione, Sezione IV penale, 22 dicembre 2021, n. 46836; Corte di cassazione, Sezione IV penale, 22 aprile 2008, n. 16464 – trova, tuttavia, applicazione anche in tale giudizio ove sia in discussione esclusivameni:e la eventuale responsabilità civile, nel caso in cui questa sia stata azionata nell’ambito del giudizio penale).
Ora, quanto al caso di specie, si rileva che il Tribunale, lungi dal verificare, sulla base dei descritti parametri, l’esistenza della responsabilità civile del Meda quanto al sinistro stradale verificatosi e trarne le derivanti conseguenze sul piano risarcitorio, si è limitato a sostenere che la insufficienza dei dati acquisiti per potere condurre ad una pronunzia
pienamente assolutoria del Meda imponeva il suo proscioqiimento per l’intervenuta prescrizione del reato, aggiungendo, altresì che dà comportava anche la eliminazione della condanna dello stesso al risarcimento del danno civile, in tale modo erroneamente sovrapponendo i due pieni di indagine giudiziaria e facendo scaturire da una pronunzia, in termini di apparente automatismo, il contenuto dell’altra.
L’erroneità di un tale modus procedendi impone, nuovamente, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, dovendo, tuttavia, questa volta proseguire il giudizio, stante la sua residuata rilevanza esclusivamente risarcitoria civile, di fronte al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui competerà anche la complessiva definizione del tema riguardante il regolamento delle spese di giudizio sia relative alla presente fase di legittimità che a quella definita con sentenza n. 18054 del 2022 di questa Corte, nulla avendo in merito ad essa provveduto il Tribunale di Milano con la sentenza ora annullata, sebbene investita anche della relativa questione, rimasta, pertanto, sinora indefinita.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado dl appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presidente