Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17524 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17524 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
SENTENZA
Sul ricorso presentato dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello Ancona nel procedimento a carico di:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Recanati il 03/08/1957;
NOMECOGNOME nata a Loreto il 30/06/1958,
avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 17/10/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dr. NOME COGNOME che ha concluso l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
PREMESSO IN FATTO
Con sentenza del 17/10/2024, la Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza del Tribunale di Macerata del 07/04/2023, dichiarava, inaudita altera parte, non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di COGNOME NOME e NOME imp dei reati di cui all’articolo 44, 93-95 d.P.R. 380/2001 e 181 d. Igs. 42/2004.
Avverso tale ordinanza propone ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione alla pronuncia ex art. 1 cod. proc. pen, per omessa instaurazione del contraddittorio.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in riferimento alla disciplina d prescrizione applicata, dovendosi ritenere applicabile la disciplina dell’articolo 159, sec comma, cod. pen., come modificato dalla c.d. “Legge Orlando” e non anche la disciplina anteriore, prevista dalla c.d. “legge Cirielli”, fermo restando che il regime della prescrizi reati contestati non è stato correttamente applicato dalla Corte territoriale in ragione della n permanente di alcuni di essi.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Il primo motivo di censura è fondato.
Come noto, la consolidata giurisprudenza di questa Corte ritiene, con riferimento al giudiz d’appello, che non sia consentita la pronuncia di sentenza predibattimentale di prosciogliment ai sensi dell’art. 469, ovvero dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 43740 del 07/11/ Egghembergher, Rv. 287126 – 01; Sez. 6, n. 45104 del 19/10/2023, Arcieri, Rv. 285449 – 01; Sez. 2, n. 33741 del 04/05/2016, COGNOME, Rv.267498; Sez. 6, n. 50013 del 24/11/2015, Capodicasa, Rv. 265700; Sez. 6, n.28478 del 27/06/2013, COGNOME, Rv. 255862) per intervenuta prescrizione, emessa de plano, (cfr. Sez. U, n. 3027 del 2002, COGNOME, cit.; Sez. 6, n. 50013 del 24/11/2015, COGNOME, Rv. 265700-01; Sez. 6, n. 10960 del 25/02/2015, COGNOME, Rv. 262833; Sez. 6, n. 28478 del 27/06/2013, COGNOME, Rv. 255862; Sez. 2, n. 42411 del 04/20/2012, Napoli, Rv. 254351; Sez. 6, n. 24062 del 10/05/2011, COGNOME, Rv. 250499).
Va poi evidenziata la sussistenza del concreto interesse ad impugnare del Procuratore generale, posta la natura superindividuale degli interessi tutelati dalla norma, di cui la pubblica è portatrice istituzionale e che, nel caso di specie, consistevano nella confutazione d argomentazioni difensive volte alla declaratoria di prescrizione del reato (si rinvia sul pu paragrafo 4 che segue), sollecitando una pronuncia nomofilattica di questa Corte.
Sussiste pertanto la lamentata violazione dell’articolo 129 cod. proc. pen..
3. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato.
Ed infatti, la giurisprudenza assolutamente prevalente della Corte è nel senso che, in tem di prescrizione, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica la disci
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prevista dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. «riforma Orlando»), posto che il criterio legge più favorevole stabilito all’art. 2, comma quarto, cod. pen. assume come termini raffronto la sospensione del decorso della prescrizione di cui all’art. 159, comma secondo, co pen., nel testo previsto dall’art. 11, lett. b), legge cit. e l’art. 161-bis cod. pen., intr legge 27 settembre 2021, n. 134. (Sez. 4, Sentenza n. 566 del 13/12/2024, Gerace, n.m.; Sez. 4, n. 28474 del 10/07/2024, COGNOME, Rv. 286811 – 02; Sez. 4, n. 26294 del 12/06/2024, COGNOME, Rv. 286653 – 01; Sez. 3, n. 18873 del 27/02/2024, COGNOME, Rv. 286436 – 01; Sez. 1, n. 2629 del 29/09/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285724 – 01)
Tale interpretazione è stata avallata dalle Sezioni Unite della Corte (v. informazi provvisoria n. 19 del 2024, proc. n. 22932 del 2024, COGNOME), la quale ha affermato il pri di diritto secondo cui «per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017. Per i reati commessi a partire dal primo gennaio 2 trova applicazione la disciplina di cui alla legge n. 134 del 2021».
Il Collegio ritiene doveroso aggiungere che la giurisprudenza di legittim assolutamente prevalente ritiene la natura «permanente» della contravvenzione di cui agli articoli 93-95 d.P.R. 380/2001 (v., ex multis, Sez. 3, n. 2210 del 16/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282410 – 01; Sez. 3, n. 13731 del 22/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275189 01; Sez. 3, n. 12235 del 11/02/2014, Petrolo, Rv. 258738 – 01).
Quanto al reato di cui all’articolo 181 d. Igs. 42/2004, invece, questa Corte ritiene che esso sia commesso mediante la realizzazione di lavori che comportino una modifica funzionale di destinazione d’uso di un bene gravato da vincolo paesaggistico, ha natura permanente, e si consuma con l’esaurimento della condotta, o con il sequestro del bene ovvero, in mancanza, con la sentenza di primo grado, quando la contestazione è di natura «aperta» (Sez. 3, n. 43173 del 05/07/2017, COGNOME, Rv. 271336 – 01), mentre, se commesso mediante una condotta che si protrae nel tempo (come nel caso di edificazione di manufatto), è permanente, ma la permanenza non è legata alla esistenza del manufatto dopo il completamento dell’opera, quanto alla sola protrazione dei lavori, cosicché lo stesso si consuma con l’esaurimento tot dell’attività, dal quale decorre il termine di prescrizione (Sez. 3, n. 30130 del 30/03 Dinnella, Rv. 270254 – 01; Sez. 3, n. 43597 del 09/09/2015, Fiorentino, Rv. 265261 – 01).
Ne consegue che, ove la condotta venga interrotta e poi ripresa, il termine della prescrizio decorre dal momento della cessazione finale dell’attività (Sez. 3, n. 40265 del 26/05/201 Amitrano, Rv. 265161 – 01).
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona per l’ulteriore corso.
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6. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto
28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti all appello di Ancona per l’ulteriore corso.
Così deciso il 20/03/2025.