Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 19621 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 19621 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2023 del GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DEL TRIBUNALE di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa il 30 novembre 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha applicato ad NOME, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena richiesta dalle parti, in relazione al reato di cui agli art 624 e 625, comma 1, numeri 2, 5 e 7, cod. peri. Con ordinanza pronunciata in pari data, il Giudice per le indagini preliminari ha rigettato l’istanza con la quale l difesa, dopo la lettura della sentenza, ha chiesto di sostituire la pena applicata, ai sensi dell’art. 545-bis cod. proc. pen.
Avverso la sentenza e l’ordinanza, l’imputato ha proposto un unico ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo i vizi di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 62-bis cod. pen. e 545-bis cod. proc. pen.
Con un primo motivo, sostiene che il Giudice per le indagini preliminari «avrebbe dovuto ritenere la pena non adeguata, in considerazione del fatto che, nel calcolo operato, non si è proceduto a una ulteriore riduzione per la concessione del beneficio ex art. 62-bis cod. pen.».
Con un secondo motivo, censura l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari non ha accolto la richiesta della difesa di sostituire la pena applicata, ai sensi dell’art. 545-bis cod. proc. pen., sostenendo che la motivazione del provvedimento, basata sul grado di pericolosità dell’imputato e sul pericolo di recidiva, si porrebbe in contrasto con la motivazione della sentenza e con la condotta tenuta dall’imputato subito dopo il suo arresto.
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi previsti dalla legge.
3.1. Quanto al primo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, esso non rientra nelle ipotesi preste dall’art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., che stabilisce che il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità del pena o della misura di sicurezza.
3.2. Quanto al secondo motivo, va preliminarmente osservato che il provvedimento emesso all’esito dell’udienza fissata ai sensi dell’art. 545-bis cod. proc. pen., con cui si decide sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive, e la sentenza di condanna vanno unitariamente considerati, atteso che la «motivazione è … unica e si riferisce sia alla condanna, sia al provvedimento di sostituzione, con l’inevitabile conseguenza che l’impugnazione ammessa è una sola, nei confronti della sentenza che contiene anche l’integrazione con la pena sostitutiva o la conferma del primo dispositivo» (cfr. Sez. 5, n. 43960 del 03/10/2023, Luongo, Rv. 285307).
Nel caso del patteggiamento il rapporto tra sentenza e provvedimento applicativo delle pene sostitutive è ancora più stretto.
Questa Corte, invero, ha avuto già modo di affermare che il giudice del patteggiamento può disporre la sostituzione delle pene detentive brevi contenute entro il limite dei quattro anni di reclusione solo nel caso in cui tale sostituzion
costituisca oggetto dell’accordo processuale, non avendo, in caso contrario, altra alternativa tra l’accoglimento e il rigetto della richiesta (cfr. Sez. 6, n. 30767 d 28/04/2023, COGNOME, Rv. 284978; Sez. 5, n. 32302 del 16 maggio 2023; Sez. 7, n. 51149 del 6 dicembre 2023, COGNOME, n.m.).
Si è infatti evidenziato che: a seguito delle modifiche introdotte all’art. 444, comma 1, cod. proc. pen. dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 153, le parti possono includere nel patto processuale anche l’applicazione di una pena sostitutiva; solo in tal caso, è consentito al giudice del patteggiannento, all’esito della più ampia valutazione a questo demandata dall’art. 444, comma 3, cod. proc. pen., applicare all’imputato la pena sostitutiva concordata, ove le parti ne abbiano indicato specificamente prescrizioni ed obblighi, ovvero, in caso contrario, sospendere il processo e rinviare ad altra udienza, dandone avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente, al fine di determinare contenuto e fisionomia della pena sostitutiva.
Si è posto in rilievo che la soluzione adottata dal legislatore appare coerente con il diverso meccanismo di determinazione del trattamento sanzioNOMErio nel rito ordinario e in quello del patteggiannento. Nel primo caso, infatti, solo a seguito della lettura del dispositivo, l’imputato può conoscere l’entità della pena e valutare se acconsentire o meno alla sua sostituzione. In caso di patteggiamento, la logica è esattamente inversa e, poiché le parti già conoscono la pena che sarà applicata, il legislatore richiede che la sua sostituzione sia già inclusa nel patto processuale.
Nel caso del patteggiamento, dunque, le pene sostitutive devono far parte dell’accordo tra le parti e il ricorso per cassazione, con specifico riferimento a esse, in conformità all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., deve ritenersi consentito solo per motivi attinenti alla volontà dell’imputato in ordine all’applicazione di dett pene o al difetto di correlazione tra la sentenza e la richiesta delle parti in ordine alle pene sostitutive oppure se la pena sostitutiva applicata risulti illegale.
Il secondo motivo di ricorso, non rientrando in nessuna di dette ipotesi, essendo relativo a una richiesta di pena sostitutiva che non rientrava proprio nell’accordo tra le parti, risulta inammissibile.
L’inammissibilità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 febbraio 2024.