Padel: la Cassazione conferma, serve sempre il permesso di costruire
Con la recente sentenza n. 11999 del 2024, la Corte di Cassazione ha messo un punto fermo su una questione sempre più attuale: quale titolo abilitativo è necessario per realizzare un campo da padel? La risposta è chiara: serve il permesso di costruire, poiché si tratta di una ‘nuova costruzione’ che trasforma permanentemente il territorio. La semplice SCIA non è sufficiente, neanche se l’impianto va a sostituire un preesistente campo da tennis.
I Fatti del Caso: Campi da Padel in Zona Vincolata
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda il sequestro preventivo di due campi da padel realizzati in una località siciliana. La particolarità della vicenda risiede nel contesto: l’area era soggetta a vincolo paesaggistico e sismico, oltre ad avere una destinazione d’uso a ‘verde agricolo’.
L’imputato aveva impugnato il provvedimento di sequestro, sostenendo che la realizzazione dei campi, in sostituzione di vecchi campi da tennis, costituisse una ristrutturazione edilizia ‘leggera’, per la quale sarebbe stata sufficiente una SCIA. Inoltre, la difesa faceva leva sul fatto che la società utilizzatrice degli impianti fosse una società sportiva dilettantistica, in procinto di entrare nel ‘Terzo Settore’, e che quindi avrebbe dovuto beneficiare di una normativa urbanistica più flessibile.
La qualificazione dell’intervento edilizio e il necessario permesso di costruire
La Corte di Cassazione, confermando la decisione del Tribunale del riesame, ha smontato la tesi difensiva. L’elemento centrale è la qualificazione giuridica dell’intervento. La costruzione di un campo da padel non è un’opera minore. A differenza di un campo da tennis, che può richiedere un semplice movimento terra, un campo da padel necessita di opere ben più invasive:
- Un massetto di cemento di circa 10-12 cm per la posa del tappeto in fibra sintetica.
- Carpenteria e barriere in vetro temperato alte oltre 3 metri.
Questi elementi, secondo la Corte, configurano una ‘nuova costruzione’ ai sensi dell’art. 3, lett. e) del d.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia). Si tratta di un’opera che comporta una modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo, alterandone in modo definitivo la permeabilità. Per tale ragione, è sempre richiesto il permesso di costruire.
La violazione dei vincoli paesaggistici
Un altro aspetto cruciale è la presenza del vincolo paesaggistico. La normativa (d.lgs. 42/2004) impone che qualsiasi intervento in aree tutelate, che ne modifichi l’aspetto esteriore, debba essere preceduto da un’apposita autorizzazione. La costruzione dei campi da padel, per la sua evidente incidenza visiva, non può essere considerata un’opera di ‘lieve entità’ o esente da autorizzazione. Inoltre, la Corte ribadisce un principio fondamentale: l’autorizzazione paesaggistica ha natura preventiva e non può essere rilasciata in sanatoria, se non in casi eccezionali e tassativamente previsti dalla legge (i cosiddetti ‘abusi minori’), tra i quali non rientra la realizzazione di un nuovo impianto sportivo.
Le motivazioni della Corte
La Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, sottolineando come la motivazione del Tribunale del riesame fosse logica, coerente e giuridicamente corretta. Le argomentazioni principali sono state:
- Natura dell’opera: La realizzazione di campi da padel è una trasformazione edilizia del terreno che incide in modo permanente e non può essere assimilata a una ristrutturazione leggera. Pertanto, è necessario il permesso di costruire.
- Irrilevanza della preesistenza: Il fatto che i campi da padel sostituiscano vecchi campi da tennis è ininfluente. La conversione stessa costituisce una ‘nuova costruzione’ per le diverse e più impattanti caratteristiche strutturali.
- Disciplina del Terzo Settore: La normativa a favore degli enti del Terzo Settore (art. 71, d.lgs. 117/2017) non costituisce una deroga generalizzata alle leggi edilizie e urbanistiche. Essa facilita il cambio di destinazione d’uso di locali esistenti per svolgere attività istituzionali, ma non autorizza ‘nuove costruzioni’ in assenza dei prescritti titoli abilitativi. Inoltre, nel caso specifico, la società non aveva ancora ottenuto la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS).
- Sussistenza del ‘Periculum in mora’: Anche se le opere erano state ultimate, il sequestro preventivo rimane legittimo. La libera disponibilità e l’uso degli impianti avrebbero aggravato il ‘carico urbanistico’ su un’area a destinazione agricola, perpetuando le conseguenze del reato edilizio.
Le conclusioni
La sentenza consolida un orientamento giurisprudenziale ormai chiaro e rigoroso. Chi intende realizzare un campo da padel deve essere consapevole che sta intraprendendo un’opera di nuova costruzione, con tutte le conseguenze che ne derivano. È indispensabile avviare un iter autorizzativo completo che preveda l’ottenimento del permesso di costruire e, nelle aree soggette a vincoli, delle necessarie autorizzazioni preventive (paesaggistica, sismica, ecc.). Affidarsi a procedure semplificate come la SCIA espone al rischio di incorrere in gravi reati edilizi e ambientali, con conseguenze che vanno dal sequestro dell’opera alla sua demolizione, oltre alle sanzioni penali.
Per costruire un campo da padel è necessaria la SCIA o il permesso di costruire?
È necessario il permesso di costruire. La Corte di Cassazione ha stabilito che la realizzazione di un campo da padel, per le sue caratteristiche strutturali (basamento in cemento, carpenteria e pareti in vetro), costituisce una ‘nuova costruzione’ che modifica in modo permanente il territorio e non un intervento di ristrutturazione leggera soggetto a SCIA.
La conversione di un campo da tennis in uno da padel richiede comunque il permesso di costruire?
Sì. Anche la conversione di un preesistente campo da tennis in un campo da padel è considerata una ‘nuova costruzione’ e, pertanto, necessita del permesso di costruire. Le opere richieste per un campo da padel sono strutturalmente diverse e più impattanti rispetto a quelle di un campo da tennis.
Le associazioni sportive del ‘Terzo Settore’ possono costruire impianti in deroga alle norme urbanistiche?
No. La normativa sul Terzo Settore non consente una deroga generalizzata alle disposizioni in materia di titoli abilitativi edilizi. L’art. 71 del d.lgs. 117/2017 agevola l’uso di locali e fabbricati esistenti per le attività istituzionali, ma non autorizza nuove costruzioni in violazione delle leggi urbanistiche e paesaggistiche.