Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40715 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40715 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI MILANO nei confronti di:
COGNOME NOME nato a BRESCIA il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di quest’ultimo
avverso l’ordinanza del 28/05/2024 del TRIB. LIBERTA’ di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 24/05/2023, il Tribunale di Milano – quale giudice del riesame – ha rigettato il ricorso proposto da NOME COGNOME ai sensi dell’art cod.proc.pen. avverso il decreto emesso dal GIP presso lo stesso Tribunale in dat 13/04/2023, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo, in funzi della confisca diretta, della somma di € 10.029.119,25, nei confronti del consorz RAGIONE_SOCIALE e nei confronti del ricorrente e di altri indagati subordinata all’incapienza delle disponibilità dell’ente sociale e in relazione ai previsti dagli artt. 2 e 8 del d.lgs. n.74/2000.
La Corte di Cassazione, Sezione Terza, con sentenza n.18377/2024, ha disposto l’annullamento dell’ordinanza sotto il profilo della dedotta violazione legge derivante dall’omissione della motivazione; specificamente, ha ritenuto ch il provvedimento gravato non contenesse alcuna motivazione in ordine al presupposto del periculum in mora, essendo ivi stata compiuta un’analisi solo apparente poiché contenente elementi di fatto rapportabili al disposto dell’art.3 comma 1, cod.proc.pen. e non al secondo comma dello stesso articolo.
Il Tribunale di Milano, sezione riesame, decidendo in sede di rinvio ha quindi rigettato l’originaria impugnazione.
Il Collegio ha osservato che l’unico punto devoluto alla propria cognizione, stante il tenore della sentenza di annullamento, era rappresentato dall’esa dell’originaria doglianza in punto di motivazione sul periculum in mora; ha premesso una descrizione del contesto fattuale nel cui ambito erano stati compiuti i fatti posti alla base dell’imputazione provvisoria e i dei criteri di individu del correlativo profitto economico (corrispondente all’importo delle imposte evase); ha quindi ritenuto che, in conseguenza della natura volatile del denar sussistesse un concreto e attuale pericolo che – mediante utilizzo dei medesim schemi fraudolenti – gli indagati potesse compiere nuove operazioni finalizzate a azzerare il patrimonio degli enti amministrati, specificamente mediante l creazione di nuove entità imprenditoriali, vanificando le possibilità di proced nel futuro a eventuale confisca; argomentando, altresì, che doveva riteners irrilevante la capienza del patrimonio degli indagati, in considerazione del sproporzione tra il profitto dei reati e quanto sottoposto materialmente a vincol sottolineando altresì l’irrilevanza dell’elemento di fatto in base al quale gli in non avessero posto in essere operazioni sospette dopo l’esecuzione del sequestro.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite i propri difensori, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel qua
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ha dedotto – in relazione all’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. violazione degli artt. 321, commi 1 e 2 e 125, comma 3, cod.proc.pen. – l’omess (o apparente) motivazione in relazione alla sussistenza del periculum in mora.
Ha dedotto che il Tribunale avrebbe, di fatto, richiamato la motivazione dell’ordinanza oggetto della sentenza di annullamento, in tale modo sottraendos all’obbligo motivazionale imposto da questa Corte e incorrendo quindi nel gi ravvisato vizio di motivazione apparente; avendo il Collegio giustificato, particolare, l’apposizione del vincolo sulla sola base della gravità contestazioni e della sistematicità delle condotte ma senza esaminate le ragio tali da indurre in concreto a ritenere che i beni potessero andare dispersi more del giudizio.
Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta nella quale concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
In ragione delle argomentazioni contenute nella sentenza di annullamento, è stata rimessa al Tribunale del riesame la sola valutazione in ordine motivazione del decreto di sequestro preventivo in punto di sussistenza de periculum in mora; avendo la Terza Sezione di questa Corte ritenuto che – pure non ravvisandosi una carenza assoluta di motivazione sul punto in capo all’originario decreto (che sarebbe stata, di per sé stessa, non sanabile dal gi del riesame in riferimento al disposto degli artt. 309, comma 9 e 324, comma 7, cod.proc.pen., Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, RAGIONE_SOCIALE, Rv 285747) – la complessiva motivazione contenuta nell’ordinanza impugnata dovesse ritenersi carente in quanto centrata sul solo profilo della gravità condotte fraudolente, eludendo la concreta indicazione delle esigenze cautela idonee a determinare l’anticipazione del vincolo sui beni delle persone giuridic nel cui interesse erano stati commessi gli illeciti tributari e, in subordine, s personali degli amministratori.
Sul punto, va osservato che la necessità di dare adeguato conto del sussistenza del presupposto del periculum in mora anche nel caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, trae origine dall’arresto espresso da Sez. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848, in cui è stato rilevato che provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc
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pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la co motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispett definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle co cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quell confiscabili ex lege.
Tanto secondo una lettura interpretativa confermata dalle giurisprudenza successiva di questa Corte, che ha ritenuto – specificamente in ordine al sequest di somme di denaro – che il provvedimento deve contenere la (eventualmente) concisa motivazione del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablatorio rispetto alla definizione del giu dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrar (Sez. 3, n. 9206 del 07/11/2023, dep. 2024, Fiore, Rv. 286021).
A propria volta, il presupposto rappresentato dal periculum in mora può essere desunto sia da elementi oggettivi, attinenti alla consistenza quantitati alla natura e composizione qualitativa dei beni attinti dal vincolo, sia da elem soggettivi, relativi al comportamento dell’onerato, che lascino fondatamente temere il compimento di atti dispositivi comportanti il depauperamento del suo patrimonio, senza che gli stessi debbano necessariamente concorrere (Sez. 3, n. 44874 del 11/10/2022, COGNOME, Rv. 283769).
Va quindi richiamato uno specifico passaggio motivazionale della citata sentenza delle Sezioni Unite (punto 7 del “considerato in diritto”), nel quale è s rilevato che «se dunque il criterio su cui plasmare l’onere motivazionale d provvedimento di sequestro in oggetto va rapportato alla natura anticipatrice dell misura cautelare, deve ritenersi corretto, con riferimento al sequestro abbia ad oggetto cose profitto del reato, l’indirizzo che afferma la necessità, pure facendola impropriamente rientrare nell’alveo dell’esigenza di evitare protrazione degli effetti del reato (in realtà già insita nel sequestro impedit che il provvedimento si soffermi sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, ne more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienat
Deve quindi ritenersi che il Tribunale del riesame, giudicando in sede di rinvio abbia adeguatamente soddisfatto l’onere motivazionale imposto dalla sentenza di rinvio contestualmente, in relazione all’art.627, comma 3, cod.proc.pen. conformandosi ai principi di diritto ivi enunciati.
Difatti il Tribunale, dopo avere dato conto delle concrete modalità operativ tenute dagli indagati (specificamente attuate mediante la creazione di enti
societarie fittizie finalizzate alla sola evasione delle imposte dirette e in mediante la fatturazione di operazioni soggettivamente inesistenti) nonché all loro ripetizione nel tempo, ha compiutamente dato atto delle circostanze idonee a desumere la necessità dell’anticipazione del vincolo, di carattere ulteriore ris a quelle desumibili dalla sola ripetitività e gravità delle condotte ascritte ritenere, sulla base della giurisprudenza richiamata, non idonee a soddisfa l’onere motivazionale in punto di sussistenza del periculum in mora).
Difatti, il Tribunale ha sottolineato che – data per assunta la natura fungi del denaro – sussistesse un concreto e attuale pericolo, date le modalità operat costantemente adottate nei precedenti periodi di imposta, che gli indagati (tra c l’odierno ricorrente) potessero disperdere la garanzia patrimoniale mediante l creazione di nuove compagini fittizie, secondo il modus operandi già adottato, in modo da disperdere le attività attualmente sussistenti presso le società ogge del provvedimento ablatorio e da rendere quindi inconsistente o comunque inferiore la garanzia patrimoniale, vanificando gli effetti della futura confisca.
Ne consegue che, in relazione al solo sindacato consentito a questa Corte ai sensi dell’art.325, comma 1, cod.proc.pen., le argomentazioni adottate da Tribunale non sono suscettibili di essere censurate per violazione di legge sotto profilo della carenza assoluta ovvero dell’apparenza della motivazione.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dell spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10 ottobre 2024
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