Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44648 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44648 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CINQUEFRONDI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/04/2023 del Tribunale per il riesame di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale per il riesame di Reggio Calabria il 20 aprile 2023 ha integralmente confermato l’ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Palmi il 24 marzo 2023 ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari a NOME COGNOME, indagato per il reato di concorso in furto consumato pluriaggravato di due camion di proprietà comunale, fatto ipotizzato come commesso il 20 agosto 2022.
Ricorre per la cassazione dell’ordinanza NOME COGNOME, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali denunzia violazione di legge (i primi due motivi) e vizio di motivazione (l’ultimo motivo).
2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 274 cod. proc. pen., avendo i decidenti di merito motivato l’esistenza delle esigenze cautelari tramite richiamo di precedenti di polizia (p. 13 del provvedimento impugNOME), solo uno dei quali, però, relativo a vicenda accertata con sentenza in giudicato, essendo tutti gli altri meri procedimenti, avvisi orali e segnalazioni varie che non possono, tuttavia, assurgere al ruolo di giudicato; né – si sottolinea — l’imputato è mai stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Illegittima sarebbe, dunque, nel caso di specie la individuazione di esigenze cautelari da salvaguardare.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione dell’art. 179 cod. proc. pen., per avere il Tribunale ritenuto infondata e disattesa – si stima, illegittimamente ed erroneamente – la questione della mancanza della necessaria querela, questione che era stata espressamente sollevata dalla Difesa innanzi al Tribunale per il riesame. A ben vedere, infatti, i ben erano destinati al pubblico servizio ma in concreto esposti alla pubblica fede, come si legge alla p. 12 dell’ordinanza impugnata, e da ciò discenderebbe la procedbilità a querela, in applicazione del comma 1, n. 7, dell’art. 625 cod. proc. pen., come novellato dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, e successive modificazioni (c.d. riformaCartabia).
In ogni caso, assume il ricorrente che sino alla data del 30 marzo 2023, termine finale posto dalla norma transitoria, non risulta essere stata proposta la necessaria querela con riferimento ai fatti per cui è giudizio.
2.3. Infine, tramite l’ultimo motivo si censura vizio di motivazione, che sarebbe intrinsecamente illogica e contraddittoria sotto il profilo della gravità indiziaria, avendo i Decidenti ricostruito in maniera meramente apodittica il quadro indiziario essenzialmente sulla base di intercettazioni, il cui contenuto, in realtà, nulla prova ed in base alle circostanze, del pari non dimostrative della
responsabilità, di essere stato COGNOME COGNOME due volte al 1:elefono fisso della propria abitazione, il giorno del furto, da parte di NOME COGNOME, di avere quel giorno l’indagato tenuto a lungo il telefono spento, telefono, che, riaccendendosi, ha “agganciato” la cella di località geografica prossima al luogo in cui è avvenuta la sottrazione. Ad avviso del ricorrente, si sarebbe in presenza di coincidenze, presunzioni e mere ipotesi, non già di elementi dimostrativi.
3.11 P.G. di legittimità nella requisitoria scritta del 9 settembre 2023 ha chiesto rigettarsi il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.
Quanto al primo motivo, il Collegio conviene con l’affermazione del P.G., secondo cui ai fini cautelari non necessariamente debbono valorizzarsi precedenti giudiziali accertati con forza di giudicato, potendosi tener conto anche di comportamenti o di atti concreti. Ha infatti più volte precisato la S.C.:
«In tema di misure caute/ari, ai fini della configurabilità dell’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione dei reati, prevista dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., gli elementi per una valutazione di pericolosità dell’indagato possono trarsi anche soltanto da comportamenti o atti concreti da questi tenuti, pure se non presentano rilievo penale. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che l’aggravamento della misura cautelare nei confronti di un indagato incensurato potesse essere fondato sulla valutazione di pericolosità dell’indagato desumibile da fatti costituenti un mero illecito amministrativo)» (Sez. 3, n. 36330 del 07/06/2019, Monteleone, Rv. 277613);
«Ai fini del giudizio sulla personalità e della prognosi di recidiva richiesto in materia cautelare dall’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., sono utilizzabili denunce all’Autorità Giudiziaria per fatti analoghi a quello per cui si procede, posto che gli elementi per la valutazione di pericolosità possono trarsi anche da atti o comportamenti concreti non necessariamente oggetto di accertamento giudiziario» (Sez. 6, n. 6274 del 27/01/2016, COGNOME, Rv. 265961);
«Ai fini della configurabilità dell’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione dei reati, prevista dall’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., il paramet valutativo costituito dalla personalità dell’indagato va desunto da comportamenti o atti concreti ovvero, in via disgiuntiva, dai suoi precedenti penali, nel senso che gli elementi per una valutazione di pericolosità possono trarsi anche solo da comportamenti o atti concreti – non necessariamente aventi natura processuale –
in difetto di precedenti penali, poiché, diversamente opinando, l’incensurato che tenesse un comportamento processuale corretto si porrebbe automaticamente al di fuori di una diagnosi di pericolosità, benché, ai fini di tale previsione, l’anal di quel comportamento sarebbe, se non inidonea, comunque del tutto insufficiente» (Sez. 5, n. 5644 del 25/09/2014, deo. 2015, Iov, Rv. 264212).
Nel caso di specie, il Tribunale per il riesame, oltre a richiamare una lunga serie di denunzie nei confronti di NOME (p. 13 dell’ordinanza), ma anche un arresto per detenzione di arma da sparo clandestina, con successiva condanna in primo grado, e la circostanza di essere stato il ricorrente destinatario di avviso orale da parte del AVV_NOTAIO (p. 13), ha valorizzato le modalità specialmente organizzate dell’agire dell’imputato, tali da risultare espressione di un consolidato “stile di vita (p. 12). Si tratta di circostanze queste ultime con le quali ricorrente omette il necessario confronto.
In relazione al secondo motivo, si rinviene alla p. 9 dell’ordinanza logica spiegazione circa il regime di procedibilità, sottolineando il Tribunale la destinazione – oggettiva e funzionale – al pubblico servizio (raccolta rifiuti) dei mezzi sottratti.
Ora, è pur vero che l’art. 2, comma 1, lett. I), del d. Igs. n. 150 del 2022 ha così sostituito l’art. 624, comma 3, cod. peri.: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’art. 625, n. 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e n. 7-bis)», ma il Tribunale, operando il rinvio all’aggravante (p. 12 dell’ordinanza) non ha dato atto della esposizione alla pubblica dei due mezzi, mezzi che, anzi, come si legge chiaramente alle pp. 2 e 10 d l provvedimento, erano custoditi dentro l’ “isola ecologica” chiusa con recirizione e cancello, recinzione e cancello che gli autori del furto hanno dovuto rompere per accedere.
In riferimento, infine, agli indizi, il ricorrente svolge a un ragionamento di puro merito, tra l’altro mirando – ma inammissibilmente – ad una diversa ed alternativa lettura degli accadimenti ed a parcellizzare le emergenze istruttorie, così trascurando il costante insegnamento di legittimità, secondo cui «In tema di applicazione di misure cautelari personali, la gravità degli indizi di colpevolezza postula una considerazione non frazionata ma coordinata degli stessi, che consenta di verificare se la valutazione sinottica di essi sia o meno idonea a sciogliere le eventuali incertezze o ambiguità discendenti dall’esame parcellizzato dei singoli elementi di prova, e ad apprezzare quindi la loro effettiva portata dimostrativa e la loro congruenza rispetto al tema di indagine prospettato nel
capo di imputazione provvisoria» (ex plurimis,, Sez. 1, n. 3912:5 del 22/09/2015, P.M. in proc. Filippone e altro, Rv. 264780).
5. Consegue, di necessità, la statuizione in dispositivo.
Essendo inammissibile il ricorso e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella a I pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M,
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/10/2023.