Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40292 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40292 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
K4
I
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in tutte le sue forme per l’omessa applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto – posto che il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, dovendosi compiere sulla base dei criteri di cui all’art. 133, cod. pen., rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere censurato in questa sede se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità delle argomentazioni postevi a sostegno – nel caso di specie, deve sottolinearsi come i giudici di appello abbiano fatto corretta applicazione della disposizione di cui all’art. 131-bis cod. pen. e dei principi di diritto che regolano materia (cfr. ex multis, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647), indicando quale ragione ostativa alla configurabilità della particolare tenuità del fatto l’abitualità de condotta, a fronte dei numerosi precedenti penali, anche della stessa indole, ascritti all’odierno ricorrente; .9
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncArvizio di violazione di legge e, cumulativamente, il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità e conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato anche con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610), potendosi valorizzare in tale direzione anche i soli precedenti penali a carico del prevenuto (cfr., ad es. Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01);
osservato, infine, che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’omessa applicazione della pena sostitutiva della pena pecuniaria, del lavoro di pubblica utilità o della detenzione domiciliare, di cui all’art. 20-bis cod. pen., è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale motivato il diniego in linea con quanto affermato da questa Corte, secondo cui: «In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell’imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica,
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puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, de contenimento del rischio di recidiva e dell’adempimento delle prescrizioni imposte.» (Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 4 Novembre 2025.