Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26579 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26579 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso l’crdinanza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso con l’adozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con istanza rivolta alla Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, NOME COGNOME chiedeva, in applicazione delle norme transitorie di cui all’art. 95 del decreto legislativo n. 150 dei 2022, la sostituzione della pena detentiva di otto mesi di reclusione (che risultava inflitta a costui in forza della sentenza emessa dalla predetta Corte il 21 settembre 2022 per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate) con la pena pecuniaria sostitutiva o, in linea subordinata, con il lavoro di pubblica utilità sostitutiva, previste dalla legge n. 689 del 1981.
Con ordinanza del 14 luglio 2023, il giudice dell’esecuzione accoglieva l’istanza subordinata, disponendo la sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità.
La difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui chiede l’annullamento della suddetta ordinanza deducendo, con richiamo dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione del combinato disposto dell’art. 58 legge n. 689 del 1981 e carenza o manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto della richiesta di applicazione della pena pecuniaria sostituiva. Il ricorrente afferma che il giudice dell’esecuzione non ha tenuto conto degli elementi favorevoli alla sostituzione con detta pena sostitutiva, avuto riguardo, fra l’altro, al fatto che il condannato svolge attività lavorativa e alla circostanza che egli ha risarcito le persone offese dai reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, con il quale la difesa deduce vizi in relazione al rigetto della sua domanda di sostituzione della pena detentiva inflitta a NOME con la pena pecuniaria sostitutiva, non è fondato.
1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di sanzioni sostitutive, l’accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall’art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto,
non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Rv. 276716 – 01).
1.2. In applicazione del richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile, di valenza persistente anche per le pene sostitutive introAVV_NOTAIOe dalla riforma normativa introAVV_NOTAIOa con il citato decreto legislativo n. 150 del 2022, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che l’ordinanza impugnata è immune dai vizi lamentati e che le doglianze difensive non colgono nel segno.
Il provvedimento risulta rispettoso delle norme che regolano la materia ed è sorretto da motivazione logicamente ineccepibile, perché esprime, per rigettare la richiesta principale di concessione della pena pecuniaria sostitutiva sulla quale è incentrato il ricorso, una valutazione di inidoneità di detta pena sostitutiva alla funzione rieducativa e di prevenzione speciale, tenuto conto sia delle modalità della conAVV_NOTAIOa assunta nel caso di specie, avendo il COGNOME compiuto una reazione violenta contro gli operanti intervenuti per la sua identificazione, dopo che egli aveva proposto in vendita ad un compro oro di diamanti ed altri monili di provenienza furtiva, cagionando lesioni personali agli operanti medesimi; sia del fatto che si tratta di soggetto che annovera precedenti per reati contro il patrimonio.
In realtà, il giudice dell’esecuzione ha posto in luce considerazioni che, complessivamente, sono congrue e idonee a giustificare il rigetto dell’istanza difensiva principale.
L’ordinanza reca motivazione ampia e munita di adeguata logicità, valutando i dati disponibili nell’esercizio della discrezionalità consentita al giudice del merito e pervenendo, in esito a un discorso specifico e dettagliato, alla negazione della sussistenza delle condizioni volute dalla legge per la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria sostitutiva, invocata dal condannato in via principale.
Il ricorrente, nel lamentare la mancata considerazione di elementi favorevoli all’accoglimento dell’istanza principale, chiede, in realtà, una lettura alternativa degli elementi fattuali, inammissibile nel giudizio di legittimità.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e, conseguentemente, il ricorrente, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 2 febbraio 2024.