Porto d’armi e lieve entità: La Cassazione nega sconti di pena a chi ha precedenti
La recente ordinanza della Corte di Cassazione torna a fare luce su un tema cruciale del diritto penale: l’applicazione dell’attenuante del fatto di porto d’armi e lieve entità. Con una decisione netta, i giudici supremi hanno ribadito un principio fondamentale: la storia criminale di una persona ha un peso determinante nella valutazione della gravità di un nuovo reato. Analizziamo insieme questa pronuncia per comprenderne le implicazioni pratiche.
Il Caso in Analisi
La vicenda riguarda un individuo condannato per il reato di porto abusivo di un’arma impropria. La difesa dell’imputato aveva presentato ricorso in Cassazione, lamentando la mancata concessione dell’attenuante del fatto di lieve entità, prevista dalla legge sulle armi. Secondo il ricorrente, i giudici di merito non avevano motivato adeguatamente il diniego, commettendo una violazione di legge.
L’obiettivo della difesa era ottenere una riduzione della pena, sostenendo che le circostanze concrete del fatto fossero tali da configurare un episodio di minima offensività. Tuttavia, il profilo dell’imputato presentava un ostacolo significativo: la presenza di numerosi precedenti penali.
La Decisione della Corte e il Porto d’armi e lieve entità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non solo chiude la vicenda processuale per l’imputato, ma rafforza un orientamento giurisprudenziale consolidato. I giudici hanno ritenuto che le lamentele del ricorrente fossero semplici ‘doglianze di fatto’, ovvero un tentativo di rimettere in discussione la valutazione delle prove già compiuta correttamente dalla Corte d’Appello, un’operazione non consentita in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su tre pilastri argomentativi chiari:
1. La natura del fatto: I giudici hanno evidenziato che la gravità del reato era già stata desunta non solo dal porto dell’arma in sé, ma anche dalle sue caratteristiche specifiche. L’arma era stata definita ‘insidiosa’ e di ‘facile estraibilità’, elementi che ne aumentano la pericolosità e allontanano il fatto dall’ipotesi della lieve entità.
2. I precedenti penali: Questo è il punto centrale della decisione. La Corte ha sottolineato come l’imputato fosse un soggetto ‘pluripregiudicato’. La presenza di gravi e numerosi precedenti penali a carico di una persona è un elemento sufficiente a giustificare un giudizio negativo sulla sua personalità e, di conseguenza, a negare la concessione di benefici come l’attenuante della lieve entità. Citando una propria precedente sentenza (n. 13630/2019), la Corte ha ribadito che la storia criminale dell’imputato è un fattore decisivo.
3. La corretta valutazione dei giudici di merito: La Cassazione ha concluso che la Corte d’Appello aveva già esaminato e respinto le argomentazioni della difesa con motivazioni corrette e giuridicamente ineccepibili, rendendo il ricorso una mera riproposizione di censure già disattese.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione: nel valutare la gravità di un reato come il porto d’armi e lieve entità, il giudice non guarda solo al singolo episodio, ma all’intera condotta di vita dell’imputato, così come emerge dal suo certificato penale. La presenza di precedenti specifici o comunque gravi costituisce un forte indicatore di pericolosità sociale che osta alla concessione di attenuanti. Questa decisione conferma che il percorso criminale di un individuo ha conseguenze dirette e pesanti anche nei procedimenti per reati che, presi isolatamente, potrebbero apparire di minore allarme sociale.
Avere precedenti penali impedisce di ottenere l’attenuante della lieve entità per porto abusivo di armi?
Sì, secondo questa ordinanza, la presenza di gravi precedenti penali a carico dell’imputato e il conseguente giudizio negativo sulla sua personalità sono elementi sufficienti a giustificare il diniego dell’attenuante della lieve entità.
Quali altri elementi vengono considerati per escludere la lieve entità nel porto d’armi?
Oltre ai precedenti penali, la Corte ha considerato le caratteristiche specifiche dell’arma, quali la sua ‘insidiosità’ e ‘facile estraibilità’, che contribuiscono a definire la gravità complessiva del fatto e ad escludere il riconoscimento dell’attenuante.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32576 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32576 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a FIUAM( EGITTO) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME – nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione sul fatto di lieve entità ex art. 4, comma 3, I. n.110/1975 – sono costituite da mere doglianze in punto di fatto, non consentite in questa sede.
Considerato che le stesse sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Ancona con la sentenza impugnata.
In detta pronuncia si evidenzia che vi sono elementi da cui è possibile desumere la complessiva gravità del fatto ed escludere il riconoscimento dell’attenuante. In particolare, ci si riferisce all’insidiosità dell’arma impropria oggetto di porto, con fac estraibilità della lama, ma anche ai precedenti penali del ricorrente trattandosi di soggetto pluripregiudicato.
Invero, in materia di porto abusivo di armi, costituiscono elementi sufficienti a giustificare la reiezione dell’istanza di concessione della diminuente della lieve entità del fatto la presenza di gravi precedenti penali a carico dell’imputato ed il conseguente giudizio negativo sulla sua personalità (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242-01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1’11 luglio 2024.