Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41920 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41920 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con decreto emesso in data 10 dicembre 2022 la Corte di Appello di Lecce ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la decisione con cui in primo grado – il 15 maggio 2021 – era stata applicata al NOME la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale (con obbligo di soggiorno) per ann tre.
Nel valutare i contenuti della impugnazione, la Corte di merito evidenzia i sintesi che:
correttamente il proposto è stato inquadrato nella categoria d pericolosità sociale qualificata ex art. 4 co 1 lett. b) d. Igs. 159/2011, attes NOME è stato recentemente rinviato a giudizio in due procedimenti penali per il reat di cui 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (oltre che per diversi reati in mate violazione legge armi e delitti di cui all’art. 73 DPR 309/90); e per lo stesso ti reato associativo, rientrigte nel catalogo dei reati di cui all’art. 51 co 3-bis c pen., risulta essere stato condanNOME in via definitiva con sentenza del 11/09/2 irrevocabile il 18/03/2016;
Troque risulta altresì condanNOME in via definitiva per il reato di cui al 73 dpr 309/90 con due sentenze, in particolare con sentenza GIP Taranto del 11/09/2015, irrevocabile il 18/03/2016, per fatto accertato il 21/07/2015, e sentenza Corte appello Lecce del 20/11/2019, irrevocabile il 15/05/2020, per fat commesso il 25/05/2018; ha anche due pendenze per il reato di cui all’ad. 648 cod pen, commesso nell’agosto 2014 (in ordine al quale è intervenuta sentenza in grado di appello), e per il reato di minaccia commesso il 17/02/2017; risulta infine rinv a giudizio, il 12/01/2021, per il reato di cui all’art. 512 bis cod. pen. comme 04/07/2018.
Osserva la Corte di merito, dopo avere analizzato i fatti per i quali il Tro stato rinviato a giudizio nell’ambito di due distinti procedimenti per reati assoc di cui all’art. 74 Dpr 309/90, violazione legge armi e reati di cui all’art. 73 dpr che la pericolosità del proposto- da valutarsi al momento dell’adozione della misu – è certamente attuale considerato il ruolo di organizzatore e promotore rivestit una delle associazioni (di cui al proc. 2343/2018), l’assenza di concreti e pr elementi che evidenzino la dissociazione dal sodalizio, la continuità con cui ha mes in atto la sua attività criminale commettendo delitti di vario genere si giovanissima età, la gravità dei reati stessi, il suo inserimento in un amb criminale organizzato.
Avverso detto decreto ha proposto ricorso per Cassazione, per mezzo del difensore, NOME COGNOME, GLYPH deducendo erronea applicazione della disciplina regolatrice sul tema della attualità della pericolosità, al momento della decision assenza di motivazione sul punto.
2.1.11 ricorrente si duole del fatto che la Corte di merito non abbia debitamen considerato il fatto che il Troqe, ininterrottamente detenuto dal 2018, era ammesso alla misura alternativa al carcere della detenzione domiciliare e che decreto impugNOME è intervenuto dopo oltre tre anni dall’ultimo delitto accertato.
2.2 Con il secondo motivo si deduce assenza di motivazione circa i rilievi sul durata della misura e sulla richiesta di eliminazione dell’obbligo di soggiorno.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, nella sua requisitori scritta ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.1. Va premesso che, ai sensi dell’art. 10 d. lgs. n. 159 del 2011, in mat di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto violazione di legge, in cui sono compresi i vizi di mancanza della motivazione e motivazione apparente.
Ciò premesso, osserva il Collegio che il ricorrente non rappresenta, specificamente, elementi non valutati quanto alla dedotta carenza di pericolosi all’attualità, tali da giustificare l’accoglimento del ricorso. La censura, consen questa sede solo ove riguardi l’assenza ovvero la mera apparenza di motivazione dunque la violazione dell’obbligo motivazionale di cui all’art. 125 cod. proc. pen sostanzia nel rilievo che i giudici del merito non avrebbero considerato plurimi d significativi di assenza, nell’attualità, di pericolosità sociale.
Il motivo, peraltro, si risolve non tanto nella denuncia dell’inosserva dell’obbligo motivazionale, bensì nella critica della motivazione data e, per di pi una prospettiva sostanzialmente diretta ad un nuovo giudizio di merito.
La valutazione espressa dalla Corte di appello sull’attualità della pericolo sociale del proposto appare infatti immune da censure, avendo la stessa evidenziat con chiarezza gli elementi in base ai quali ha formulato il giudizio.
2.1. Esclusa immediatamente l’assoluta mancanza della motivazione, dal momento che i giudici di appello hanno reso una motivazione concreta ed effettiva alla base della ritenuta persistenza dell’attuale pericolosità del prevenuto, per i si considera che il provvedimento impugNOME non può essere censurato per la valutazione compiuta dalla Corte di merito con riguardo agli elqnienti sopra indica
Invero, nel giudizio di prevenzione, opera la regola della piena utilizzazione di qualsiasi elemento indiziario desumibile anche da procedimenti penali in corso: è quindi possibile utilizzare nel giudizio di prevenzione, ai fini del giudizio di pericolosità sociale del proposto, elementi di prova o indiziari tratti da procedimenti penali non ancora conclusi, naturalmente confrontandosi in modo autonomo con gli elementi stessi per stabilire se essi, una volta accertati, per la consistenza e il significato che posseggono, siano idonei a fondare la sussistenza dei presupposti legittimanti l’applicazione della misura (Sez. 1, n. 24707 del 01/02/2018, COGNOME, Rv. 273361; Sez. 6, n. 36216 del 13/07/2017, COGNOME, Rv. 271372; Sez. 5, n. 1831 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265862).
In tale alveo si è, incensurabilmente, inserito il congruo giudizio della Corte di merito.
2.2. Va in particolare osservato come la distanza temporale di circa tre anni tra l’ultimo reato commesso ed il decreto applicativo non costituisce elemento sufficiente ad escludere “l’attualità”: la Corte territoriale ha sul punto correttamente richiamato il ruolo rivestito dal Troqe nel sodalizio criminoso per cui è imputato, stante l’assenza di elementi dai quali dedurne una dissociazione, nonché .
2.3. Quanto al periodo di detenzione, in assenza di elementi in ordine alla produzione di effetti positivi, già rappresentato ai giudici di merito, concretamente manifestantisi in espressioni di dissociazione e di allontanamento dai contrasti criminali, lo stesso è oggetto di deduzione in fatto non valutabile in sede di legittimità.
La Corte di Appello appare dunque aver congruamente motivato, attraverso argomentazioni concrete e logiche, sul tema della ritenuta attualità della condizione di pericolosità.
GLYPH Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamenta assenza di motivazione circa i rilievi sulla durata della misura e sulla richiesta di eliminazione dell’obbligo di soggiorno.
Come condivisibilnnente osservato dal Procuratore Generale in seno alla sua requisitoria, la Corte di appello, invero, nel ritenere il provvedimento appellato immune dalle censure mosse nell’atto di appello, pur non avendo espressamente motivato sul punto, ha richiamato in sede di illustrazione sintetica dei motivi di appello la relativa richiesta difensiva, ed ha evidenziato lo spessore dell’inserimento
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associativo del proposto, l’intensità e le caratteristiche di tale pericolosità, implicitamente motivando anche sulla adeguatezza della misura applicata, logicamente connessa allo sviluppo della motivazione sulla pericolosità.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13 giugno 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presi