Piccolo Spaccio: No alla Lieve Entità se l’Attività è Continuativa
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18207/2024, torna a pronunciarsi sui criteri per la configurabilità del piccolo spaccio, escludendo l’applicazione dell’ipotesi di lieve entità quando emergono elementi indicativi di un’attività criminale non occasionale. Questa pronuncia ribadisce che la valutazione non può limitarsi al solo dato quantitativo della droga sequestrata, ma deve estendersi a un’analisi complessiva del contesto.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo, confermata in primo grado e in appello, per i reati di detenzione e cessione di cocaina. La difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione, contestando la decisione dei giudici di merito su tre punti principali: la mancata riqualificazione del reato nell’ipotesi di lieve entità, una presunta nullità procedurale e l’illegittimità della confisca di alcuni monili.
I Criteri Valutativi del Piccolo Spaccio
Il motivo centrale del ricorso riguardava la richiesta di applicare l’ipotesi del piccolo spaccio (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990), sostenendo che i giudici avessero dato un peso eccessivo al solo dato ponderale della sostanza sequestrata (corrispondente a 318 dosi medie singole). Secondo la difesa, non erano stati adeguatamente considerati altri elementi come la scarsa qualità della sostanza, i mezzi rudimentali e l’unicità della cessione accertata.
La Visione Complessiva dei Giudici
La Suprema Corte ha respinto questa tesi, evidenziando come la decisione dei giudici di merito fosse basata su una valutazione d’insieme, in linea con il principio della “doppia conforme”. Oltre alla quantità della droga, erano stati considerati altri elementi cruciali:
- Consistente somma di denaro: Il ritrovamento di 3.530 Euro non giustificati da alcuna attività lavorativa lecita.
- Stabilità delle relazioni commerciali: Le dichiarazioni di un acquirente, fermato subito dopo aver comprato una dose dall’imputato, che si era definito un “cliente assiduo negli ultimi sei mesi”, con acquisti di 1 o 2 grammi di cocaina quasi ogni mese.
Questi elementi, letti congiuntamente, delineavano un quadro di attività commerciale stabile e continuativa, incompatibile con la natura occasionale e modesta che caratterizza l’ipotesi di lieve entità.
Un altro motivo di ricorso contestava la confisca di monili e orologi per un valore stimato di 16.000 Euro. La difesa sosteneva che tali beni appartenessero alla moglie dell’imputato e fossero di provenienza lecita. Anche questa censura è stata ritenuta inammissibile perché generica.
La Corte ha ricordato che, in caso di confisca per sproporzione (ora art. 240-bis c.p.), una volta che l’accusa prova una manifesta sproporzione tra il patrimonio e i redditi leciti del nucleo familiare, scatta una presunzione iuris tantum di illecita accumulazione. Spetta quindi all’interessato fornire allegazioni specifiche e verificate per dimostrare la legittima provenienza dei beni. Nel caso di specie, a fronte di redditi leciti modesti, l’imputato non ha offerto prove concrete in grado di confutare tale presunzione.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni suo punto. Per quanto riguarda il piccolo spaccio, ha stabilito che la stabilità delle “relazioni commerciali” con i clienti e l’ingiustificato possesso di ingenti somme di denaro sono elementi sufficienti a escludere la lieve entità, anche a fronte di un dato ponderale non di per sé preclusivo. La valutazione deve essere globale e non frammentaria. In merito alla confisca, la Corte ha ribadito che l’onere di provare la provenienza lecita dei beni ricade sull’imputato una volta accertata la sproporzione. Infine, la doglianza sulla mancata applicazione di pene sostitutive è stata rigettata perché la richiesta non era stata formulata in appello, come richiesto dalla normativa.
Le Conclusioni
La sentenza n. 18207/2024 offre un importante chiarimento pratico: per ottenere il riconoscimento del piccolo spaccio, non è sufficiente appellarsi alla modesta quantità di droga sequestrata. È necessario che l’intera condotta del soggetto appaia marginale e occasionale. La presenza di clienti abituali, la detenzione di somme di denaro sproporzionate e non giustificate, e una generale organizzazione dell’attività sono tutti indicatori che portano i giudici a escludere la fattispecie di lieve entità. Allo stesso modo, in materia di misure patrimoniali, la pronuncia conferma la rigidità della prova contraria richiesta all’imputato per superare la presunzione di illecita provenienza dei beni confiscati per sproporzione.
Quando un’attività di spaccio non può essere considerata di lieve entità (piccolo spaccio)?
Secondo la sentenza, non si può considerare piccolo spaccio quando, oltre alla quantità di droga, emergono prove di un’attività commerciale stabile e continuativa, come l’esistenza di clienti abituali e il possesso di ingenti somme di denaro non giustificate dall’attività lavorativa lecita.
Chi deve provare la provenienza lecita dei beni in caso di confisca per sproporzione?
Una volta che l’accusa ha dimostrato una chiara sproporzione tra il valore dei beni e i redditi leciti dichiarati, l’onere della prova si sposta sull’imputato. È quest’ultimo che deve fornire elementi specifici e verificabili per dimostrare la legittima provenienza dei beni.
È possibile chiedere l’applicazione di pene sostitutive per la prima volta durante il ricorso in Cassazione?
No. La sentenza chiarisce che, in base alla normativa vigente (c.d. riforma Cartabia), la richiesta di applicazione delle pene sostitutive deve essere presentata al più tardi nel corso dell’udienza di discussione d’appello e non può essere formulata per la prima volta in sede di legittimità.