Prescrizione omicidio colposo: la Cassazione conferma il raddoppio dei termini
La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 8271/2025, offre un importante chiarimento sulla prescrizione dell’omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale. La Suprema Corte ha ribadito la validità del raddoppio dei termini di prescrizione, anche per fatti antecedenti all’introduzione della legge sull’omicidio stradale, respingendo il ricorso di un imputato che sperava nell’estinzione del reato.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un tragico incidente stradale avvenuto nel 2015, a seguito del quale un automobilista veniva riconosciuto responsabile del reato di omicidio colposo. Dopo una prima condanna a un anno di reclusione, la Corte di Appello, in sede di rinvio, rideterminava la pena in otto mesi. Nonostante la riduzione, l’imputato proponeva un ricorso straordinario per errore percettivo alla Corte di Cassazione, sostenendo che il reato si fosse ormai prescritto e che i giudici avessero errato nel non dichiararlo.
La questione giuridica e la prescrizione dell’omicidio colposo
Il fulcro del ricorso verteva su un punto tecnico ma cruciale: il calcolo dei termini di prescrizione. Il ricorrente riteneva che il tempo trascorso fosse sufficiente a estinguere il reato. La difesa puntava a dimostrare un errore di calcolo da parte della Corte, che non avrebbe tenuto conto del decorso del tempo. La questione centrale, dunque, era stabilire se, al momento della decisione, fosse applicabile il termine di prescrizione ordinario o quello raddoppiato, come previsto per specifiche fattispecie di reato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno smontato la tesi difensiva, confermando la correttezza del calcolo effettuato nei precedenti gradi di giudizio. La condanna dell’imputato è stata quindi confermata, con l’aggiunta del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle Ammende, data la manifesta infondatezza del ricorso.
Le Motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione su una precisa ricostruzione normativa. Il punto chiave è l’articolo 157, comma 6, del codice penale. Secondo i giudici, questa norma prevedeva il raddoppio dei termini di prescrizione per il reato di cui all’art. 589, comma 2, c.p. (omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale) già prima delle riforme che hanno introdotto il reato di omicidio stradale (L. 41/2016).
I fatti risalgono al 12 maggio 2015, data in cui era già pienamente in vigore il regime del raddoppio dei termini, introdotto con la legge n. 125 del 2008. Pertanto, il termine ordinario di sette anni doveva essere raddoppiato, portando la prescrizione a maturare in un tempo ben più lungo. Non vi è stato, quindi, alcun ‘errore percettivo’ da parte dei giudici precedenti. La Corte ha sottolineato che il ricorso era basato su un presupposto giuridico errato e, di conseguenza, inammissibile. La condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende deriva dalla constatazione che il ricorso è stato presentato ‘senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’.
Conclusioni
Questa sentenza consolida un principio fondamentale in materia di reati stradali: la severità del legislatore nel perseguire condotte che mettono a rischio la vita altrui si manifesta anche attraverso termini di prescrizione più lunghi. Il raddoppio dei termini per l’omicidio colposo aggravato dalla violazione del codice della strada è un meccanismo consolidato, che garantisce che la giustizia abbia il tempo necessario per accertare le responsabilità. La decisione della Cassazione serve da monito, confermando che i tentativi di far valere una prescrizione inesistente, basati su interpretazioni errate della legge, sono destinati all’insuccesso e comportano ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente.
Quando raddoppiano i termini di prescrizione per l’omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale?
I termini di prescrizione sono raddoppiati in base all’art. 157, comma 6 del codice penale. La sentenza chiarisce che questo raddoppio era già in vigore per fatti commessi nel 2015, ancor prima dell’introduzione della legge specifica sull’omicidio stradale.
Perché il ricorso straordinario dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su un presupposto giuridico errato. L’imputato sosteneva un errore dei giudici nel calcolo della prescrizione, ma la Corte ha confermato che il raddoppio dei termini era correttamente applicato, rendendo la tesi del ricorrente manifestamente infondata.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Ciò avviene perché si presume che il ricorso sia stato presentato con colpa nel determinare la causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8271 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8271 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato ad Ancona il 08/02/1976; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 28/03/2024 della Corte di Cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che chiesto l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell’imputato che ha insistito per l’accogl del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza di cui in epigrafe la Corte di Cassazione, sezione quar rigettava il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza del 8 lu 2022 della Corte di appello di Perugia che, decidendo in sede di rinvio dispo da questa Suprema Corte, in parziale riforma della decisione, appellata d ricorrente, con cui il Gup del tribunale di Ancona aveva riconosciuto il medesim responsabile del reato di omicidio colposo con violazione della disciplina su circolazione stradale, condannandolo alla pena finale di un anno di reclusio condizionalmente sospesa, oltre alla sanzione amministrativa accessoria rideterminava la pena medesima, riducendola ad otto mesi di reclusione, confermando la sentenza nel resto.
Avverso la predetta sentenza COGNOME NOMECOGNOME tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. pen., sollevando un unico motivo di impugnazione.
Deduce la sussistenza di un errore percettivo incidente sull’accertamento della prescrizione maturata al momento della decisione suindicata della Suprema Corte e rilevabile in ragione della valida instaurazione del rapporto processuale, conseguente all’avvenuto rigetto del ricorso piuttosto che alla dichiarazione di inammissibilità del medesimo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. Va precisato che la confermata condanna del ricorrente è stata stabilita a fronte della riconosciuta applicazione del regime di cui all’art. 589 comma 2 cod. pen., anteriore alla intervenuta soppressione del predetto comma ai sensi della L. del 23.3.2016 n. 41, introduttiva del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonchè di disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Ebbene, i termini di prescrizione per il reato di cui all’art. 589 comma 2 cod. pen., qui di interesse, risultano raddoppiati ex art. 157 comma 6 cod. pen. ancor prima della novella del predetto articolo intervenuta con D.L. 23.5.2008 n. 92 convertito in legge 24 luglio 2008 n. 125, cui ha fatto seguito l’ulteriore novella, che non ha escluso il già disposto raddoppio di termini per la fattispecie qui in esame, di cui alla legge 23 maggio 2016 n. 41, con decorrenza dal 25 marzo 2016. Il predetto regime di raddoppio dei termini di prescrizione opera dunque nel caso in esame, atteso che i fatti risalgono al 12.5.2015 ovvero a data per la quale già vigeva, e da tempo, il maggior corso della prescrizione prima citato, così da raddoppiarsi il termine ordinario di anni sette.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
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dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso, il 24 gennaio 2025
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Il Presidente