Pene Sostitutive e Affidabilità del Reo: La Decisione della Cassazione
L’applicazione delle pene sostitutive rappresenta un tema centrale nel diritto penale, poiché offre alternative al carcere per pene detentive brevi. Tuttavia, l’accesso a tali benefici non è automatico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del potere discrezionale del giudice, sottolineando come l’inaffidabilità e i precedenti penali del condannato possano giustificare il diniego di queste misure. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato per il reato di evasione dalla detenzione domiciliare. L’imputato aveva presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Genova, la quale aveva confermato la decisione del giudice di primo grado di non applicare le pene sostitutive previste dalla legge n. 689 del 1981.
La difesa sosteneva che la mancata concessione delle misure alternative costituisse una violazione di legge e un vizio di motivazione. La richiesta era, quindi, di riconsiderare la pena inflitta alla luce delle opzioni sostitutive disponibili.
La Questione Giuridica: Applicazione delle Pene Sostitutive
Il nucleo della controversia risiede nel potere discrezionale del giudice di merito. La legge, anche a seguito delle riforme introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022, affida al giudice il compito di valutare se il condannato sia meritevole di accedere a pene alternative al carcere. Questa valutazione non è arbitraria, ma deve basarsi sui criteri stabiliti dall’articolo 133 del codice penale, che includono la gravità del reato, la capacità a delinquere del colpevole e la sua condotta.
La questione era se la Corte d’Appello avesse motivato in modo adeguato e logico il proprio diniego, considerando tutti gli elementi a disposizione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno stabilito che la motivazione della Corte d’Appello era non solo presente, ma anche del tutto logica e coerente con i principi giuridici.
Il diniego delle pene sostitutive si basava su una serie di elementi prognostici negativi, attentamente valutati dai giudici di merito:
1. Inaffidabilità del prevenuto: L’imputato aveva già dimostrato di non rispettare le regole, violando le prescrizioni della detenzione domiciliare, il che costituiva il reato per cui era stato condannato.
2. Lungo periodo di detenzione residuo: Doveva scontare una pena considerevole per un’altra causa, elemento che incide sulla valutazione complessiva della sua pericolosità sociale.
3. Numerosi precedenti penali: Il suo curriculum criminale era caratterizzato da numerosi precedenti, di gravità crescente, alcuni dei quali commessi anche dopo il fatto in giudizio.
La Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato: il giudizio del giudice di merito sull’opportunità di concedere le pene sostitutive è espressione di un potere discrezionale. Se tale giudizio è adeguatamente motivato, facendo riferimento ai criteri dell’art. 133 c.p., esso non è sindacabile in sede di legittimità. In altre parole, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato direttamente i fatti e la personalità dell’imputato.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che la concessione delle pene sostitutive non è un diritto del condannato, ma una possibilità subordinata a una valutazione discrezionale e motivata del giudice. La decisione sottolinea l’importanza di elementi come l’affidabilità del soggetto e la sua storia criminale nel formulare un giudizio prognostico.
Per la prassi, ciò significa che una difesa che miri a ottenere pene alternative deve non solo richiederle, ma anche fornire elementi concreti per dimostrare l’affidabilità del proprio assistito e l’assenza di pericolosità sociale. Al contrario, una storia di violazioni e precedenti penali gravi rappresenta un ostacolo quasi insormontabile per l’accesso a questi benefici.
Un giudice può rifiutare di applicare le pene sostitutive a un condannato?
Sì, il giudice ha un potere discrezionale. Può negare le pene sostitutive se, sulla base di criteri specifici come la personalità del condannato e i suoi precedenti, ritiene che tali misure non siano idonee. La sua decisione deve però essere sempre ben motivata.
Quali elementi sono stati considerati per negare le pene sostitutive in questo caso?
La Corte ha ritenuto decisivi tre elementi: l’inaffidabilità del condannato, dimostrata dalla precedente violazione della detenzione domiciliare; i suoi numerosi e gravi precedenti penali; e il lungo periodo di detenzione che doveva ancora scontare per un’altra causa.
La Corte di Cassazione può modificare la decisione di un giudice sull’applicazione delle pene sostitutive?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito la decisione. Il suo controllo si limita a verificare che la sentenza sia stata presa nel rispetto della legge e che la motivazione fornita dal giudice sia logica e non contraddittoria. Se questi requisiti sono soddisfatti, la decisione non è sindacabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7568 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7568 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 04/04/1982
avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Niass COGNOME udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso – con il quale si eccepisce violazione di legge e vi della motivazione in relazione alla mancata applicazione in appello delle pen sostitutive ex art. 53 ss. I.n. 689 del 1981 per la condanna dell’imputato reato di evasione dal luogo di detenzione domiciliare – deve essere dichiar inammissibile in quanto il motivo dedotto è manifestamente infondato. Invero, la Corte di appello ha confermato la valutazione del primo Giudice in merito all insussistenza dei presupposti per operare la richiesta sostituzione alla luce elementi prognostici tutti negativi in tal senso, tenuto conto della inaffidabil prevenuto che aveva violato le prescrizioni correlate alla detenzione domicilia del lungo periodo di detenzione da espiare per altra causa e dei numero precedenti penali, di crescente gravità, anche successivi al fatto in giud Motivazione certamente non illogica e conforme al principio secondo cui «in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell’eserc del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all’art. 133 cod sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindaca di legittimità» (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 – 01).
Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 20/01/2025