Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7193 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7193 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
SENTENZA
DI
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE 15~1;E
AGRIGENTO
nel procedimento a carico di:
NOME nato a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/06/2025 del TRIBUNALE di AGRIGENTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
udito il difensore
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di AVV_NOTAIO in composizione monocratica, quale giudice dell’esecuzione, decidendo in sede di rinvio ex art. 627., cod. proc. pen., sostituiva la pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 1000,00 di multa, irrogata nei confronti di COGNOME NOME dal Tribunale di AVV_NOTAIO con sentenza pronunciata il 10.12.2020, divenuta irrevocabile il 4.7.2023, con l’applicazione del lavoro sostitutivo di pubblica utilità per la durata di anni uno, mesi otto e giorni quattro, da svolgersi presso l’associazione RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, secondo le modalità e i tempi indicati nel programma UEPE in atti.
Avverso la menzionata ordinanza, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di AVV_NOTAIO, lamentando, violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il giudice dell’esecuzione, in violazione, sia della previsione normativa di cui all’art. 56 bis, I. n. 689 del 1981, sia del dictum della sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Prima Sezione penale di questa Corte in data 30.5.2024, ha accolto l’istanza difensiva senza indicare la ragione della scelta, tra le diverse pene sostitutive previste dalla legge, del lavoro di pubblica utilità, in palese contrasto con quanto statuito dall’art. 58, co. 2, I. n. 689 del 1981. Il giudice, in definitiva, si è limitato ad accogliere la richiesta difensiva, negando di fatto l’esistenza della valutazione operata dal giudice della cognizione, che ha riconosciuto la sussistenza della recidiva a carico dell’imputato, incidente in concreto sull’idoneità della misura sostitutiva da applicare, senza procedere a una seria motivazione comparativa fondata su elementi certi di fatto, che sopravvengano al giudizio di pericolosità espresso nella sentenza di condanna e senza rivalutare ex art. 133, cod. pen. la complessiva condizione dell’imputato.
Con requisitoria scritta del 23.9.2025, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, chiede che il ricorso venga itbd:giroetty
Con memoria di replica del 20.10.2025 e conclusioni del 28.10.2025, l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia dell’COGNOME, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato.
Il ricorso va accolto, essendo sorretto da motivi fondati.
5. La Prima Sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza pronunciata il 30.5.2024 aveva accolto analogo ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di AVV_NOTAIO avverso un precedente provvedimento adottato dal Tribunale di AVV_NOTAIO quale giudice dell’esecuzione in data 19.2.2024 (a sua volta integrativo di precedente ordinanza di accoglimento del 18.10.2023), con cui veniva disposta la sostituzione della pena inflitta all’COGNOME dal Tribunale di AVV_NOTAIO nella sentenza in precedenza indicata, con il lavoro di pubblica utilità.
La Suprema Corte osservava che, ai sensi dell’art. 58 della legge 689/1981, il giudice deve effettuare una valutazione complessiva della personalità dell’autore del reato, al fine di scegliere la pena sostitutiva più idonea alla sua rieducazione e reinserimento RAGIONE_SOCIALE, indicando i motivi che giustificano l’applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo, ricorrendo ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
Di tali principi il giudice di merito non aveva fatto corretta applicazione, avendo erroneamente ritenuto l’assenza di recidiva del condannato, laddove il giudice della cognizione aveva affermato la sussistenza della recidiva reiterata specifica ex art. 99, comma 4, cod. pen. con sentenza del Tribunale di AVV_NOTAIO del 10/12/2020, confermata dalla Corte di appello di Palermo in data 27/12/2021 e dalla Corte di legittimità in data 4/7/2023, per il reato di furto (artt. 624-bis e 625 n. 2 cod. pen.), commesso in data 29.9.2012.
Di conseguenza, la Corte di Cassazione aveva annullato l’impugnata ordinanza, demandando al giudice del rinvio il compito di procedere a una nuova valutazione della personalità dell’autore del reato, tenendo conto di tale circostanza.
A fronte di tale dictum il Tribunale di AVV_NOTAIO, riportato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la presenza di precedenti condanne non costituisce, di per sé sola, ragione sufficiente per il rigetto
della richiesta di applicazione delle pene sostitutive, pur dando atto dell’esistenza a carico dell’COGNOME della recidiva reiterata specifica riconosciuta nel giudizio di merito, ha disposto la sostituzione della pena inflitta dal giudice della cognizione con quella del lavoro di pubblica utilità, “richiamando poiché condivise tutte le argomentazioni esposte nell’ordinanza oggetto di impugnazione” annullata dalla Corte di Cassazione (cfr. p. 5). In tal modo, tuttavia, il giudice dell’esecuzione è venuto meno al compito affidatogli dal giudice di legittimità, essendosi limitato a sottolineare un principio affermato in motivazione da Sez. 1, n. 47682 del 2024, secondo cui “la presenza di precedenti condanne non costituisce, di per sé sola, ragione sufficiente per il rigetto della richiesta di applicazione delle pene sostitutive”, senza considerare che nel prosieguo del periodo la stessa Corte evidenzia come delle precedenti condanne il giudice possa tenere conto “ai fini del giudizio prognostico richiesto dall’art. 58 L. n, 689 del 1981 circa la idoneità della pena sostitutiva ad assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati (cfr. Sez. 2, n. 8794 del 14/2/2024, in motivazione)”.
Dunque dallo stesso precedente citato dal Tribunale di AVV_NOTAIO si evince che la sostituzione di pene detentive brevi con una delle pene previste dalla I. n. 689 del 191, non può essere negata facendo semplice riferimento all’esistenza a carico dell’imputato di precedenti sentenze di condanna, ma queste ultime non possono essere considerate del tutto irrilevanti ai fini della valutazione che il giudice è chiamato a svolgere.
Si tratta di un profilo non certo di secondaria importanza, posto che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, i precedenti penali del condannato possono formare oggetto di valutazione ed è legittimo trarre da essi, sulla base di una specifica, puntuale e concreta motivazione, elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell’adempimento delle prescrizioni imposte (cfr. Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Rv. 288210; Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024,
Rv. 287348). Orbene, nell’annullare la precedente ordinanza del Tribunale di AVV_NOTAIO, la Corte di Cassazione ha affidato al giudice dell’esecuzione il compito di procedere a una nuova valutazione complessiva della personalità dell’autore del reato, che imponeva al giudice del rinvio di prendere in considerazione le precedenti condanne riportate dall’COGNOME al fine, da un lato, di verificare se da esse possa desumersi l’eventuale sussistenza di elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell’adempimento delle prescrizioni imposte, dall’altro, una volta ritenuta l’insussistenza di tali elementi, di scegliere, come impone l’art. 58, I. n. 689 del 1981, la pena sostitutiva più idonea alla sua rieducazione e reinserimento RAGIONE_SOCIALE, ricorrendo ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. Nella motivazione del Tribunale di AVV_NOTAIO non vi è traccia di tale percorso argomentativo, essendo palesemente insufficiente il richiamo alla motivazione dell’ordinanza annullata dalla Corte di Cassazione, su cui insiste il difensore nella memoria di replica, posto che in tale provvedimento (come del resto in quello precedente del 18.10.2023) il tema del rilievo della recidiva, di cui era stata erroneamente negata l’esistenza, non era stato minimamente affrontato.
6. Sulla base delle svolte considerazioni, rilevata la violazione da parte del giudice del rinvio dell’obbligo di uniformarsi alla sentenza della Corte di Cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 15744 del 14/12/2018, Rv. 275864), l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al tribunale di AVV_NOTAIO per nuovo esame, da svolgere alla luce dei principi di diritto in precedenza affermati
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di AVV_NOTAIO.
Così deciso in Roma il 4.11.2025.