Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19933 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 19933 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a REGGIO CALABRIA il 31/08/1998
avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di NOME COGNOME
Letto che risulta corretta la prospettazione dell’intervenuta prescrizio
considerato del reato, formulata fin dalle conclusioni inviate per l’udienza d’appello, da q
risulta dall’esame del fascicolo, consentito attesa la natura dell’eccezione (Se n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n
24591 del 16/07/2020, NOMECOGNOME non mass. sul punto);
infatti che all’udienza dal 4 maggio 2020, ricadente in epoca di evidenziato
‘sospensione COGNOME è stato disposto il rinvio alla successiva udienza de novembre 2020, ma che la sospensione del termine di prescrizione è stato,
correttamente, limitato all’il. maggio 2020, a conclusione del term ennergenziale;
osservato che pertanto risulta errata l’interpretazione fornita sul punto da Corte, che ha indebitamene esteso l’effetto sospensivo all’intero periodo di ri dell’udienza;
considerata infine l’insussistenza di ragioni per ritenere eviden l’insussistenza del fatto o di altra ragione assolutoria dell’imputato per ascrittogli
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto prescrizione.
Così deciso il 18/03/2025