Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17057 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17057 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASAL DI PRINCIPE il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1.Ricorre per cassazione NOME, tramite il difensore di fiducia, avvers provvedimento della Corte d’appello di Napoli del 28/11/2023, che ha confermato il decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 22.3.2023, che, in conformità della sentenza della Corte Costituzionale n. 291 del 6.12.2013, dopo la lunga detenzione del proposto, n ha riesaminato le vicende di vita al fine di verificare l’attualità della pericolosità q dello stesso, giungendo alla conferma della misura di sorveglianza speciale per la durata tre anni, osservando, con un unico motivo, quanto segue.
1.1. Deduce, in particolare, la violazione degli artt. 4 e 6 d. Igs 159/11, e l’asse motivazione, in relazione alla attualità della pericolosità sociale, sostenendo che non s stati valutati il lungo periodo di detenzione sofferto al regime speciale del 41 bis o condotta regolare tenuta, l’attività lavorativa intrapresa, e il lavoro di insegnante dalla moglie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
III ricorso è inammissibile, deducendo vizi neppure deducibili in materia d prevenzione.
Va al riguardo rammentato che nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 1 comma 3, d.lgs. 159/2011 (e del precedente art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575). Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), co potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazion dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dal non comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56 (ora art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011), caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246, che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risu assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, COGNOME, Rv. 266365; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, COGNOME, Rv. 261590).
Nella nozione di violazione di legge va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto dì confrontar
con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020 Mulé, Rv. 279284).
Ciò posto, si osserva che il ricorso si limita a contestare il giudizio di attual pericolosità sociale formulato nel provvedimento impugnato, laddove la Corte di appello, con motivazione non affatto apparente, anzi congrua e convincente, ed immune da censure di illogicità, ha valutato il requisito dell’attualità della pericolosità sociale del propost buon governo dei principi giurisprudenziali consolidati sul punto.
Quanto ai presupposti soggettivi dì pericolosità c.d. qualificata, la Corte territor infatti, innanzitutto, evidenziato che il COGNOME è stato condannato, tra l’altro, per volte, per il reato di associazione di tipo RAGIONE_SOCIALE, per la partecipazione al RAGIONE_SOCIALE, con condotta ininterrotta dal 2004 al 2011, NOME ‘braccio destro’ del c COGNOME NOME NOME NOME referente di spicco nel settore delle estorsioni, con ruol quindi, di primario rilievo, tale – per quanto qui di interesse – da avere raggiunto un e grado di compenetrazione rispetto al RAGIONE_SOCIALE. Innanzitutto tali elementi – la partecipa qualificata ad una associazione mafiosa tuttora esistente – già di per sé di indubbio spesso sono stati richiamati per motivare la ricorrenza ma anche la persistenza dei presuppos soggettivi di applicazione della misura di prevenzione personale.
Tale impostazione non è affatto errata. Ed invero, quanto all’attualità, va rammentato che Sezioni Unite `Gattuso’ hanno affermato il principio secondo cui, ai fini dell’applicazio misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo maf è necessario accertare il requisito della “attualità” della pericolosità del proposto; prec che solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una “partecipazione” del propos al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabili vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elem fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta NOME unico fondamento dell’accertamento di attualità della pericolosità (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 20 Rv. 271511); e, nel caso di specie, viene in rilievo proprio una condotta partecipativa, e di mera ‘appartenenza’, sicché trova applicazione la presunzione semplice relative all stabilità del vincolo associativo; stabilità che non può essere messa in discussione per il fatto che sia intercorso un periodo detentivo non contrassegnato da segnalazioni i mancanza dì elementi positivi dì valutazione che non possono ovviamente consistere nel mero rispetto della restrizione carceraria con le sue regole.
Aì fini dell’applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associaz di tipo RAGIONE_SOCIALE, la verifica della persistenza della pericolosità, nel caso di sospen dell’esecuzione della misura derivante dallo stato detentivo del soggetto, deve avere oggetto soltanto il requisito dell’attualità, senza che siano necessarie nuove o ult manifestazioni di pericolosità dal momento che ciò che rileva è se sia venuta a mancare o
meno l’appartenenza al RAGIONE_SOCIALE criminale (Sez. 5, n. 21202 del 19/01/2017, COGNOME, Rv. 269925).
Tanto premesso, il decreto impugnato ha evidenziato il ruolo di spicco del proposto ne RAGIONE_SOCIALE, i rapporti con le figure apicali, in particolare col cap COGNOME NOMENOME di cui è peraltro il cognato avendone sposato la sorella, la persisten vitalità operativa dell’associazione e la risalenza nel tempo e la natura dei precedenti p risultanti a suo carit0- non controbilanciata da segnali positivi concreti ed effett vadano al di là dell’avvio di un tipo di attività lavorativa non risultata confacente alle condizioni di salute – che lasciano intendere che l’esperienza esistenziale del NOME s interamente sviluppata all’ombra del RAGIONE_SOCIALE; tutte circostanze indicative – si sottoline provvedimento impugnato – di una personalità tenacemente dedita al delitto, impermeabile ai periodi di detenzione e agli interventi dell’autorità, e che nel corso delle lunghe esper carcerarie non ha mai dato segnali chiari di abbandono delle logiche associative, no avendo, il proposto, neppure mai dichiarato o in qualche modo manifestato la volontà di un radicale allontanamento dal gruppo criminale, tanto più che all’indomani della scarcerazion non ha esitato a tornare negli stessi luoghi teatro dei reati per í quali è stato condann ristretto in carcere. Indi, ha coerentemente concluso la Corte di appello che la buo predisposizione dimostrata con l’inizio dell’attività lavorativa intrapresa non escl necessità dei controlli conseguenti all’applicazione della misura di prevenzione essend necessario verificare in concreto, attraverso un periodo di osservazione, se e in qu misura il proposto abbia inteso realmente abbandonare i precedenti modi di vivere e intraprendere un definitivo percorso di emenda rispetto al passato.
Tanto premesso, devono pertanto ritenersi inammissibili le doglianze proposte, aventi ad oggetto la valutazione probatoria della consistenza indiziaria posta a fondamento de giudizio di attualità della pericolosità sociale, risolvendosi le censure in una contestazione probatoria e motivazionale, non consentita.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricors consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata d profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorío, al versamento, in favore del cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/3/2024.