Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4277 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 4277  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CINQUEFRONDI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 26/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO per l’inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, con ordinanza in data 26/1/2023, depositata il 27/1/2023, ha accolto l’appello del Procuratore della Repubblica avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Firenze del 5/10/2022 e, ritenuta non cessata la pericolosità sociale, ha dichiarato eseguibile la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre ordinata nei confronti d COGNOME NOME con la sentenza emessa il 30/4/2015 dalla Corte di Appello di Reggio Calabria.
Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il condanNOME che, a mezzo dei difensori, ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 203 e 133 cod. pen. In un unico articolato motivo la difesa rileva che il Tribunale -facendo riferimento all’esistenza dell’associazione nel territorio di residenza del condanNOME, alla scelta dello stesso di tornare a vivere con i propri familiari a Rosarno (luogo nel quale il padre e lo zio sono figure di primo piano), ai controlli effettuati nei qual
sarebbe stato fermato con soggetti pregiudicati e alla circostanza che il suo datore di lavoro, un parente sarebbe pregiudicato- avrebbe erroneamente applicato i principi che regolano la materia. Il giudice della sorveglianza, infatti non avrebbe in effetti tenuto in alcuna considerazione il periodo di detenzione trascorso e il diverso decreto del giudice della prevenzione che, ritenuta cessata la pericolosità del ricorrente, ha revocato la misura personale.
In data 15 settembre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il AVV_NOTAIOCOGNOME ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Nell’unico motivo proposto la difesa deduce la violazione di legge in relazione alla mancata valutazione degli elementi in atti.
La doglianza, formulata nei termini della violazione di legge ma che si riferisce alla carenza e all’illogicità della motivazione, è fondata.
1.1. Il provvedimento del giudice competente per l’impugnazione per non incorrere nel vizio di motivazione deve confrontarsi in termini specifici con gli elementi posti a sostegno della decisione oggetto di controllo e, in caso di riforma, deve motivare in termini puntuali l’insostenibilità, sul piano logico e giuridico, degli argomenti più rilevanti ivi illustrati e la motivazione, quindi, dev dare conto delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad alcuni elementi piuttosto che ad altri e della ragione della diversa valutazione effettuata dei medesimi elementi, evidenziando così l’incompletezza ovvero l’incoerenza della precedente valutazione, tale da giustificare la riforma del provvedimento impugNOME (così per le sentenze Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231679; Sez. 3, n. 29253 del 05/05/2017, C., Rv. 270149; Sez. 4, n. 4222 del 20/12/2016 dep. 2017, COGNOME, Rv. 268948; Sez. 3, n. 6880 del 26/10/2016, dep. 2017, B.D., Rv. 269523; Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, COGNOME, Rv. 262907: Sez. 2, n. 50643 dei 18/11/2014, Fu, Rv. 261327; Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, COGNOME, Rv. 261589; Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258005; Sez. 6, n. 46742 del 08/10/2013, COGNOME, Rv. 257332; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, COGNOME, Rv. 254638; Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, COGNOME, Rv. 242330; Sez. 4, n. 28583 del 09/06/2005, COGNOME, Rv. 232441; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, COGNOME, Rv. 233083).
1.2. Nel caso di specie il Tribunale non si è conformato al principio indicato.
Il provvedimento impugNOME pone alla base del giudizio di attualità della pericolosità: a) il fatto che il ricorrente, così contraddicendo al proposito espresso in occasione dell’udienza tenuta per la concessione del permesso
premio, è torNOME a Rosarno, luogo di sua provenienza dove risiede la famiglia significativo in quanto vi risulta ancora operativa l’organizzazione criminale d quale non si è mai dissociato; b) il fatto che nell’arco di tre mesi COGNOME controllato in tre occasioni in compagnia di pregiudicati e avrebbe tenuto comportamento dimostrativo dell’assenza di una effettiva revisione critica d vissuto; c) il fatto che il provvedimento con il quale Tribunale di sorveglian Firenze che ha concesso il permesso premio e quello sopravvenuto del Tribunale di Reggio Calabria che ha revocato la misura di prevenzione non hanno potuto tenere conto della successiva scelta del ricorrente di tornare dop scarcerazione nel luogo di origine, dov’è tutt’ora operante l’associazione mafio d) il fatto che l’attività di imprenditore agricolo intrapresa si svolga su te proprietà della madre, sorella di un altro appartenete alla cosca.
La motivazione resa in ordine alla valutazione effettuata, nella qua escluso il generico riferimento a tre incontri che il ricorrente avrebbe avuto alcuni non meglio specificati pregiudicati, viene attribuito dirimente rilievo scelta di tornare nel territorio di origine dov’è ancora operativa la cosca ma alla quale appartengono alcuni parenti del ricorrente, è carente.
Il Tribunale, infatti, ha del tutto omesso di confrontarsi con gli elem concreti in atti -quali il corretto svolgimento della carcerazione subi relazione redatta dall’Uepe e il contenuto del provvedimento con il quale Tribunale di Reggio Calabria ha revocato la misura di prevenzione dell sorveglianza speciale- che, di contro, il Magistrato di sorveglianza av specificamente valorizzato, anche evidenziando come in sede di concessione del permesso premio lo stesso Tribunale di sorveglianza di Firenze ha espressamente escluso non solo la sussistenza di collegamenti attuali con criminalità organizzata ma anche il pericolo che questi potessero esse ripristinati.
1.3. Per le ragioni esposte il provvedimento impugNOME deve essere annullato con rinvio affinché il Tribunale di sorveglianza di Firenze, senza vin nel merito, proceda a un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Firenze.
Così deciso il 3 ottobre 2023.