Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 28203 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 28203 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI TRIESTE nel procedimento a carico di:
COGNOME nato a CEFALU’ il 20/10/1983
avverso la sentenza del 06/11/2024 del TRIBUNALE di GORIZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo esame.
E’ presente per COGNOME il difensore d’ufficio avvocato COGNOME del foro di GROSSETO il quale, non concordando con le conclusioni del Procuratore Generale, dopo avere esposto le motivazioni ed essersi riportato anche alla memoria già depositata, chiede dichiararsi l’inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso del Procuratore Generale.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 6.11.2024 il Tribunale di Gorizia ha assolto NOME COGNOME dal reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. b), comma 2 bis e comma 2 sexies, d.lgs.30 aprile 1992 n. 285 perché il fatto non sussiste.
L’imputato veniva tratto a giudizio per avere condotto un ciclomotore Piaggio in stato di ebbrezza, provocando un incidente stradale in ora notturna.
Sbalzato dal motociclo a causa di un dosso, veniva trasportato in ospedale ove gli operanti chiedevano l’accertamento dell’alcolemia, delegando gli avvisi di legge ex art. 114 disp.att. cod.proc.pen. al personale sanitario.
Il giudice di primo grado fondava l’assoluzione sul fatto che non vi fosse prova che il personale sanitario avesse effettivamente dato all’imputato gli avvisi di cui all’art. 114 disp.att. cod.proc.pen.
Avverso detta sentenza il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Trieste ha proposto ricorso per cassazione articolato in un solo motivo con cui deduce la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. per avere riconosciuto il giudicante, con la pronuncia assolutoria, la nullità e/o l’inutilizzabilità delle risultanze del prelievo ematico volto a rilevare lo stato d ebrezza alcolica dell’imputato, sulla base della considerazione per cui l’accertamento in questione sarebbe stato svolto dai sanitari del nosocomio dove era ricoverato l’imputato senza il consenso del medesimo e senza il previo avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.
La difesa dell’imputato ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é inammissibile.
È invero inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, atteso che quest’ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).
Nella specie, la censura proposta, che si incentra sulla mancata prestazione del consenso da parte dell’imputato all’effettuazione del prelievo ematico, cui sarebbe conseguita l’inutilizzabilità degli esami effettuati, non si confronta e
quindi non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che, invece, ha fondato l’assoluzione dell’imputato sulla mancata prova relativa agli avvisi di
legge in ordine agli accertamenti medici richiesti dalla P.G.
Con ciò facendo corretta applicazione dell’orientamento ormai prevalente di questa Corte di legittimità, secondo cui la polizia giudiziaria deve dare avviso al
conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., non soltanto ove
richieda l’effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico (ossia al di fuori degli ordinari
protocolli di pronto soccorso), ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da
tale struttura a fini di diagnosi e cura (cfr. ex multis Sez. 4, n. 5891 del
25/01/2023, Bariciu, non mass.; Sez. 4 n. 16699 del 14/04/2021, Collantes, non mass.; Sez. 4 n. 11458 del 12/02/2021, patti, non mass.; Sez. 4, n. 40807 del
04/07/2019, COGNOME Rv. 277621 – 01; Sez. 4, n. 11722 del 19/02/2019,
COGNOME, Rv. 275281 – 01; Sez. 4. n. 27490 del 21/05/2019, COGNOME, non mass.).
2. In conclusione in ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, 1’8 luglio 2025 Il Consiglie GLYPH tensore
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