Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 109 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 109 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 02/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME VITTORIO PAZIENZA NOME COGNOME UBALDA MACRI’
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
AVV_NOTAIO Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna, nei confronti di NUMERO_CARTA,
avverso la sentenza del 09/06/2025 del Tribunale di Piacenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria rassegnatadal AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 09/06/2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 609-bis, comma 3, cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, applicava, su richiesta delle parti, nei confronti di XXXXXXXXXXXXX la pena di mesi undici di reclusione, sostituiti dalla pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen., in relazione al reato di cui all’art. 609-bis cod. pen. per aver posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere XXXXXXXXXXXXXXXXX a subire atti sessuali, in particolare dapprima poggiandole una mano sulla spalla, guardandola in modo allusivo e poi repentinamente faceva scendere la mano sul senso della predetta palpandolo.
Avverso tale sentenza, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge in relazione alla illegittima sostituzione della pena concordata con i lavori di pubblica utilità.
Deduce il AVV_NOTAIO ricorrente la violazione della preclusione di cui all’art. 59, comma 1, lett. d) della legge 689/1981, atteso che la pena sostitutiva (lavori di pubblica utilità) Ł stata applicata in relazione al reato di cui all’art. 609-bis cod. pen. che non consente la sostituzione della pena concordata, giacchØ Ł compreso nel catalogo dei reati indicati all’art. 4 bis della legge 354/1975 (disposizione richiamata dall’art. 59, comma 1, lett. d) legge 689/1981), il che rappresenta condizione ostativa espressa alla sostituzione della pena irrogata.
E’ pervenuta memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore dell’imputato, con la quale si contestano le ragioni poste a base del ricorso, essendo stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 609-bis, comma 3, cod. pen. che viene richiamata dall’ultimo periodo
del comma 1-quater dell’art. 4-bis l. n. 354 del 1975 al fine di escludere che, nell’ipotesi di applicazione della predetta circostanza, i benefici penitenziari possano essere concessi solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell’articolo 80 della l. n. 354 del 1975. Anche la Corte costituzionale, nella sentenza n. 139 del 2025, precisa che il delitto di violenza sessuale fa operare la preclusione di cui all’art. 59 l. n. 689 del 1981, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all’art. 609-bis, comma 3, cod. pen. Conclude la difesa rammentando che l’art. 59, co. 1, lett. d) della l. n. 689 del 1981richiama integralmente l’art. 4-bis ord. pen. (e dunque anche l’ultimo periodo delcomma 1-quater), sicchŁ le preclusioni non operano nel caso direato di violenza sessuale attenuato dalla minor gravità, di cui al comma 3 dell’art.609-bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł infondato.
1.1.Deve, anzitutto, essere ricordato che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il AVV_NOTAIO ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale disposizione, ai sensi dell’art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti – come il presente – per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017.
Ed il AVV_NOTAIO ricorrente ha censurato proprio la legalità della pena applicata su accordo delle parti, sostenendo che la pena detentiva concordata non poteva essere sostituita con la pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, ostandovi la disposizione di cui all’art. 59 l. n. 689 del 1981 che preclude la sostituibilità della pena detentiva nei confronti dell’imputato di uno dei reati previsti dall’art. 4-bis l. n. 354 del 1975.
Sul punto la Corte di legittimità ha avuto modo di affermare che «In tema di patteggiamento, la richiesta dell’imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva Ł congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, sicchØ grava sul giudice l’obbligo di controllarne l’ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa nel caso in cui la sostituzione non sia applicabile, senza possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti, che ha natura unitaria in vista della applicazione della pena concordata» (Sez. 2, n. 31488 del 12/07/2023, Terlizzi, Rv. 284961).
E’ stato altresì precisato che non può trovare applicazione la procedura prevista dall’art. 444 cod. proc. pen. nel caso in cui, per le condizioni soggettive dell’imputato, la pena detentiva non possa essere convertita in quella pecuniaria, così come invece stabilito nell’accordo intervenuto tra le parti. Infatti, la richiesta di applicazione di pena detentiva da convertire, secondo l’accordo intervenuto, in sanzione pecuniaria, non può dar luogo a due richieste, tra loro alternative, ma deve necessariamente avere ad oggetto l’applicazione di una pena concreta e individuata, determinata congiuntamente dagli interessati (Sez. 5, n. 1796 del 19/04/1999, COGNOME Bue, Rv. 213212).
1.2. Tanto premesso, l’art. 59 l. n. 689 del 1981, nel disciplinare le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva, dispone, alla lettera d) del primo comma, che la pena detentiva non possa essere sostituita nei confronti dell’imputato di uno dei reati di cui all’articolo 4-bis l. n. 375 del 1954, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 323-bis, secondo comma, cod. pen.
La Corte costituzionale, nella pronuncia n. 139 del 2025 con la quale sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 59 l. n. 689 del 1981, nella parte in cui non consente la sostituzione della pena detentiva nei confronti dell’imputato di uno dei reati di cui all’art. 4-bisl. 26 luglio 1975, n. 354, ha spiegato che l’art. 4-bis l. n. 375 del 1954 prevede distinti regimi applicabili ai condannati per tre grandi “fasce” di reati, identificati rispettivamente dal comma 1 (prima fascia), dal comma 1-ter (seconda fascia) e dal comma 1-quater (terza fascia), e, per taluni reati, prevede un regime “misto”, che comprende elementi della prima e della terza fascia.
Il dato comune a tutte queste ipotesi Ł rappresentato dalla necessità di specifici accertamenti, compiuti di regola durante l’esecuzione della pena, che riguardano la persistente pericolosità del condannato, presunta in via AVV_NOTAIO dall’ordinamento in relazione allo specifico titolo di reato posto a base della sentenza di condanna.
La ratio dell’esclusione degli imputati per i reati di cui all’art. 4-bis l. n. 354 del 1975 dal novero dei possibili beneficiari delle pene sostitutive Ł, dunque, la presunzione di pericolosità del condannato autore dei reati contemplati dall’art. 4-bis, considerati di significativa gravità e produttivi di particolare allarme sociale; e il superamento di tale pericolosità presunta esigerebbe accertamenti che il giudice della cognizione non Ł ordinariamente in grado di compiere e che il legislatore riserva di norma ad una fase di osservazione intramuraria del condannato.
Infatti, le alternative alle pene detentive previste dall’ordinamento penitenziario per i condannati per reati ‘ostativi’ presuppongono di regola, giusta il disposto dell’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., l’avvio dell’esecuzione della pena con modalità intramuraria; al contrario, la sostituzione della pena opera evitando al condannato, sin dall’inizio, il contatto con il carcere.
In particolare, l’art. 4-bis l. n. 375 del 1954 comprende il reato di cui all’art. 609-bis cod. pen., inserendolo al comma 1-quater tra i reati c.d. di terza fascia, per i quali l’ammissione ai benefici penitenziari e alle misure alternative Ł possibile per i condannati solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della loro personalità, condotta collegialmente in carcere per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell’art. 80 della medesima legge, salvo che nel caso in cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante del fatto di minore entità nella violenza sessuale, la cui applicazione – precisa la Consulta – renderebbe inoperante il regime ostativo di cui all’art. 4-bis l. n. 354 del 1975 (v. Corte cost., sent. n. 139 del 2025, par. 6.1.2. pag. 14 e par. 8.2. pag. 20).
L’ultimo periodo del comma 1-quater dell’art. 4-bis l. n. 354 del 1975 dispone, infatti, che «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall’art. 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata».
2. Ebbene, nel caso in esame, Ł stata riconosciuta, sulla base dell’accordo delle parti, la circostanza attenuante speciale della minore gravità del fatto ex art. 609-bis, comma 3, cod. pen. che rende, dunque, inoperante il regime preclusivo di cui all’art. 4-bis l. n. 354 del 1975 e consente la sostituibilità della pena detentiva breve con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo.
Di qui la infondatezza del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così Ł deciso, 02/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.