Prescrizione e Recidiva: La Cassazione Chiarisce il Calcolo dei Termini
L’interazione tra prescrizione e recidiva rappresenta uno degli aspetti più tecnici e al contempo cruciali del diritto penale. La prescrizione, ovvero l’estinzione del reato per il decorso del tempo, può essere significativamente influenzata dalla storia criminale dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante delucidazione su come la recidiva specifica e infraquinquennale possa raddoppiare il termine massimo di prescrizione, rendendo di fatto inapplicabile l’estinzione del reato. Questo caso fornisce un esempio chiaro di come il sistema giuridico bilanci il diritto all’oblio con la necessità di sanzionare chi persevera nella condotta criminale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato per furto aggravato. La difesa sosteneva che il reato, commesso nel settembre del 2014, si fosse prescritto prima ancora della pronuncia della sentenza di primo grado. L’unico motivo di ricorso si basava, infatti, sulla presunta violazione delle norme che regolano la prescrizione (artt. 99 e 161 c.p.), chiedendo di fatto l’annullamento della condanna per estinzione del reato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha rigettato il ricorso, dichiarandolo “manifestamente infondato”. I giudici hanno stabilito che il calcolo effettuato dalla difesa era errato, in quanto non teneva conto di un elemento decisivo: la recidiva specifica e infraquinquennale contestata e ritenuta a carico dell’imputato. Questa circostanza, come vedremo, ha un impatto determinante sulla determinazione del tempo necessario a prescrivere.
Le Motivazioni: Il Calcolo della Prescrizione in Caso di Recidiva
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella corretta interpretazione delle norme sul calcolo della prescrizione. Il reato contestato era un furto aggravato (artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, c.p.), la cui pena edittale massima è di dieci anni. In assenza di altre circostanze, il termine di prescrizione sarebbe stato pari alla pena massima, con eventuali interruzioni.
Tuttavia, nel caso di specie, all’imputato era stata contestata la recidiva specifica ed infraquinquennale. Questo significa che egli aveva commesso un nuovo reato della stessa indole entro cinque anni da una precedente condanna. La legge, in particolare l’art. 63, comma 4, c.p. richiamato implicitamente nel contesto della determinazione della pena e dei suoi effetti, stabilisce che in tali situazioni il termine massimo di prescrizione viene esteso. Nel caso specifico, il termine è stato raddoppiato, passando da dieci a venti anni.
Partendo dal tempus commissi delicti (5 settembre 2014), un termine di vent’anni non era certamente trascorso al momento della sentenza di primo grado, né tantomeno al momento della decisione della Cassazione. Pertanto, l’argomentazione della difesa è stata considerata palesemente priva di fondamento giuridico.
Le Conclusioni: L’Impatto Pratico della Recidiva
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la recidiva qualificata non è una mera circostanza aggravante, ma un fattore che incide profondamente sullo status dell’imputato e sugli istituti di diritto sostanziale, come la prescrizione. Per chi ha precedenti penali specifici e recenti, le possibilità di veder estinto un reato per decorso del tempo si riducono drasticamente.
La decisione sottolinea la ratio della normativa: il legislatore ha inteso trattare con maggior rigore chi dimostra una particolare inclinazione a delinquere, non solo inasprendo la pena, ma anche prolungando il tempo a disposizione dello Stato per perseguire il crimine. Per gli operatori del diritto e per gli imputati, ciò significa che l’analisi della prescrizione non può mai prescindere da un attento esame della storia criminale del soggetto, poiché la recidiva può trasformare radicalmente l’esito del calcolo e, di conseguenza, del processo stesso.
In che modo la recidiva influenza il termine di prescrizione di un reato?
La recidiva, in particolare quella specifica e infraquinquennale, può aumentare significativamente il termine massimo di prescrizione. Come stabilito nel caso di specie, la presenza di tale aggravante ha esteso il termine da dieci a venti anni, impedendo l’estinzione del reato.
Qual era il reato contestato e perché il suo termine di prescrizione era così lungo?
Il reato era furto aggravato ai sensi degli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, del codice penale, per il quale la pena massima prevista è di dieci anni. Il termine di prescrizione è stato esteso a venti anni a causa della contestata e ritenuta recidiva specifica ed infraquinquennale dell’imputato.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato ‘manifestamente infondato’?
Il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato perché la tesi della prescrizione si basava su un calcolo errato. Non teneva conto dell’aumento del termine massimo di prescrizione causato dalla recidiva, un elemento che rendeva palese l’infondatezza della richiesta fin da una prima analisi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27326 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27326 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 10842/2025
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Roma il 15/06/1990 avverso la sentenza del 14/11/2024 della Corte d’appello di Roma; dato avviso alle parti; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione degli artt. 99 e 161 cod. pen. essendosi il reato prescritto prima della pronuncia di primo grado, Ł manifestamente infondato alla luce della pena edittale massima prevista per il reato contestato (dieci anni: artt. 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.) e tenuto conto del tempus commissi delicti (5 settembre 2014) e del disposto di cui all’art. 63, comma 4, cod. pen., con conseguente determinazione del termine massimo in anni venti, in ragione della recidiva specifica ed infraquinquennale contestata e ritenuta;
Così Ł deciso, 09/07/2025
Il Presidente NOME COGNOME