Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 40488 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 40488 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 11/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME COGNOME, nato a Udine il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 10/11/2022 della Corte di appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10 novembre 2022, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine del 17 luglio 2020, con la quale per quanto qui rileva – l’imputato era stato condannato, riconosciuta la continuazione, alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, con confisca per euro 122.894,00 (in relazione al solo capo D), per i seguenti reati:
capo A) art. 305 del d.lgs. n. 209 del 2005, perché quale amministratore unico di una società aventi ad oggetto il commercio di autoveicoli, esercitava abusivamente attività di intermediazione assicurativa, procedendo alla stipula di polizze e alla produzione di tagliandi di società estere non abilitate o radicalmente falsi (fino a tutto il maggio 2015);
capo C) art. 640 cod. pen., perché, nell’ambito dell’attività illecita di cui al capo precedente, con artifici e raggiri consistiti nel formare una falsa polizza assicurativa automobilistica apparentemente rilasciata da una compagnia realmente esistente, induceva in errore un cliente sull’autenticità di tale polizza e riceveva il relativo pagamento, conseguendo un ingiusto profitto (il 26 gennaio 2015);
capo D) art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, nella qualità di cui al capo A), al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, non presentava le dichiarazioni Irpef (il 30 settembre 2013 e il 30 settembre 2014).
Avverso la sentenza d’appello l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si censurano la violazione dell’art. 495 cod. proc. pen., oltre alla nullità dell’ordinanza di revoca dell’ammissione di testimoni a discarico dell’imputato, non essendo stata motivata adeguatamente la loro superfluità. Si afferma che all’udienza del 22 novembre 2019 si era esaminato un solo testimone della difesa e successivamente l’ammissione dei residui testimoni era stata revocata, vista la mancata comparizione, pur giustificata, di alcuni di essi e il carico di lavoro dell’ufficio. Si sostiene che l’ordinanza di revoca sarebbe anche tardiva, perché le eventuali ragioni della pretesa superfluità dell’esame testimoniale sarebbero stati note a nche in precedenza.
2.2. In secondo luogo, si lamenta la mancata assunzione di prove orali decisive, sul rilievo che i testi della difesa, la cui ammissione era stata revocata, avrebbero dovuto confermare le modalità operative di gestione delle pratiche, nonché la circostanza che l’imputato si era limitato a riportare alcuni dati falsi per conto del contraente sulla documentazione da trasmettere all’assicurazione. Si contesta, inoltre, l’affermazione secondo cui i testi esclusi, di nazionalità straniera, non avrebbero potuto contribuire a chiarire gli aspetti fiscali della vicenda oggetto del capo D), a fronte di presunzioni tributarie, che avrebbero potuto essere facilmente smentite, nel senso che il ricorrente non aveva svolto alcuna attività lavorativa o commerciale in Italia, mentre il centro dei suoi interessi si trovava in Slovenia.
2.3. Con il terzo motivo di doglianza, si denuncia l’illegittimità della confisca applicata con la sentenza di primo grado, perché non si sarebbe tenuto conto del
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fatto che il sequestro di euro 64.500,00 era stato annullato in sede di riesame, sul presupposto che non vi erano elementi per ricondurre tale somma all’asserita intermediazione abusiva oggetto dell’imputazione.
2.4. In quarto luogo, si lamenta l’erronea applicazione degli art. 62-bis e 133 cod. pen., quanto alla determinazione della pena e quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sul rilievo che i precedenti penali sarebbero risalenti e che il comportamento processuale dell’imputato sarebbe stato positivo, avendo questo acconsentito all’acquisizione di diversi verbali di sommarie informazioni testimoniali, ridotto la propria lista testimoniale, subito la revoca di parte della prova testimoniale.
2.5. La difesa ha depositato memoria di conclusioni, con la quale ribadisce le considerazioni già svolte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve essere dichiarata l’estinzione dei reati sub A) e C) per intervenuta prescrizione, data l’impossibilità di giungere ad una pronuncia di immediata declaratoria di proscioglimento ai sensi dell’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. Invero, il requisito dell’evidenza richiesto dalla norma presuppone che emergano dagli atti, in modo incontestabile, circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato o la sua rilevanza penale, così che la valutazione che il giudice è chiamato a compiere al riguardo sia incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento, presentandosi come mera “constatazione”. La formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di estinzione del reato soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l’assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell’imputato, ovvero la prova positiva della sua innocenza. L’obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità vale anche in sede di legittimità, tanto da escludere che il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre al suo annullamento con rinvio, possa essere rilevato dalla Corte di cassazione che, in questi casi, deve invece dichiarare l’estinzione del reato. In caso di annullamento, infatti, il giudice del rinvio si troverebbe nella medesima situazione, che gli impone l’obbligo dell’immediata declaratoria della causa di estinzione del reato. E ciò, anche in presenza di una nullità di ordine AVV_NOTAIO che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità, essendo l’inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva (ex plurimis, Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Rv. 275219; Sez. n. 46050 del 28/3/2018, Rv. 274200).
Nel caso di specie, non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione del fatto che le censure proposte dal ricorrente nei primi due motivi di doglianzi3 – le uniche riferibili a elementi che possano incidere sulla valutazione della responsabilità penale – sono inammissibili.
La difesa si limita al generico richiamo di circostanze ritenute rilevanti, ma non confuta, neanche in via di mera prospettazione, la motivazione della sentenza impugnata (pagg. 11-12), nella parte in cui argomenta ampiamente sulla superfluità dell’esame testimoniale, evidenziando come la prova della responsabilità penale sia già stata ampiamente raggiunta e come le circostanze oggetto di prova testimoniale siano pacifiche ò comunque irrilevanti.
Il ricorso, comunque, non può essere dichiarato inammissibile, perché la censura attinente alle circostanze attenuanti generiche è fondata, non avendo la Corte d’appello fornito motivazione sul punto, pure in presenza di uno specifico motivo di impugnazione.
Dall’esame degli atti a disposizione di questa Corte, risulta che il termine di prescrizione è già decorso. Per il reato più recente, quello del capo C), contestato come commesso il 31 maggio 2015, trova infatti applicazione, ai sensi degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., il termine complessivo di sette anni e sei mesi, cui deve aggiungersi il periodo di sospensione di complessivi 144 giorni – 60 giorni, per impedimento dell’imputato, dal 29 giugno 2018 al 23 settembre 2018; 77 giorni, per adesione del difensore all’astensione dalle udienze proclamata da un’organizzazione di categoria, dal 6 marzo 2020 al 22 maggio 2020; 7 giorni, per rinvio dovuto a emergenza sanitaria, dal 10 luglio 2020 al 17 luglio 2020 – giungendosi, così, alla data finale del 3 aprile 2023, precedente alla pronuncia della presente sentenza.
Il termine di prescrizione non è invece decorso per il reato di cui al capo D), per il quale trova applicazione la durati3 complessiva decennale derivante dall’applicazione dell’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000.
5.1. In relazione a tale reato, valgono, quanto ai primi due motivi di ricorso, le considerazioni già svolte sub 2.
5.2. Inammissibile è la terza doglianza, riferita alla confisca, sia perché la difesa muove dal presupposto manifestamente erroneo secondo cui la confisca stessa deve essere necessariamente preceduta dal sequestro preventivo, sia per la genericità della doglianza, con la quale ci si limita ad affermare che la somma oggetto di sequestro preventivo era stata poi restituita in sede di riesame, senza
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richiamare compiutamente il relativo provvedimento e senza confutare nel merito le affermazioni delle sentenze di primo e secondo grado, secondo cui l’oggetto della confisca operata corrisponde in concreto al profitto del reato tributario.
5.3. Parzialmente fondata – come anticipato sub 3. – è la quarta censura, dovendosi annullare con rinvio la sentenza impugnata in punto di circostanze attenuanti generiche. Inammissibile è invece la stessa censura quanto alla pena, non essendo stata riportata dalla Corte di appello una corrispondente censura e non avendo la difesa contestato la sentenza impugnata su tale punto, né direttamente né indirettamente.
In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, relativamente ai reati di cui ai capi A) e C) dell’imputazione, perché estinti per prescrizione; deve inoltre essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Venezia, limitatamente alle circostanze attenuanti generiche, fermo restando l’accertamento della responsabilità penale quanto al residuo c:apo D). Il ricorso deve essere rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, relativamente ai reati di cui ai capi A) e C) dell’imputazione, perché estinti per prescrizione; annulla inoltre la sentenza impugnata in ordine alle circostanze attenuanti generiche, e rinvia alla Corte di appello di Venezia. Rigetta nel resto I ricorso.
Così deciso il 11/05/2023.