Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6260 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6260 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME (cui 049ieou) nato a (TUNISIA) il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 07/02/2025 della Corte d’appello di Perugia dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Perugia ha confermato la sentenza di pronunciata dal Tribunale di Perugia l’8/2/2023 nei confronti di NOME in relazione al reato di cui all’art. 4 l. 110 del 1975;
Rilevato che con il ricorso, in un unico motivo, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 4, comma 3, l. 110 del 1975, la mancata applicazione dell’art. 131bis cod. pen., e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale -con lo specifico riferimento alle alla consistente gravità dell’episodio accertato – il porto di due coltelli, il secondo dei quali con una lama di circa 14 centimetri qualificabile come vera e propria arma bianca – e ai precedenti penali – anche per rapina e furto – ha fatto corretto riferimento ai pacifici principi posti dalla giurisprudenza di legittimità anche con riferimento alla non occasionalità della condotta e ha così fornito una risposta adeguata e coerente alle analoghe censure poste nei motivi di appello;
Rilevato che le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate in quanto il giudice d’appello ha dato adeguato e coerente conto dell’esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto nella determinazione della pena, ciò anche in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche – escluse facendo riferimento alla gravità dell’episodio, ai precedenti penali e alla mancanza di qualsivoglia resipiscenza – e che tale conclusione, logica e coerente, non Ł sindacabile in questa sede (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 – 01);
Ritenuto pertanto che il ricorso Ł inammissibile poichØ le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062) ;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
Ord. n. sez. 950/2026
CC – 22/01/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 22/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME