Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37510 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37510 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a IVREA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a GENOVA il DATA_NASCITA
NOME NOME a CHIVASSO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che chiede dichiararsi il ricorso di COGNOME inammissibile e l’annullamento con rinvio dell’ordinanz impugnata quanto a COGNOME NOME e COGNOME NOME
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 14 febbraio 2024 la Corte di Appello di Milano, quale giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta presentata, ai sensi dell’art. 9 D.Lgs. 150/2022 da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME di sostituzione delle pene detentive loro rispettivamente inflitte con una pena sostitutiva, ex art. 20 bis cod.pen.
La Corte di Appello motivava la reiezione dell’istanza in ragione della assoluta carenza di informazioni in merito alle condizioni di vita dei condannati, in particolare circa lo svolgimento di attività lavorative lecite.
Avverso detta ordinanza proponevano ricorso i condannati, tramite il difensore AVV_NOTAIO, lamentando la erronea applicazione dell’art. 545 bis cod proc pen e la correlata manifesta illogicità della motivazione.
Premettevano i ricorrenti che l’ordinanza impugnata era stata emessa dalla Corte territoriale in sede di rinvio, a fronte di precedente annullamento da parte di questa Corte che aveva ritenuto – contrariamente al giudice della esecuzione la istanza di sostituzione della pena tempestiva, ai sensi e per gli effetti dell’a 95 I. cit, cioè con riferimento alla pendenza del procedimento avanti alla Corte di Cassazione al momento della entrata in vigore del decreto 150/2022.
2.1 Quanto alla posizione di COGNOME NOME rilevava la incongruità della motivazione laddove esclude la sostituibilità della pena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva, trattandosi di soggetto recidivo, laddove la norma non preclude l’accesso alla sostituzione delle pene ai recidivi; secondariamente lamenta l’erroneità della motivazione, laddove fondata sulla carenza di informazioni circa lo stile di vita del condanNOME.
Rileva, infatti, il ricorrente come il legislatore non abbia imposto alcun onere di allegazione all’istante, ma , al contrario, un potere – dovere in capo al giudice di disporre gli accertamenti finalizzati all’applicazione della detenzione domiciliare, investendo, all’occorrenza, RAGIONE_SOCIALE e i RAGIONE_SOCIALE sociali.
Pertanto, la decisione della Corte territoriale si appalesava erronea in quanto in contrasto con il disposto dell’art. 545 bis cod proc pen e 58 L. 689/81.
Né si poteva ritenere che il giudice dell’esecuzione avesse strumenti diversi e meno incisivi rispetto ai Tribunali di Sorveglianza per disporre dette sostituzioni.
2.2 Quanto alla posizione di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, rimarcava la medesima incongruità motivazionale e violazione di legge, avendo anche in questo caso la Corte di Appello abdicato all’esercizio dei poteri istruttori ex officio, previsti esplicitamente dalla norma richiamata.
Rilevava, infine, che la interpretazione data dal giudice dell’esecuzione alla riforma Cartabia, soprattutto con riguardo alla sostituibilità delle pene detentive
brevi con pene sostitutive già nella fase di cognizione e, eccezionalmente, nella fase di esecuzione, era in aperto contrasto con lo spirito della riforma stessa, volto, cioè ad allargare l’ambito di applicazione, onde sgravare i Tribunali di Sorveglianza di tutte le vicende inerenti i liberi sospesi.
Rilevava l’incongruità insita nella decisione impugnata le cui conseguenze potrebbero essere che COGNOME NOME, sebbene condannata a pena più elevata, ma per reato non ostativo, potrà vedersi sospendere l’ordine di esecuzione della pena, mentre COGNOME NOME, nonostante sia stata condannata a pena inferiore, ma per reato ostativo, entrerà in carcere.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, chiedeva dichiararsi il ricorso inammissibile quanto a COGNOME NOME, in quanto volto a sollecitare una inammissibile rivalutazione di questioni di merito e annullarsi il provvedimento impugNOME quanto alle ulteriori ricorrenti, non avendo il giudice dell’esecuzione attivato, come avrebbe dovuto, i poteri di integrazione istruttoria ex officio, previsti esplicitamente dall’art. 545 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato, limitatamente alle posizioni di COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Secondo quanto disposto dall’art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen., «al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva ai sensi dell’articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice p acquisire dall’ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni d vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell’imputato».
In ossequio a tale dettato normativo, non può ritenersi sussistere in capo all’imputato un obbligo di presentare documentazione al giudice, atteso che il comma 3 dell’art. 545-bis cod. proc. pen., come si è evidenziato, non pone a carico dell’imputato alcun obbligo, ma solo la facoltà di presentare documentazione, peraltro, all’RAGIONE_SOCIALE dell’Esecuzione Penale Esterna (in un’ottica di collaborazione ai fini della elaborazione della relazione) e non al giudice che procede, davanti al quale il ricorrente è facultato a presentare memorie. (Sez. 2 – , Sentenza n. 12635 del 23/02/20.
Conseguentemente, non può inserirsi fra le cause ostative alla sostituibilità della pena detentiva l’omissione da parte del richiedente di informazioni circa le attuali condizioni di vita, ovvero circa i mezzi di sostentamento delle imputate,
come ritenuto dalla Corte territoriale, posto che, secondo la lettera della norma, in capo al richiedente sussiste una mera facoltà di produrre documentazione, sia all’ufficio di esecuzione penale esterna, sia al giudice che procede, mentre in capo al giudice incombe un potere-dovere di richiedere al detto ufficio, ovvero alla polizia giudiziaria, tutte le informazioni necessarie in relazione alle condizioni vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali del richiedente.
L’art. 545 bis cod. proc. pen. prevede, per l’applicazione delle pene sostitutive, un meccanismo articolato, definito a struttura bifasica, in cui il giudice instaura una fase di contraddittorio con le parti e, ove necessario, si avvale anche dell’apporto dell’ufficio esecuzione penale esterna al fine di individuare la pena sostitutiva più adeguata, dettagliando obblighi e prescrizioni. (Sez. 6, n. 21929/2024 rv 286486).
Tale meccanismo deve intendersi operante anche nel caso in esame, allorquando, cioè, la richiesta di sostituzione della pena precedentemente inflitta venga richiesta al giudice dell’esecuzione, in pendenza del procedimento in fase di legittimità al momento di entrata in vigore del D.Lgs 150/2022, posto che per espressa previsione dell’art. 95 del medesimo decreto, “nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive”.
L’eccezionalità costituita dalla possibilità di applicazione della pena sostituiva da parte del giudice della esecuzione, anziché dal giudice della cognizione, secondo il sistema del sentencing anglosassone, è limitata ai casi individuati nella disciplina transitoria e di fatto consente di anticipare alcune forme di esecuzione extracarceraria che erano di esclusivo appannaggio della magistratura di sorveglianza.
E’ evidente che il giudice della cognizione, ma anche dell’esecuzione, nei limitati casi previsti dall’art. 95 D.Lgs 150/2022, per potere valutare la sostituibil della pena detentiva necessita di un bagaglio di informazioni che mediamente non possiede e che, dunque, può e deve ottenere, al fine di dare adeguata risposta alla istanza ex art. 545 bis cod. proc. pen., con le modalità previste dall’art. 545 bis comma 3 cod proc pen, non potendosi trincerare dietro una mancanza di informazioni, ovvero dietro un inadempimento da parte del richiedente che, come visto, non ha alcun onere in tal senso.
Il provvedimento impugNOME, limitatamente alle posizioni di COGNOME NOME e COGNOME NOME non ha fatto buon governo di tali principi, né del disposto normativo e deve essere annullato con rinvio alla Corte di Appello di Milano per nuovo esame nel rispetto di quanto sopra osservato.
Il ricorso di COGNOME NOME è inammissibile, perché fondato su motivi diversi da quelli consentiti dalla legge.
Nel caso del ricorrente COGNOME, infatti, la Corte Territoriale ha fondato l reiezione dell’istanza di applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare ex art.20 bis cod. pen. sulla pluralità dei precedenti, sulla gravità de medesimi, ritenuti indicativi di una spiccata attitudine ad agire senza remore e senza alcuna considerazione della incolumità altrui, per fini di lucro e per assicurarsi l’impunità.
Tale valutazione rientra certamente nel perimetro di discrezionalità lasciato dal legislatore al giudice ex art. 58 della legge 689/1981; la decisione reiettiva, parametrata sugli indici di cui all’art. 133 cod. pen., è fondata su valutazioni adeguatamente motivate, non arbitrarie e coerenti.
Per contro, il ricorrente COGNOME sollecita questa Corte ad operare una differente valutazione dei medesimi elementi di fatto al fine di giungere a una differente decisione, operazione inibita al giudice di legittimità.
Il ricorso con riguardo alla posizione di COGNOME NOME deve essere dichiaro inammissibile e il ricorrente deve essere condanNOME al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e di NOME con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Milano.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 20 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente