Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21495 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 21495 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a FIRENZE il 18/02/1987 avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la memoria inviata dal Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio per intervenuta prescrizione;
letta la memoria di replica inviata dall’Avv. NOME COGNOME per l’imputato, con cui, oltre ad insistere nelle conclusioni già formulate con il ricorso, si è associato alla richiesta formulata dal Sostituto Procuratore generale;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l’appello presentato dal Pubblico Ministero avverso la sentenza di condanna di NOME COGNOME per la ricettazione di un cellulare. La decisione della Corte fiorentina era basata sulla sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione, in capo alla parte pubblica, considerata la maturazione, in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, del termine di prescrizione del reato.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, deducendo:
violazione delle norme in materia di prescrizione (art. 157, 158, 160 e 161 cod. pen.) poiché la Corte non ha riconosciuto l’intervenuta prescrizione, anteriore alla pronuncia d’appello, e l’ha comunque ‘aggirata’ decidendo sulla permanenza dell’interesse all’impugnazione; soluzione in ogni caso preclusa dalla pendenza dell’appello dell’imputato, ignorato dalla decisione d’appello;
mancanza di motivazione in relazione all’appello presentato dalla difesa, su cui è stata totalmente omessa la pronuncia;
violazione di legge (art. 163 cod. pen.) per aver dato esecuzione alla sentenza di primo grado, nonostante essa avesse disposto la sospensione condizionale della pena.
La sentenza della Corte d’appello va annullata per un duplice ordine di ragioni.
3.1 In primo luogo, la Corte d’appello incorre in una evidente contraddizione, dando rilievo all’intervenuta prescrizione del reato solo per trarne giustificazione per procedere alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso del Procuratore di Firenze per carenza di interesse. Si tratta di un paradosso concettuale, un anacoluto in cui la sintassi giuridica è perduta a favore di un risultato errato. Infatti, costituisce ius receptum l’antecedenza del rilievo dell’evento estintivo del reato sulla valutazione dell’interesse ad processum (cfr. Sez. 5, n. 6166 del 21/09/2015, dep. 2016, P.G. in proc. COGNOME, Rv. 266259 – 01), sicché è necessario anteporre la decisione sulla intervenuta estinzione del reato, traendone le dovute conseguenze procedurali (nel caso, l’estinzione del reato prima della pronuncia della sentenza di appello) alla valutazione dell’interesse della parte.
3.2. In secondo luogo, il ricorso va accolto per la completa obliterazione, da parte della Corte, dell’appello dell’imputato. Occorre infatti rilevare come emerga dagli atti del processo (cui questa Corte può accedere in ragione della natura in procedendo del vizio lamentato – Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094) che NOME COGNOME aveva presentato appello, presente nel fascicolo, cui non è stata data risposta.
Quanto precede giustifica l’annullamento della decisione d’appello, cui non fa seguito tuttavia il rinvio alla Corte fiorentina, dovendosi considerare la causa di estinzione del reato, dichiarata ora per allora, che rende superfluo ogni ulteriore passaggio processuale. Pluralitas non fit sine necessitate.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 17 aprile 2025
Il Consigliere relatore
GLYPH
Il Presidente