La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 44647/2023, ha affrontato un caso di revoca del patrocinio a spese dello Stato, delineando con precisione i confini del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti. La pronuncia offre importanti chiarimenti sulla differenza tra ‘mancanza di motivazione’ e ‘illogicità manifesta’, due vizi che possono essere fatti valere in Cassazione solo a condizioni diverse. Questo caso evidenzia come, per soggetti con precedenti specifici, la formale assenza di reddito non sia sufficiente a garantire il beneficio se altri elementi indicano la disponibilità di risorse illecite.
I Fatti di Causa: la contestazione della revoca del beneficio
Il Tribunale di Sorveglianza di Trieste aveva revocato a un soggetto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, precedentemente concesso per diversi procedimenti. La revoca si basava sulla presunzione che l’individuo, nonostante l’assenza di redditi dichiarati, avesse ancora legami con un’associazione di stampo mafioso e percepisse da essa un sostegno economico. Il provvedimento di revoca faceva riferimento a sentenze di condanna passate, testimonianze e un recente ordine di custodia cautelare per un omicidio aggravato, elementi che, nel loro complesso, suggerivano il mantenimento di un ruolo e di un tenore di vita incompatibili con la condizione di non abbiente.
Il Ricorso in Cassazione: i motivi del ricorrente
L’interessato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge per mancanza di motivazione. Sosteneva che il giudice di sorveglianza non avesse risposto puntualmente alle sue argomentazioni difensive, che miravano a dimostrare la cessazione di ogni legame con l’ambiente criminale e la sua sussistenza basata esclusivamente su aiuti familiari. In particolare, il ricorrente riteneva che il Tribunale avesse ignorato elementi a suo favore, come dichiarazioni di collaboratori di giustizia e precedenti decisioni giudiziarie che attestavano il suo percorso di reinserimento sociale, anche attraverso il conseguimento di titoli accademici.
La Decisione della Cassazione sulla revoca del patrocinio a spese dello stato
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella distinzione tecnica tra i diversi vizi della motivazione che possono essere denunciati in sede di legittimità.
Distinzione tra Vizio di Motivazione e Illogicità Manifesta
I giudici hanno ribadito un principio consolidato: il ricorso per cassazione basato sulla ‘violazione di legge’ (art. 606, co. 1, lett. b, c.p.p.) può denunciare solo la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una ‘motivazione apparente’. Quest’ultima si verifica quando il giudice usa formule di stile, tautologiche o generiche, che non permettono di comprendere il percorso logico seguito.
Al contrario, l’insufficienza o la manifesta illogicità della motivazione non rientrano in questo vizio, ma devono essere contestate con un motivo di ricorso specifico (lett. e dello stesso articolo), che non era stato invocato dal ricorrente. Pertanto, il campo di analisi della Corte era limitato a verificare se la motivazione esistesse e fosse comprensibile, non se fosse pienamente convincente o logica.
La Motivazione del Giudice di Sorveglianza non era Apparente
Nel caso di specie, la Corte ha concluso che la motivazione del Tribunale di Sorveglianza non era affatto apparente. Il giudice aveva esaminato e integrato le argomentazioni contenute sia nel provvedimento di revoca originario sia nell’ordinanza che rigettava l’opposizione. Questo esame si basava su dati fattuali precisi: le sentenze di condanna, le testimonianze sul ruolo del soggetto all’interno del clan, le informative di polizia su un elevato tenore di vita e, soprattutto, un recente provvedimento cautelare per un reato gravissimo. Questi elementi, secondo la Cassazione, costituivano una base argomentativa concreta e sufficiente a sostenere la decisione di revocare il beneficio, rendendo la motivazione non meramente formale ma effettiva.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte Suprema si fondano sull’idea che il giudice di merito, nel valutare i presupposti per il patrocinio a spese dello Stato, deve superare la mera analisi formale della dichiarazione dei redditi, specialmente in presenza di soggetti condannati per reati di mafia. Per questi ultimi, opera una presunzione legale di disponibilità di redditi illeciti (art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 115/2002). La decisione impugnata aveva correttamente applicato questo principio, ancorando il suo ragionamento a una pluralità di elementi fattuali specifici e non a generiche affermazioni. L’iter logico del giudice di sorveglianza, pur contestato dal ricorrente, era chiaramente ricostruibile e fondato su dati processuali concreti, impedendo di qualificarlo come ‘apparente’.
Le Conclusioni
La sentenza ribadisce che il ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti. La Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito se la motivazione di quest’ultimo, pur sintetica o non condivisibile, è reale e non apparente. Per ottenere la revoca del patrocinio a spese dello Stato, è sufficiente che il giudice fornisca una spiegazione logica basata su elementi concreti che facciano dubitare della condizione di non abbienza, specialmente quando la storia criminale del richiedente suggerisce la possibile disponibilità di proventi illeciti. L’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando si può contestare in Cassazione la motivazione di un provvedimento?
Si può contestare per ‘violazione di legge’ solo se la motivazione è totalmente assente o ‘apparente’, cioè basata su frasi di stile che non spiegano le ragioni della decisione. L’illogicità o l’incompletezza della motivazione, invece, devono essere contestate con un motivo di ricorso specifico e distinto.
Perché è stata confermata la revoca del patrocinio a spese dello Stato in questo caso?
La revoca è stata confermata perché il giudice ha ritenuto non superata la presunzione di possesso di redditi illeciti. Questa conclusione non si basava solo sull’assenza di redditi dichiarati, ma su un insieme di elementi concreti, tra cui precedenti condanne per mafia, testimonianze e un recente provvedimento cautelare, che indicavano il persistente legame con un’organizzazione criminale e un tenore di vita incompatibile con la condizione di nullatenente.
Cosa si intende per ‘motivazione apparente’?
Per motivazione apparente si intende un’argomentazione che, pur esistendo formalmente, è caratterizzata da affermazioni apodittiche, tautologiche o formule generiche. Essa non contiene elementi concreti riferibili al caso specifico e, di conseguenza, non permette di comprendere l’iter logico seguito dal giudice per arrivare alla decisione, impedendo di fatto il controllo di legittimità.