Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7706 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 7706  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato di Brescia nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE,
e
dal RAGIONE_SOCIALE e dal AVV_NOTAIO, avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Brescia in data 10/02/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e il rigetto dei ricorsi proposti dal RAGIONE_SOCIALE e dal AVV_NOTAIO, trasmettendo gli atti alla Corte di appello di Brescia per il proseguo.
RITENUTO IN FATTO
In data 7 dicembre 2012, la RAGIONE_SOCIALE fece trascrivere, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa procedura esecutiva n. 1494/2012 pendente davanti al Tribunale civile di Brescia, un pignoramento immobiliare su alcuni RAGIONE_SOCIALE di proprietà RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per un importo pari a 60.000,00 euro.
1.1. Nell’ambito di un procedimento penale per reati fiscali commessi dagli amministratori RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, con provvedimento del Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Brescia in data 13 settembre 2013 fu disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, in via diretta e per equivalente, dei RAGIONE_SOCIALE, anche immobili, di proprietà RAGIONE_SOCIALEa stessa RAGIONE_SOCIALE e degli indagati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, fino all’importo di 1.562.539,16 euro. In data 24 settembre 2013, il sequestro fu trascritto in relazione ai RAGIONE_SOCIALE immobili RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, tra i quali vi erano anche quelli su cui già insisteva il pignoramento trascritto per conto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE
1.2. In data 25 novembre 2014, la RAGIONE_SOCIALE fu dichiarata fallita; e il fallimento subentrò così alla RAGIONE_SOCIALE nella procedura esecutiva immobiliare nel frattempo avviata.
1.3. Con sentenza in data 14 maggio 2015, il Tribunale di Brescia dichiarò NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME colpevoli dei reati fiscali loro ascritti, disponendo la confisca per equivalente dei RAGIONE_SOCIALE mobili, immobili, RAGIONE_SOCIALEe somme, dei titoli e RAGIONE_SOCIALEe altre utilità nella disponibilità degli imputati e già sottopo sequestro preventivo con il provvedimento del 13 settembre 2013. Con sentenza in data 10 maggio 2017, irrevocabile il 6 aprile 2018, la Corte di appello di Brescia riformò parzialmente quella di primo grado, ordinando la confisca di RAGIONE_SOCIALE nella disponibilità di RAGIONE_SOCIALE, oltre che degli imputati, sino alla concorrenza RAGIONE_SOCIALEa somma di 999.770,00 euro. Il provvedimento ablativo fu eseguito dalla Guardia di Finanza, su impulso RAGIONE_SOCIALEa Procura AVV_NOTAIO territoriale, il 30 settembre 2020, mediante confisca di 98.004,89 euro, provento RAGIONE_SOCIALEe vendite giudiziali con cui era, nel frattempo, proseguita la procedura esecutiva immobiliare avviata dalla RAGIONE_SOCIALE, con l’intervento anche di creditori ipotecari fondiari e il subentro del RAGIONE_SOCIALE Procedura conclusasi con la dichiarazione di esecutività del progetto di distribuzione del ricavato RAGIONE_SOCIALEa vendita immobiliare emessa dal Tribunale civile di Brescia in data 10 maggio 2021.
1.4. Con istanza in data 23 dicembre 2021 al Giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione penale, il RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO, e il AVV_NOTAIO, incaricato RAGIONE_SOCIALEa procedura esecutiva immobiliare e intestatario dei conti correnti su cui erano stati depositati gli importi provento RAGIONE_SOCIALEe vendite giudiziali avanzarono, congiuntamente, istanza di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
1.5. Con ordinanza in data 9 marzo 2022, la Corte di appello di Brescia dispose la restituzione al AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa somma di 98.004,89 euro sul presupposto RAGIONE_SOCIALE‘inopponibilità del sequestro alla procedura esecutiva civile n. 1494/12 R.G., avviata dalla RAGIONE_SOCIALE in virtù RAGIONE_SOCIALE‘anteriorità RAGIONE_SOCIALEa trascrizione del pignoramento rispetto a quella relativa al sequestro.
1.6. Con ordinanza del 10 febbraio 2023, pronunciandosi sull’opposizione presentata dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato di Brescia nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza in data 9 marzo 2022, ha confermato l’opponibilità del pignoramento trascritto dalla RAGIONE_SOCIALE, che ha però limitato alla somma di 60 mila euro depositata sui conti correnti intestati al AVV_NOTAIO e asserviti alla predetta procedura esecutiva, somma di cui ha disposto la restituzione.
Il Collegio ha preliminarmente disatteso l’eccezione di difetto di legittimazione del AVV_NOTAIO fallimentare formulata dagli opponenti, confermando il principio secondo cui il AVV_NOTAIO è legittimato a chiedere la revoca del sequestro e RAGIONE_SOCIALEa confisca anche con riferimento ai RAGIONE_SOCIALE caduti in sequestro prima RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di fallimento. Indi, ha escluso che la confisca avesse natura di acquisto a titolo originario opponibile ai terzi, riconoscibile solo alla confisca quale misura di prevenzione; e ha affermato che, in ogni caso, al momento del passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa statuizione di confisca e RAGIONE_SOCIALEa sua esecuzione, i RAGIONE_SOCIALE oggetto di sequestro erano già stati alienati a terzi di buona fede nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa procedura esecutiva immobiliare, di talché il provvedimento ablatorio aveva in realtà a oggetto le somme ricavate dalla vendita dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Su tali premesse, ha ritenuto che il vincolo nascente dal sequestro preventivo, di cui è stata comunque riconosciuta la legittimità, non potesse essere opposto al terzo acquirente di buona fede in quanto trascritto dopo il pignoramento e con salvezza dei diritti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, cui era subentrato il RAGIONE_SOCIALE
Il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato di Brescia, deducendo cinque distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 240 ss. cod. pen. e 107, legge fall., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione in relazione alla legittimazione del AVV_NOTAIO, al rapporto tra sequestro/confisca e fallimento e alle questioni proposte con riguardo alla disciplina dettata dall’art. 107, legge fall.
Sotto un primo profilo, si osserva che la confisca diretta e per equivalente, in virtù del suo carattere obbligatorio, prevarrebbe sui diritti di credito gravanti su medesimo bene, anche per la finalità sanzionatoria perseguita dalla confisca in tema di reati tributari, a meno che il bene appartenga a persona estranea al reato, la quale versi in buona fede.
Sotto altro profilo, il trasferimento al fallimento di quanto ricavato dalla vendita presupporrebbe: la sussistenza di una prelazione in capo alla RAGIONE_SOCIALE; il passaggio di tale posizione non solo agli intervenuti nella procedura esecutiva, ma
anche ai creditori del fallimento estranei ad essa. Al contrario, secondo la giurisprudenza civile di legittimità il AVV_NOTAIO acquisterebbe in modo autonomo la legittimazione esclusiva a proseguire le procedure esecutive, fruendo degli effetti collegati ad esse, ma senza continuità con le posizioni giuridiche processuali strettamente personali di chi abbia corrispondentemente perduto il relativo potere d’impulso. Pertanto, nel caso di specie non sarebbe giuridicamente possibile trasferire al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e ai creditori fallimentari diversi dalla RAGIONE_SOCIALE, posizioni soggettive che facevano capo esclusivamente a quest’ultima RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 676 e 263 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione in relazione alla individuazione del credito RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, avvenuta senza l’esame del piano di riparto da cui risultava la misura del credito utile ai fini RAGIONE_SOCIALEa procedura esecutiva. La Corte territoriale farebb riferimento al «titolo azionato dalla RAGIONE_SOCIALE attraverso il pignoramento immobiliare trascritto il 7/12/2012 per l’importo di 60.000 euro», laddove il progetto di distribuzione RAGIONE_SOCIALEe somme ricavate dall’esecuzione immobiliare indicherebbe in 6.547,95 euro la somma attribuibile alla RAGIONE_SOCIALE.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., l’omesso esame RAGIONE_SOCIALEa questione relativa alla carenza di legittimazione del AVV_NOTAIO, quale organo RAGIONE_SOCIALEa procedura, e RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione RAGIONE_SOCIALEe somme a soggetto privo di legittimazione.
2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 240 cod. pen. e 2913 cod. civ., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione in relazione alla natura di acquisto a titolo originar RAGIONE_SOCIALEa confisca. Ciò varrebbe sia per la confisca come misura di prevenzione, sia per la confisca penale ex art. 240 cod. pen., essendo identico il meccanismo ablatorio e attesa la sostanziale identità finalistica, avendo il legislatore assimilat i relativi principali profili procedimentali. Infatti, l’art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen. avrebbe stabilito che ai casi di confisca per i delitti di all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., si applichino le disposizioni del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE. E anzi, nel caso RAGIONE_SOCIALEa confisca penale, l’acquisto a titolo originario sarebbe ancor più giustificato, trattandosi di atto con cui lo Stato acquisisce senza corrispettivo i RAGIONE_SOCIALE per fini di contrasto alla criminalità. E quanto alla confisca ex art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, ad essa si applicherebbero le disposizioni in materia di tutela dei terzi previste dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e, in particolare, gli artt. 52 e 55. Proprio l’art. 55, comma 1, escluderebbe che sui RAGIONE_SOCIALE sottoposti a sequestro possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive, predicando il successivo
comma 2 l’estinzione RAGIONE_SOCIALEe procedure esecutive sui RAGIONE_SOCIALE oggetto di provvedimento definitivo di confisca; mentre l’art. 52, comma 1, con riferimento alla tutela del terzo creditore in buona fede, stabilisce che «la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, s ricorrono le condizioni indicate alle successive lett. a), b), c) e d)». Pertanto, terzo potrebbe far valere le proprie ragioni in sede esecutiva penale, nel contraddittorio con l’RAGIONE_SOCIALE e confiscati alla criminalità RAGIONE_SOCIALE, se in buona fede; dovendo però escludersi che la buona fede possa essere tutelata mediante l’inopponibilità RAGIONE_SOCIALEa confisca trascritta successivamente alla trascrizione del pignoramento e con la prosecuzione RAGIONE_SOCIALE‘azione esecutiva sul bene confiscato, riconoscendo ai terzi la possibilità di far valere le proprie ragioni in sede di esecuzione penale, nel contraddittorio con l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e confiscati. Pertanto, mancando nella specie la possibilità di opporre il proprio titolo per il terzo, non potrebbe consentirsi la prosecuzione di alcuna procedura esecutiva. A riprova, ogni credito fatto valere, o dal procedente o dagli intervenuti, dovrebbe preventivamente passare per il vaglio del giudice penale, quantomeno per gli aspetti relativi alla buona fede e all’opponibilità all’intervenuta confisca; rendendo la procedura esecutiva in concreto non fruibile. Peraltro, nel pignoramento di RAGIONE_SOCIALE immobili e di RAGIONE_SOCIALE mobili iscritti in pubblici registri, la funzione RAGIONE_SOCIALEa trascrizione del pignoramento di rendere inefficaci, nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell’esecuzione, gli att traslativi o costitutivi di diritti sui RAGIONE_SOCIALE pignorati successivi alla trascri medesima, si esplicherebbe limitatamente agli atti compiuti dal debitore esecutato in favore di terzi e non quando il trasferimento o la costituzione di diritti son effetto di atti di imperio, si tratti di atti amministrativi o di provvedimenti giudizi Pertanto, se anche si ritenesse la buona fede del creditore che aveva trascritto l’atto di pignoramento, lo stesso non potrebbe essere detto per gli intervenuti nella procedura esecutiva successivamente al sequestro, la cui posizione, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 2913 cod. civ., non potrebbe essere omologata a quella del pignorante. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.5. Con il quinto motivo, il ricorso prospetta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b) , c) ed e) , cod. proc. pen., la violazione dei principi generali relativi al rapporto tra la confisca, l’esecuzione civile e le competenze del giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione penale; e in particolare, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 665 cod. proc. pen.
Nel caso di sequestro o confisca di prevenzione su un immobile oggetto di espropriazione forzata, l’interesse RAGIONE_SOCIALEo Stato a confiscare il bene prevale, secondo l’art. 1, comma 194, legge n. 228 del 2012, su quello del creditore, ma è sempre recessivo rispetto a quello del terzo aggiudicatario del bene, anche in via
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provvisoria, in data anteriore all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012, restando irrilevante la circostanza che l’Erario abbia proposto opposizione di terzo con ricorso depositato anteriormente all’aggiudicazione, qualora la procedura esecutiva non sia stata tempestivamente sospesa. Ed è principio AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento la prevalenza RAGIONE_SOCIALEe esigenze pubblicistiche sulle ragioni del creditore, anche se assistito da garanzia reale, del soggetto colpito da misura di sicurezza patrimoniale, eccettuato il solo caso in cui anche il trasferimento del bene pignorato sia intervenuto anteriormente alla confisca, potendo il titolare di un diritto di credito assistito da garanzia reale su bene sottoposto a sequestro penale far valere il suo diritto solo in via posticipata davanti al giudic RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione penale, dimostrando in quella sede gli elementi che concorrono a integrare le condizioni di appartenenza e di estraneità al reato.
Quanto alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in base all’art. 2915 cod. civ., il sequestro successivo al pignoramento è inopponibile al terzo acquirente del bene venduto nella procedura esecutiva «con conseguente impossibilità di disporre la confisca posteriormente all’acquisto di esso da parte del terzo aggiudicatario RAGIONE_SOCIALEa vendita» (Sez. 3, n. 30294 del n. 3/08/2021), si osserva che i principi da essa espressa riguarderebbero la posizione del terzo aggiudicatario, ma non quella del creditore procedente, né tantomeno quella dei creditori intervenuti, che potrebbero trovare soddisfazione creditori anche se privi del sostegno di precedenti trascrizioni.
RAGIONE_SOCIALE, a mezzo del AVV_NOTAIO, e il AVV_NOTAIO hanno proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia e proAVV_NOTAIO speciale, AVV_NOTAIO, deducendo due motivi principali di impugnazione, a loro volta articolati in ulteriori e specifiche censure, di seguito enunciati nei lim strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 322-ter cod. pen. e 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione nella parte in cui ritiene sussistenti i presupposti del sequestro preventivo sui RAGIONE_SOCIALE immobili di proprietà RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e la confisca sulle somme provento RAGIONE_SOCIALEa vendita degli stessi.
3.1.1. Sotto un primo profilo, la difesa deduce l’omessa motivazione, nell’ordinanza del 10 febbraio 2023, sulla questione RAGIONE_SOCIALEa (in)sussistenza dei presupposti per l’applicazione del sequestro preventivo sugli immobili.
3.1.2. In seconda battuta, il ricorso prospetta la manifesta illogicità e contraddittorietà estrinseca RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza del 9 marzo 2022 in ordine al medesimo profilo. Si premette l’inapplicabilità, nel caso di specie, del
sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente su RAGIONE_SOCIALE immobili di proprietà RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, essendo esperibile su di essi esclusivamente la confisca diretta sempre che la RAGIONE_SOCIALE fosse beneficiaria del profitto illecito. Secondo la difesa le decisioni di sequestro e confisca degli immobili si fondavano sulla disponibilità dei RAGIONE_SOCIALE in capo alle persone fisiche e alla RAGIONE_SOCIALE, che al momento di emissione del provvedimento di sequestro non vi era, posto che i RAGIONE_SOCIALE di proprietà di RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE erano già stati sottoposti a pignoramento immobiliare e quindi sottratti alla disponibilità di soci, amministratori e RAGIONE_SOCIALE; mentre a momento RAGIONE_SOCIALEa confisca, la RAGIONE_SOCIALE era già fallita e i relativi RAGIONE_SOCIALE immobili erano stati già acquisiti alla massa fallimentare. E secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di reati tributari, è illegittimo il sequestro preventivo finaliz alla confisca di cui all’art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, su RAGIONE_SOCIALE già assoggettati alla procedura fallimentare, posto che la dichiarazione di fallimento comporta il venir meno in capo al fallito del potere di disporre del proprio patrimonio e l’attribuzione al AVV_NOTAIO, terzo estraneo al reato, del compito di gestire tale patrimonio al fine di evitarne il depauperamento. Ciò anche in ragione del fatto che lo spossessamento del patrimonio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE fallita sarebbe di ostacolo all’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 che individua, quale limite all’operatività RAGIONE_SOCIALEa confisca, l’appartenenza dei RAGIONE_SOCIALE che costituiscono il profitto o il prezzo del reato a terzi estranei al reato.
3.1.3. In terzo luogo, la motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza del 10 febbraio 2023 sarebbe viziata in ordine alla inapplicabilità del vincolo reale sulle somme provento RAGIONE_SOCIALEa vendita degli immobili, interessate dalla confisca, intervenuta dopo che i RAGIONE_SOCIALE oggetto di sequestro erano già stati alienati a terzi di buona fede. Secondo la difesa, la misura reale non avrebbe potuto essere disposta su tali somme, posto che, come già dedotto, le somme di denaro derivanti dalla vendita sarebbero un bene diverso da quello oggetto di cautela reale, venuto a esistenza in un momento successivo alla commissione dei reati tributari e al fallimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, la cui origine sarebbe sicuramente lecita, trattandosi di RAGIONE_SOCIALE privi di qualsiasi nesso di pertinenzialità diretta con i reati tributari. Secondo la giurisprudenza di legittimit in tema di reati tributari, la natura fungibile del denaro non consente il sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta RAGIONE_SOCIALEe somme depositate sul conto corrente bancario di una RAGIONE_SOCIALE dichiarata fallita, corrispondenti alle rimesse effettuate dal AVV_NOTAIO fallimentare successivamente alla data di consumazione del reato da parte del legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa stessa, in quanto esse, non derivando dal reato, non ne possono costituire il profitto.
3.1.4. Infine, si evidenzia l’erronea applicazione degli artt. 322-ter cod. pen. e 12-bis, d.lgs. 74 del 2000, per avere riguardato l’originario sequestro preventivo RAGIONE_SOCIALE immobili di proprietà RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che, alla data di apposizione del vincolo reale, erano già usciti dalla disponibilità RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in forza RAGIONE_SOCIALE
trascrizione del pignoramento immobiliare. Parimenti, l’apprensione RAGIONE_SOCIALEe somme provento RAGIONE_SOCIALEa vendita giudiziale in sede civile sarebbe priva di titolo, non potendo l’originario provvedimento di sequestro né la successiva confisca costituire idonea copertura giurisdizionale.
3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, 107 comma 6, legge fall., 2913 e 2916 cod. civ., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza del 10 febbraio 2023 nella parte in cui ritiene l’opponibilità del pignoramento trascritto sui RAGIONE_SOCIALE immobili di proprietà RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE limitatamente all’ammontare del credito azionato dal creditore pignorante pari a 60.000 euro.
3.2.1 In questo modo, la Corte di appello non si confronterebbe con le censure dedotte dai ricorrenti con memoria ex art. 666 cod. proc. pen., né darebbe conto RAGIONE_SOCIALEe ragioni RAGIONE_SOCIALEa parziale riforma RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza del 9 marzo 2022, restando le conclusioni del tutto apodittiche.
3.2.2. In secondo luogo, mentre l’ordinanza del 9 marzo 2022, nell’affermare l’inopponibilità alla procedura esecutiva civile del sequestro preventivo, non operava alcuna limitazione rispetto all’importo del credito RAGIONE_SOCIALE‘originario esecutante, coerentemente con quanto statuito dal Giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione civile con provvedimento del 10 maggio 2021 di approvazione del piano di riparto RAGIONE_SOCIALEe somme, dichiarato non eseguibile, l’ordinanza del 10 febbraio 2023 si sarebbe posta in contrasto con le precedenti decisioni senza adeguata motivazione.
3.2.3. In terzo luogo, la limitazione RAGIONE_SOCIALEa inopponibilità del sequestro al solo ammontare del credito azionato dall’originario pignorante disapplicherebbe gli artt. 2915 cod. civ. e 107, comma 6, legge fall., e applicherebbe erroneamente l’art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000. Ciò in quanto il pignoramento immobiliare costituisce un vincolo sul bene del debitore, la cui trascrizione nei registri immobiliari non è limitata all’importo del credito azionato dal pignorante e determina la indisponibilità del bene immobile in capo al suo proprietario, l’inefficacia di qualsiasi ulteriore vincolo di indisponibilità successivo (nel presente caso il sequestro penale) in favore del creditore pignorante e degli altri creditori intervenuti nella procedura esecutiva. Inoltre, qualora prima RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di fallimento sia stata promossa da un creditore l’esecuzione su uno o più immobili del fallito, il AVV_NOTAIO si sostituisce di diritto a tale creditore e la trascrizion pignoramento produce effetti a favore di tutto il ceto creditorio, rappresentato dal AVV_NOTAIO ex art. 107, comma 6, legge fall., di tal ché sono inopponibili al AVV_NOTAIO e a tutti i creditori ammessi al passivo, le formalità iscritte o trascritte dopo trascrizione del pignoramento. Pertanto, la limitazione RAGIONE_SOCIALE‘opponibilità del pignoramento a 60.000 euro stabilita con l’ordinanza del 10 febbraio 2023 violerebbe gli artt. 2915 cod. civ. e 107, comma 6, legge fall. Per l’effetto, la
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limitazione del provvedimento di restituzione alla sola somma di 60.000 euro, in luogo RAGIONE_SOCIALEa somma integrale di 98.004,89 euro si tradurrebbe in una erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000.
3.2.4. Infine, la limitazione adottata sarebbe in contrasto con le circostanze di fatto accertate nel procedimento di esecuzione, posto che: la nota di trascrizione del pignoramento del 7 dicembre 2012 non conterrebbe alcun riferimento all’importo di 60.000 euro; al momento RAGIONE_SOCIALEa confisca la RAGIONE_SOCIALE era già fallita da tempo; al momento RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione del provvedimento di confisca, i RAGIONE_SOCIALE immobili oggetto RAGIONE_SOCIALE‘originario sequestro erano già stati venduti in seno alla procedura esecutiva immobiliare civile e le somme ricavate dalle relative vendite erano entrate nella disponibilità del AVV_NOTAIO delegato all’esecuzione del piano di riparto, per l’assegnazione ai singoli beneficiari, tra cui il RAGIONE_SOCIALE, completamente estrano ai reati commessi dall’amministratore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, con conseguente inopponibilità alla procedura fallimentare RAGIONE_SOCIALEe misure ablatorie di cui all’art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000.
In data 13 settembre 2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l’accoglimento del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, con il conseguente annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, e il rigetto dei ricorsi proposti dal RAGIONE_SOCIALE e dal AVV_NOTAIO, trasmettendo gli atti alla Corte di appello di Brescia per il proseguo.
In data 15 settembre 2023 è pervenuta in Cancelleria la memoria scritta RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, difensore di fiducia e proAVV_NOTAIO speciale del RAGIONE_SOCIALE e del AVV_NOTAIO, con cui si è chiesto l’accoglimento del ricorso con rideterminazione RAGIONE_SOCIALEa somma da restituire ai ricorrenti in 98.004,89 euro e la declaratoria di inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso proposto dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato.
Quanto al primo motivo RAGIONE_SOCIALE‘avversato ricorso, mancherebbe qualsiasi riferimento alle norme sostanziali e processuali violate dal provvedimento impugnato, in specie con riguardo al profilo RAGIONE_SOCIALEa legittimazione del AVV_NOTAIO ad azionare l’incidente di esecuzione. Dunque, il motivo si tradurrebbe in una mera riproposizione RAGIONE_SOCIALE‘opposizione, senza confrontarsi con i provvedimenti di merito. Quanto all’affermazione secondo cui «la sussistenza di una posizione di prelazione in capo alla RAGIONE_SOCIALE» e «il passaggio di tale posizione non soltanto agli eventuali intervenuti nell’esecuzione, ma anche ai creditori del fallimento rimasti del tutto estranei a tale procedura esecutiva», la curatela fallimentare sarebbe, in realtà, intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare, costituendosi in giudizio e subentrando all’originario creditore procedente, sicché i creditori del fallimento
non sarebbero rimasti estranei alla procedura esecutiva, produttiva di effetti nei loro confronti, previsti dagli artt. 2913 cod. civ. e 107 legge fai!.
Quanto ai richiami alla giurisprudenza di legittimità, essi riguarderebbero le misure di prevenzione, aventi disciplina autonoma e, in ogni caso, non sarebbero applicabili al caso di specie in quanto, al momento del passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza e RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione RAGIONE_SOCIALEa confisca, i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE erano già stati alienati a terzi in buona fede nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa procedura esecutiva immobiliare; e concernerebbero ipotesi nelle quali la dichiarazione di fallimento era precedente rispetto all’esecuzione di misure cautelari reali. Pertanto, l’affermazione secondo cui vi sarebbe «evidente impossibilità giuridica di trasferire al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e quindi ai creditori fallimentari diversi dalla RAGIONE_SOCIALE, posizioni soggettive che facevano capo esclusivamente a tale RAGIONE_SOCIALE» sarebbe errata perché in contrasto con le disposizioni che regolano il rapporto tra vincoli derivanti da procedure esecutive immobiliari e la confisca.
Il secondo motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato sarebbe inammissibile, in quanto esso proporrebbe temi di merito, non confrontandosi con l’argomentazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza e non offrendo alcun profilo di rilievo nemmeno ai fini di un (nemmeno dedotto) travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova. Peraltro, sarebbe stata l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, nell’atto di opposizione, a individuare la misura RAGIONE_SOCIALE‘importo RAGIONE_SOCIALE‘ipoteca giudiziale in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE nella misura di 60.000 euro.
Inammissibile sarebbe il terzo motivo, che si risolverebbe in un generico richiamo ad argomentazioni già spese nell’atto di opposizione, omettendo qualsivoglia confronto con il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza del 9 marzo 2022 in ordine al fatto che il AVV_NOTAIO fosse delegato alla vendita nella procedura esecutiva immobiliare e intestatario dei conti correnti su cui venivano accreditate le somme.
Inammissibile e manifestamente infondato sarebbe il quarto motivo, non risultando declinati specifici vizi di legittimità e difettando qualsiasi confronto co la motivazione del provvedimento impugnato, che avrebbe escluso che l’acquisto del bene confiscato verrebbe operato a titolo originario e avrebbe osservato che al momento del passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza e RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione RAGIONE_SOCIALEa statuizione di confisca i RAGIONE_SOCIALE oggetto di sequestro erano già stati alienati a terzi di buona fede, di talchè il provvedimento ablatorio aveva ad oggetto non già i RAGIONE_SOCIALE a suo tempo oggetto del sequestro penale, ma le somme ricavate dalla vendita degli stessi.
Da ultimo, manifestamente infondata sarebbe la ritenuta inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 2913 cod. civ., argomentata dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato con il fatto che, già dal momento del sequestro, si realizzerebbe un trasferimento di proprietà del bene a titolo originario in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato, cui conseguirebbe l’interruzione di qualsiasi procedura esecutiva civile e la devoluzione di eventuali controversie al
solo giudice penale. Tale affermazione supera, travisandola, la stessa giurisprudenza di legittimità relativa alle misure di prevenzione (inapplicabile al caso di specie), immaginando che l’applicazione di una misura cautelare reale in un procedimento penale possa determinare l’immediato trasferimento RAGIONE_SOCIALEa proprietà in capo allo Stato. Tale evidentemente non può essere l’effetto RAGIONE_SOCIALE‘adozione di un provvedimento di sequestro preventivo; tanto è vero che, coerentemente, i giudici di merito hanno invece valorizzato il diverso momento temporale nel quale è intervenuta l’emissione e poi l’esecuzione del provvedimento di confisca. A quel momento, tuttavia, pacificamente, gli immobili erano già stati venduti a terzi aggiudicatari nelle relative procedure immobiliari.
Il quinto motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato sarebbe inammissibile, traducendosi in considerazioni di carattere AVV_NOTAIO, sganciate dall’applicazione al caso di specie. Nessuna rilevanza potrebbe riconoscersi alla giurisprudenza di legittimità richiamata, perché relativa alle misure di prevenzione e alla confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, come riconosciuto dalle pronunce de quibus che affermerebbero la «ontologica differenza tra confisca per equivalente e quella di prevenzione». Inoltre, nel caso di specie, come accertato nei provvedimenti di merito, al momento del passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello e RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione RAGIONE_SOCIALEa statuizione di confisca, i RAGIONE_SOCIALE oggetto di sequestro erano già stati alienati a terzi in buona fede nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa procedura esecutiva immobiliare. L’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato vorrebbe introdurre in sede penale censure relative alla gestione RAGIONE_SOCIALEa procedura esecutiva civile, peraltro già conclusa; tema che esulerebbe dalla giurisdizione penale. 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 I ricorsi sono infondati e, pertanto, devono essere respinti.
Preliminarmente giova ribadire, innanzitutto, che il AVV_NOTAIO fallimentare è legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo a fini di confisca e a impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale (Sez. U, n. 45936 del 26/09/2019, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 277257 – 01). Tale pronuncia, intervenuta proprio in un caso di sequestro preventivo disposto prima del fallimento in vista RAGIONE_SOCIALEa confisca ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ha riconosciuto che la legittimazione del AVV_NOTAIO, discendente dalla titolarità del diritto alla restituzione dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dev’essere riconosciut anche in relazione ai RAGIONE_SOCIALE caduti in sequestro prima RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di fallimento, in quanto anch’essi facenti parte RAGIONE_SOCIALEa massa attiva che entra nella disponibilità RAGIONE_SOCIALEa curatela, con contestuale spossessamento del fallito, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 42, legge fall. La legittimazione del AVV_NOTAIO fallimentare, inoltre, è sta
riconosciuta anche con riferimento alla proposizione di un incidente di esecuzione finalizzato alla revoca RAGIONE_SOCIALEa confisca, onde conseguire la restituzione alla massa attiva RAGIONE_SOCIALEe somme confiscate con cui soddisfare i creditori ammessi allo stato passivo (Sez. 2, n. 22966 del 24/03/2023, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 284744 – 01).
2.1. Tanto premesso in termini generali, deve ulteriormente osservarsi, con specifico riferimento alla situazione esaminata, che quando sia pendente una procedura esecutiva, ivi compresa ovviamente una procedura di esecuzione immobiliare, l’art. 107 legge fall. prevede che il AVV_NOTAIO può subentrarvi, salvo che, su istanza del AVV_NOTAIO, il giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione dichiari l’improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 51 legge fall., in base al quale dal giorno RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui RAGIONE_SOCIALE compresi nel fallimento. Ne consegue che quando, come nel caso di specie, prima RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di fallimento, sia stato trascritto da un creditore il pignoramento su un bene immobile, con l’inizio RAGIONE_SOCIALE‘espropriazione forzata sul predetto bene, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 107 legge fall. il AVV_NOTAIO si sostituisce al creditore, il quale perde ogni potere di impulso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 51 legge fall., operando tale sostituzione di diritto, senza che sia necessario alcun intervento del AVV_NOTAIO o alcun provvedimento di sostituzione del giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione. Come affermato dalla giurisprudenza civile di legittimità, se il AVV_NOTAIO interviene nell’esecuzione, s realizza un fenomeno di subentro nel processo, come manifestazione del più AVV_NOTAIO potere di disposizione dei RAGIONE_SOCIALE del fallito ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 31 legge fall potendo il AVV_NOTAIO giovarsi degli effetti sostanziali e processuali del pignoramento ex art. 2913 cod. civ., sicché mentre al AVV_NOTAIO, come partecipante alla medesima esecuzione che con lui prosegue, sono inopponibili gli atti pregiudizievoli trascritti successivamente al pignoramento, egli non può giovarsi RAGIONE_SOCIALEa inopponibilità degli atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata in quanto tale (Cass. civ., Sez. 1, n. 12061 del 8/05/2019, Lamicela, Rv. 653882 – 01, resa in caso, diverso ma sovrapponibile, di sequestro conservativo). Ciò che, pertanto, consente di affermare, anche nel caso qui esaminato, la legittimazione del AVV_NOTAIO fallimentare a sollecitare la revoca del provvedimento incidente su RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE fallita in quanto soggetto che le subentra, ai sensi degli artt. 42 e 43 legge fall., nella gestione dei RAGIONE_SOCIALE e nelle procedure pendenti. Conseguentemente, deve, invece, escludersi la legittimazione del AVV_NOTAIO a invocare la revoca del provvedimento ablativo rispetto alle somme ricavate dalla vendita immobiliare, anche considerata la natura giuridica RAGIONE_SOCIALEa sua funzione, quale soggetto delegato direttamente dal giudice civile RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione, e non di rappresentante RAGIONE_SOCIALEe ragioni del credito, qualità che deve invece essere riconosciuta, appunto, al AVV_NOTAIO fallimentare. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tanto osservato in via preliminare, il Collegio ritiene di dare continuità all’orientamento secondo cui, nel caso di sequestro preventivo di un immobile pignorato, il vincolo penale è opponibile, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘art. 2915 cod. civ., al terzo acquirente in buona fede qualora la trascrizione del provvedimento ablatorio sia antecedente a quella del pignoramento, con conseguente legittimità RAGIONE_SOCIALEa confisca disposta successivamente. Viceversa, qualora la trascrizione del sequestro sia posteriore al pignoramento, il bene rimane nella titolarità del terzo pieno iure, con conseguente impossibilità di disporre la confisca posteriormente all’acquisto da parte del terzo aggiudicatario (Sez. 3, n. 30294 del 22/04/2021, COGNOME, Rv. 282140 – 02; in termini Sez. 1, n. 36212 del 27/06/2023, COGNOME, non massinnata; Sez. 1, n. 17897 del 3/03/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 1, n. 3636 del 20/01/2022, RAGIONE_SOCIALE, non massimata; Sez. 4, n. 20125 del 5/05/2021, RAGIONE_SOCIALE, non massimata; Sez. 6, n. 6814 del 4/12/2019, dep. 2020, Bussola, Rv. 278350 – 01; Sez. 3, n. 51043 del 3/10/2018, RAGIONE_SOCIALE, non massimata).
3.1. Non ignora il Collegio che secondo una interpretazione che si è fatta spazio, di recente, nella giurisprudenza di legittimità (v. Sez. 3, n. 39201 del 15/12/2019, dep. 2020, RAGIONE_SOCIALE), l’art. 104-bis, disp. att. cod. proc. pen. si ritiene applicabile non soltanto alla confisca di prevenzione e al sequestro ad essa finalizzato, ma anche alla confisca e al sequestro disposti nei casi stabiliti dall’art. 240-bis cod. pen. o da altre norme che a tale articolo espressamente rimandano, oppure nell’ambito dei procedimenti per i reati elencati dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. o, infine, nei casi previsti dall’art. 322-ter cod. pen. o «da altre disposizioni di legge», tra cui rientrano le ipotesi contemplate dall’art. 578-bis cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870 – 02). E che, su tali basi, è stato finanche ritenuto che le disposizioni in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applichino pure alle confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale e, dunque, anche a quella applicata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000; disposizioni tra le quali vengono in rilievo, in particolare, gli artt. 52 e 55, contenuti nel Titolo I Libro I, d.lgs. n. 159 del 2011. In particolare, la prima di tali esse stabilisce, comma 1, che «la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro», se ricorrono le condizioni indicate alle successive lettere a), b), c) e d), ovvero: se l’escussione del patrimonio, non soggetto a confisca, del proposto risulti incapiente a soddisfare il credito, salvo che questo sia assistito da una causa legittima di prelazione sui RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che il credito non sia strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce
frutto o il reimpiego, salvo che il creditore dimostri di avere ignorato, in buona fede, il relativo nesso di strumentalità e che, nel caso in cui il titolo – genetico ricognitivo – del credito abbia natura astratta, il creditore provi il rappor fondamentale.
3.2. Orbene, non può dubitarsi che proprio la disciplina stabilita dal codice antimafia consentirebbe di tutelare la posizione di un creditore ipotecario, il quale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2741 cod. civ., sarebbe assistito da una causa legittima di prelazione, sempre che esso sia costituito anteriormente rispetto al provvedimento ablativo; e che, pertanto, nel caso qui in rilievo, la posizione soggettiva originariamente riferibile alla RAGIONE_SOCIALE non potrebbe essere pregiudicata dal successivo provvedimento reale. E, tuttavia, non può sottacersi che secondo la disciplina in questione, e in particolare secondo quanto stabilito dall’art. 53, comma 1, i crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui al capo II, possono essere soddisfatti dallo Stato soltanto nel limite del 60 per cento del valore dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o confiscati, risultante dal valore di stima o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi, al netto RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento di confisca nonché di RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di quelle sostenute nel procedimento di cui agli articoli da 57 a 61. Dunque, la tutela accordata al terzo, anche se di buona fede e anche se assistito da una posizione rafforzata dalla presenza di garanzie reali e di privilegi, non è pienamente satisfattiva in base alle disposizioni del codice antimafia, potendo risultare in parte recessiva per il sopravvenire di una misura ablativa nemmeno direttamente correlata, come nel caso RAGIONE_SOCIALEa confisca per equivalente, allo svolgimento di una attività criminosa.
3.3. E tuttavia non può non riconoscersi l’aporia sistematica di ritenere, da un lato, che la misura ablativa, di cui la giurisprudenza riconosce il carattere sanzionatorio, non sia suscettibile, proprio per la sua natura giuridica, di applicazione retroattiva (ex multis Sez. 2, n. 17354 del 8/03/2023, Tine’, Rv. 284529 – 01); e, dall’altro lato, che una disciplina deteriore in materia di tutela de terzi possa invece essere applicata a situazioni che erano state definite sotto la vigenza di un più favorevole assetto normativo.
Invero, nella vicenda qui esaminata, il pignoramento immobiliare era stato trascritto in data 7 dicembre 2012; il sequestro preventivo era stato adottato il 13 settembre 2013, e trascritto in data 24 settembre 2013; in data 25 novembre 2014, la RAGIONE_SOCIALE era stata dichiarata fallita; mentre la confisca era stata disposta in data 14 maggio 2015, venendo confermata con sentenza in data 10 maggio 2017, irrevocabile il 6 aprile 2018. In altri termini, la misura reale era stata disposta per fatti risalenti ed all’esito di una procedura definita prima che con la modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. le ipotesi di confisc penale previste da «altre disposizioni di legge» venissero sottoposte al medesimo
regime stabilito per la confisca di prevenzione. Invero, la soluzione interpretativa proposta, che non consente l’applicazione di una disciplina retroattiva deteriore la regolamentazione dei diritti dei terzi, appare, a giudizio del Collegio, maggiormente in linea con i principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale e convenzionale che annovera tra i soggetti tutelati i creditori di ogni natura e grado, secondo la previsione del Primo Protocollo Addizionale alla C.E.D.U., che all’art. 1, par. 1 – stabilisce che ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispe dei suoi RAGIONE_SOCIALE (v. Corte cost., sentenza n. 26 del 2019, secondo cui «non sussiste, infatti, alcuna ragione plausibile per sancire l’irreparabile sacrificio dei diritti d generalità dei creditori di buona fede, a fronte di provvedimenti di sequestro o di confisca che abbiano attinto il loro debitore»).
3.4. Per le stesse ragioni non può trovare applicazione al caso di specie l’art. 317 del d.lgs. n. 14 del 2019, che in attuazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, legge 19 ottobre 2017 n. 157, ha affermato, sempre attraverso il richiamo alle disposizioni del codice antimafia, la prevalenza RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare sul vincolo derivante dalla procedura fallimentare. Tale disposizione, infatti, è entrata in vigore alla data del 15 luglio 2022 successivamente alla conclusione RAGIONE_SOCIALEa procedura esecutiva civile e all’applicazione RAGIONE_SOCIALEe misure reali. E come chiarito, anche da ultimo, dalle Sezioni Unite, in materia opera il principio posto dall’art. 11 preleggi secondo cui «ove non sia il legislatore stesso a disporre in via retroattiva – e ciò può avvenire espressamente (anche tramite norma di interpretazione autentica) ovvero implicitamente (la retroattività essendo anche desumibile, se inequivocabile, in via interpretativa dalla disposizione interessata) -, un tale potere non è esercitabile dal giudice, neppure per il tramite del procedimento analogico, essendo l’efficacia temporale RAGIONE_SOCIALEa fonte disponibile solo per il legislatore e pure per esso in termini tali da non poterne fare uso arbitrario» (Sez. U, n. 40797 del 22/06/2023, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 285144 – 01).
Ne consegue, pertanto, il rigetto RAGIONE_SOCIALEe censure svolte dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato in ordine alla inopponibilità RAGIONE_SOCIALEa confisca al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, subentrato alla RAGIONE_SOCIALE nella procedura esecutiva immobiliare relativa i RAGIONE_SOCIALE assistiti da ipoteca, sottoposti a pignoramento e successivamente venduti; e, pertanto, la legittimità RAGIONE_SOCIALEe statuizioni restitutorie contenute nell’ordinanza oggi impugnata.
Infondate sono anche le doglianze articolate dalla difesa del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
4.1. Infondato è il primo motivo, con cui la difesa lamenta l’omessa motivazione sulla questione dei presupposti per l’applicazione del sequestro preventivo sugli immobili, che non sarebbero stati nella disponibilità di soci, amministratori e RAGIONE_SOCIALE al momento del provvedimento, essendo già stati sottoposti a pignoramento immobiliare, né per l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa confisca, posto
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NOME—
che in quel momento la RAGIONE_SOCIALE era già fallita e i relativi RAGIONE_SOCIALE immobili erano stati già acquisiti alla massa fallimentare.
Infatti, è stato affermato che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, prevista dall’art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, può essere disposto sul patrimonio RAGIONE_SOCIALEa persona giuridica che sia priva di autonomia e costituisca un mero schermo attraverso cui l’indagato agisca come effettivo titolare dei RAGIONE_SOCIALE (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258646 – 01); e ciò anche nel caso in cui il vincolo reale sia riferito al profitto di un reato che il titolare sostanziale RAGIONE_SOCIALE-schermo abbia commesso in una diversa veste, ossia quale amministratore di altra RAGIONE_SOCIALE ovvero indipendentemente dallo svolgimento di funzioni amministrative di enti (Sez. 3, n. 34956 del 1/10/2020, Zhou, Rv. 280541 – 01).
Dunque, non è affatto configurabile un divieto di confisca dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE; e rispetto alla legittimità RAGIONE_SOCIALEa misura ablativa ritenuta nell’ambito del giudizio cognizione, la contraria deduzione da parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in fase esecutiva, avrebbe dovuto puntualmente esplicitare le ragioni per le quali doveva escludersi il descritto rapporto tra amministratori e RAGIONE_SOCIALE. L’affermazione secondo cui i RAGIONE_SOCIALE confiscati erano stati sottratti alla disponibilità dei soci per effetto pignoramento è assolutamente generica, sia perché non si confronta con la motivazione posta a fondamento RAGIONE_SOCIALEa originaria confisca, sia perché non prende in considerazione le condotte tenute dagli amministratori nella fase anteriore al pignoramento immobiliare.
Infondata è anche l’ulteriore deduzione, secondo cui, essendo le somme di denaro derivanti dalla vendita un bene diverso da quello oggetto RAGIONE_SOCIALEa cautela reale, non si sarebbe potuto procedere alla confisca, trattandosi di RAGIONE_SOCIALE privi di qualsiasi nesso di pertinenzialità diretta con i reati tributari. Sul punto è appena il caso di ricordare che la confisca disposta, ex rt. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, su somme di denaro affluite sul conto corrente intestato alla persona giuridica anche successivamente alla commissione del reato da parte del suo legale rappresentante ha natura diretta, posto che tali somme costituiscono, comunque, profitto del reato, risolvendosi in un vantaggio per il suo autore il risparmio d spesa conseguente all’omesso versamento RAGIONE_SOCIALEe imposte (Sez. 3, n. 50320 del 10/11/2023, COGNOME, Rv. 285624 – 01; Sez. 3, n. 42616 del 20/09/2022, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, Rv. 283714 – 01) e non essendo ostativa alla sua adozione l’allegazione o la prova RAGIONE_SOCIALE‘origine lecita RAGIONE_SOCIALEa specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037 – 01).
4.2. Parimenti infondato è il secondo motivo, concernente la limitazione RAGIONE_SOCIALE‘opponibilità del pignoramento all’ammontare di 60.000 euro.
L’ordinanza impugnata ha precisato come l’originario creditore pignorante avesse trascritto il pignoramento limitatamente alla somma sopra indicata. L’eventuale opponibilità RAGIONE_SOCIALEa garanzia reale per un ammontare superiore al valore
del credito sottrarrebbe ingiustificatamente alle ragioni erariali sottese alla misura ablativa risorse non assistite da alcuna garanzia e costituirebbe una irragionevole pretermissione del credito erariale di maggiore ammontare, esso invece assistito da un titolo legittimamente trascritto, a beneficio di tutti i creditori del fallim e non soltanto di quelli assistiti da una legittima prelazione in virtù del titolo re anteriormente trascritto. Né varrebbe richiamare, in contrario, la presenza di creditori intervenuti nella relativa procedura esecutiva (con conseguente estensione RAGIONE_SOCIALE‘area del credito garantito), rispetto alla quale, pur avendo l’ordinanza impugnata dato atto RAGIONE_SOCIALE‘intervento di taluni creditori, non è stato offerto alcun ulteriore e specifico riscontro, non essendo stato precisato quanti soggetti e per quale ammontare siano in concreto intervenuti. Pertanto, gli interessati potranno eventualmente prospettare le proprie ragioni di doglianza attraverso gli strumenti giurisdizionali dagli stessi esperibili.
Alla luce RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Così deciso in data 3/11/2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente