Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24396 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 24396 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Guardavalle il DATA_NASCITA
avverso il decreto emesso dalla Corte di Appello di Torino il 24/07/2023;
visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Generale, AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino, in sede di giudizio di rinvio, ha confermato il decreto con cui è stata disposta la confisca di prevenzione di una serie di beni nei riguardi di COGNOME NOME, soggetto ritenuto pericoloso ai sensi dell’art. 4, comnna 1 lett. a)b), d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159.
L’annullamento da parte della Corte di cassazione era stato disposto quanto alla perimetrazione temporale della ritenuta pericolosità generica e alla correlazione di questa con gli acquisti dei singoli beni.
Ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge.
Sarebbe errata l’affermazione della Corte secondo cui il perimetro temporale della pericolosità sociale sarebbe esteso dal 1990 al 2020 senza soluzione di continuità.
Assume il ricorrente che detto giudizio sarebbe stato fatto derivare dall’arresto eseguito nei suoi confronti nel 1990 per la detenzione di una rilevante quantità di eroina (art. 73-80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), ma la Corte non avrebbe fornito risposte sul tema a lei devoluto, e cioè se al momento dell’acquisto dei beni confiscati – negli anni 2004 e ss.- l’attività illecita commessa nel 1990 fosse ancora produttiva di proventi, tenuto conto che la sostanza stupefacente fu sequestrata il 20.8.1990.
Né, si aggiunge, potrebbero nella specie assumere rilievo le sentenze di condanna, pure richiamate dalla Corte, del fratello del proposto (COGNOME NOME, classe 54) per l’art. 74 d.P.R. cit. in relazione a fatti avvenuti negli anni 1990- 1995 e neppure l dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia nei riguardi del proposto nel processo che aveva portato alla condanna del fratello, essendo invece rimasto il proposto, detenuto fino al 1997, estraneo a quei fatti.
Dopo il 1997, il ricorrente non avrebbe commesso nessun’altra violazione di legge e la Corte avrebbe erroneamente valorizzato in senso accusatorio la ripresa, subito dopo la scarcerazione del COGNOME, dei contatti tra questi e i suoi “fratellastri”, COGNOME NOME e NOME; COGNOME avrebbe infatti lavorato dal 1998 al 2003 presso la Imes di COGNOME NOME– persona diversa – e nel 2001 la moglie del ricorrente avrebbe costituito la società Fima con la moglie di COGNOME NOME.
Sostiene invece il difensore che i rapporti tra la famiglia del proposto e quella dei COGNOME sarebbero avvenuti prima che i fratelli COGNOME – NOME e NOME “inquisiti” per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. dal 15.2.2008 e deten dal luglio del 2010; dunque sarebbe apparente la motivazione secondo cui, proprio il legame con la famiglia COGNOME sarebbe rivelatore della continuità tra il “periodo del narcotraffico” e quello successivo al 1997.
Non vi sarebbe in realtà nessuna prova che i beni furono acquistati con i proventi dell’attività illecita.
Sarebbe apparente anche la parte della motivazione relativa alla vicenda delle società RAGIONE_SOCIALE, costituita nel 2007, fittiziamente intestata ai congiunti ma riconducibile a proposto, e nel cui ambito la pericolosità di questi si sarebbe manifestata attraverso condotte dissipatorie e di distrazione che avevano portato al fallimento della società nel 2022 in costanza di un procedimento di prevenzione.
Di tali condotte, peraltro non identificate, non vi sarebbe nessuna prova e i prelievi sarebbero stati annotati in contabilità.
Non diversamente, sarebbe apparente la motivazione anche quanto alla ipotesi di bancarotta impropria per c.d. operazioni dolose; dette operazioni sarebbero alla base di
un debito tributario di circa 1,2 milioni di euro, ma nulla sarebbe stato accertato nemmeno sul quando le condotte omissive di versamento sarebbero state compiute.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è nel complesso infondato, ai limiti dell’inammissibilità.
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).
Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno inoltre chiarito come possa dirsi ormai pacifico l’indirizzo giurisprudenziale che, con riguardo a tutti i casi nei quali ricorso per Cassazione è limitato alla sola “violazione di legge”, esclude la sindacabilità dell’illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod proc. pen., in quanto vizio non riconducibile alla tipologia della violazione di legge.
“Si ritiene infatti che, in queste ipotesi, il controllo di legittimità non si est all’adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Cass., Sez. Un., 28 maggio 2003 n. 12, Pellegrino): quando essa manchi assolutamente o sia, altresì, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento” (Così, Sez. U., n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710).
Nello stesso senso Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, COGNOME e altri, RV. 216665, secondo cui vi è mancanza della motivazione non solo quando l’apparato giustificativo manchi in senso fisico-testuale, ma anche quando la motivazione sia apparente, semplicemente ripetitiva della formula normativa, del tutto incongrua rispetto al provvedimento che dovrebbe giustificare.
Acutamente si è osservato che la violazione di legge sussiste in caso di mancanza di motivazione “la quale si verifica nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee rivelare la ratio decídendi’ (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili”(Sez. U. civ., 16 maggio 1992, n. 5888, Rv. 477253;
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Sez. U. civ., 30 ottobre 1992, n. 11846, Rv. 479257; Sez. U. civ., 24 settembre 1993, n. 9674, Rv. 483829).
In tal senso, si afferma che, in tema di provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, la violazione di legge sussiste ove si profila la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura, configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale (Sez. U., n. 111, del 30/11/2017, Gattuso, Rv. 271511).
In tale contesto, i principi a cui il giudice di merito deve attenersi ai dell'applicazione delle misure di prevenzione, personale o patrimoniale, sono stati chiariti in più occasioni dalla Corte di cassazione.
In sede di verifica della pericolosità sociale del soggetto proposto per l'applicazione della confisca di prevenzione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. settembre 2011, n. 159, il giudice della prevenzione deve individuare il momento iniziale della suddetta pericolosità, al fine di sostenerne la correlazione con l'acquisto dei beni, sulla base non della constatazione di condotte genericamente indicative della propensione al delitto, ma dell'apprezzamento di condotte delittuose corrispondenti al tipo criminologico della norma che intende applicare, individuando il momento in cui le stesse abbiano raggiunto consistenza e abitualità tali da consentire, già all'epoca, l'applicazione della misura di prevenzione.
Al fine dell'applicazione del sequestro e della confisca, il preliminare giudizio incidentale di pericolosità generica, presupposto necessario della misura anche nel caso di applicazione disgiunta, deve essere ancorato a dati e fatti oggettivi secondo un'interpretazione convenzionalmente orientata.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito come la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco d tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto que ricadenti nel periodo temporale individuato (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014 Spinelli, Rv. 262605).
La Corte di appello di Torino ha fatto corretta applicazione dei principi indicati ed ha confermato con una motivazione non apparente il decreto del Tribunale con cui è stata disposta la misura di prevenzione della confisca dei beni per cui si procede.
Si è posto in connessione il grave fatto per il quale il proposto fu arrestato nel 1990 con la capacità di produrre reddito illecito che detto fatto rivelerebbe, in quanto correlato con chiari contesti di criminalità organizzata; si è spiegato come, immediatamente dopo la scarcerazione, il ricorrente avesse ripreso i contatti con NOME COGNOME, già concorrente in uno degli episodi di spaccio e con il di lui fratello NOME, entrambi in seguito condannati per associazione di tipo mafioso; si sono evidenziati gli intrecci dal 1998 al 2010 non solo personali ma – attraverso alcune imprese – soprattutto economici tra il ricorrente e COGNOME NOME e NOME; si è chiarito come, dopo la scarcerazione e la ripresa dei rapporti con i COGNOME, si sia registrato un aumento delle condizioni economiche del nucleo familiare del proposto con una progressiva sproporzione tra entrate ed uscite dal 2001.
In tale contesto si è aggiunto come con la costituzione della RAGIONE_SOCIALE nel 2007, società fittiziamente intestata ai congiunti ma di fatto riconducibile al proposto, la pericolosit sociale del ricorrente si sia connotata in senso ulteriore e più grave essendoci registrati dal 2011 al 2020 indebiti prelievi di denaro dalla casse sociali (cfr. pag. 18 e ss. decreto impugnato, in cui, a differenza degli assunti difensivi, la Corte ha espressamente richiamato il contenuto di una consulenza e delle relazioni dell'amministratore giudiziario).
Dunque, a fronte di una motivazione affatto apparente con cui la Corte ha definito l'ambito temporale di manifestazione della pericolosità sociale e la sua connessione con i beni confiscati, si pone un ricorso incentrato su una generale critica difettiva che, da una parte, denuncia di fatto un vizio di motivazione senza tuttavia confrontarsi con il provvedimento impugnato, e, dall'altra, non specifica perchè nella specie sarebbe configurabile una violazione di legge.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il 5 marzo 2024.