Nel contenzioso tributario, una delle questioni procedurali più dibattute riguarda la gestione delle liti in cui il contribuente contesta un atto dell’agente della riscossione per motivi che attengono al merito della pretesa tributaria. La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 19385 del 2024, offre chiarimenti cruciali sulla chiamata in causa ente impositore, stabilendo principi importanti per la corretta gestione del processo, soprattutto in grado di appello.
I Fatti del Caso: Una Controversia sulla Notifica degli Atti
La vicenda ha origine dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di un’intimazione di pagamento notificata dall’Agenzia delle entrate-Riscossione. Il contribuente lamentava la mancata notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento) su cui si fondava la richiesta di pagamento.
In primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) accoglieva il ricorso del contribuente. I giudici ritenevano che l’agente della riscossione non avesse fornito la prova della notifica degli atti e lo biasimavano per non aver chiamato in causa l’ente impositore (l’Agenzia delle Entrate), che avrebbe potuto produrre la documentazione necessaria.
L’agente della riscossione proponeva appello, sostenendo di aver tempestivamente chiesto l’autorizzazione alla chiamata in causa, ma che la CTP l’aveva erroneamente negata. La Commissione Tributaria Regionale (CTR), accogliendo l’appello, annullava la sentenza di primo grado e rinviava la causa alla CTP, ritenendo che il contraddittorio dovesse essere integrato con la presenza dell’ente impositore.
La Questione Giuridica: Chiamata in Causa Ente Impositore e Litisconsorzio
Il contribuente ha quindi presentato ricorso in Cassazione, contestando la decisione della CTR di rinviare la causa al primo grado. La questione giuridica centrale era duplice:
- La presenza dell’ente impositore è obbligatoria (litisconsorzio necessario) quando si contestano vizi degli atti presupposti?
- Se il giudice di primo grado nega erroneamente l’autorizzazione alla chiamata in causa, il giudice d’appello può rimettere la causa al primo grado o deve decidere nel merito?
La Suprema Corte ha affrontato questi interrogativi facendo leva su un consolidato orientamento giurisprudenziale.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla chiamata in causa dell’ente impositore
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, cassando la sentenza della CTR e rinviando la causa alla stessa Commissione Regionale, in diversa composizione, per una decisione nel merito.
Il punto focale della decisione è che tra l’agente della riscossione e l’ente impositore non sussiste un’ipotesi di litisconsorzio necessario. Il contribuente può agire indifferentemente contro uno solo dei due soggetti o contro entrambi. Di conseguenza, la mancata partecipazione al giudizio dell’ente impositore non è un vizio che impone la regressione del processo al primo grado ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 546/1992, poiché tale norma si applica solo in casi tassativi ed eccezionali, tra cui appunto il litisconsorzio necessario pretermesso.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che l’agente della riscossione ha l’onere, previsto dall’art. 39 del D.Lgs. 112/1999, di chiamare in causa l’ente creditore per evitare di rispondere delle conseguenze negative della lite. Questo adempimento, qualificato come litis denuntiatio, può avvenire con una semplice comunicazione informale o, come nel caso di specie, attraverso una formale richiesta di autorizzazione al giudice ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 546/1992.
I giudici di legittimità hanno chiarito che, sebbene la CTP avesse commesso un errore nel negare l’autorizzazione, anche la CTR ha sbagliato nel rinviare la causa. L’errore del primo giudice non giustificava la regressione del procedimento. La CTR avrebbe dovuto, invece, decidere la controversia nel merito. Avrebbe potuto e dovuto esaminare la documentazione prodotta per la prima volta in appello dall’agente della riscossione, come consentito dall’art. 58 del processo tributario, per verificare se la notifica degli atti presupposti fosse effettivamente avvenuta.
In sostanza, l’errore procedurale del primo giudice non può tradursi in un’indebita dilatazione dei tempi del processo. Il giudice d’appello ha il dovere di correggere l’errore e di definire la lite, utilizzando tutti gli strumenti processuali a sua disposizione, inclusa l’ammissione di nuove prove documentali.
Conclusioni
La sentenza rafforza un principio cardine di economia processuale e di giusto processo. Le ipotesi di rinvio al primo grado sono eccezionali e non possono essere estese a situazioni, come l’erroneo diniego di una chiamata in causa ente impositore, che non integrano un vizio di litisconsorzio necessario.
Per gli operatori del diritto, questa pronuncia ribadisce che il giudice d’appello tributario deve esercitare pienamente i propri poteri decisori, evitando rinvii che ritarderebbero la definizione della controversia. Per i contribuenti e gli agenti della riscossione, si tratta di una conferma della necessità di una gestione strategica del processo sin dal primo grado, pur nella consapevolezza che il giudizio d’appello mantiene una funzione correttiva e pienamente devolutiva.
L’agente della riscossione è sempre obbligato a chiamare in causa l’ente impositore quando un contribuente contesta il merito della pretesa?
No, non è un obbligo che crea un litisconsorzio necessario. Tuttavia, l’art. 39 del D.Lgs. 112/1999 pone a carico dell’agente l’onere di chiamare in causa l’ente creditore per non rispondere delle conseguenze negative della lite.
Se il giudice di primo grado nega l’autorizzazione alla chiamata in causa, il giudice d’appello deve rinviare la causa al primo giudice?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’erroneo diniego della chiamata in causa non integra un’ipotesi di nullità che giustifichi la regressione del procedimento al primo grado. Il giudice d’appello deve decidere la causa nel merito.
Può l’agente della riscossione produrre in appello i documenti che provano la notifica degli atti presupposti, anche se non li ha prodotti in primo grado?
Sì. Nel processo tributario, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, la parte può produrre in appello nuove prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado.