Pena Illegittima e Patteggiamento: i Limiti al Ricorso per Cassazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione torna a delineare i confini del concetto di pena illegittima nel contesto del patteggiamento, stabilendo quando un errore nel calcolo della sanzione possa giustificare un ricorso. Questa decisione è fondamentale per comprendere i ristretti limiti entro cui le sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 c.p.p. possono essere impugnate, specialmente dalla pubblica accusa. L’ordinanza chiarisce che non ogni errore di calcolo rende la pena illegale, ma solo quello che la porta al di fuori dei limiti previsti dalla legge.
Il Caso: un Patteggiamento per Bancarotta e il Ricorso del PM
Il caso trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Siena nei confronti di un imputato per reati di bancarotta fraudolenta, sia per distrazione che documentale. Le parti avevano concordato una pena finale di un anno e dieci mesi di reclusione, frutto di un calcolo che partiva da una pena base di tre anni, ridotta per le attenuanti generiche e poi aumentata per la continuazione tra i reati.
Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il giudice di merito avesse commesso un errore di diritto. Secondo il ricorrente, invece di applicare la disciplina generale della continuazione (art. 81 c.p.), il giudice avrebbe dovuto applicare la norma speciale prevista per i reati fallimentari (art. 219 l. fall.), che configura la continuazione come una circostanza aggravante. Questo errore di calcolo, a dire del Procuratore, avrebbe portato all’applicazione di una pena inferiore a quella legale, che avrebbe dovuto essere di almeno due anni di reclusione.
La Nozione di Pena Illegittima secondo la Cassazione
Il cuore della questione ruota attorno all’interpretazione dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma limita strettamente i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento, includendo tra questi l'”illegalità della pena”.
La Corte di Cassazione, richiamando un’importante pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza Sacchettino, n. 877/2023), ha ribadito un principio cruciale: la pena illegittima non è qualsiasi pena calcolata in modo errato. Si ha illegalità solo in due casi specifici:
1. Quando la pena applicata eccede i limiti edittali generali previsti dal codice penale (artt. 23 e seguenti).
2. Quando la pena eccede i limiti minimi o massimi stabiliti dalla singola norma incriminatrice.
In altre parole, un errore nei passaggi intermedi del calcolo (come la quantificazione dell’aumento per la continuazione o la diminuzione per le attenuanti) non rende la pena “illegittima” se il risultato finale rientra comunque nella forbice edittale prevista per il reato più grave.
La Decisione della Corte: Perché il Ricorso è Stato Respinto
Sulla base di questi principi, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso del Procuratore Generale inammissibile.
Le motivazioni
La Corte ha osservato che la doglianza del ricorrente non riguardava il superamento dei limiti edittali del reato di bancarotta fraudolenta, ma unicamente le modalità di calcolo dell’aumento per la continuazione. L’errore lamentato, pur potendo essere considerato una violazione di legge, atteneva ai passaggi intermedi della determinazione della pena e non incideva sulla legalità del risultato finale, il quale rimaneva all’interno della cornice edittale. Poiché la critica mossa dal Procuratore non rientrava in nessuna delle ipotesi tassative previste dall’art. 448, comma 2-bis c.p.p., l’impugnazione è stata ritenuta inammissibile perché proposta al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
Le conclusioni
Questa ordinanza consolida l’orientamento restrittivo della giurisprudenza sui ricorsi contro le sentenze di patteggiamento. La stabilità di tali accordi processuali viene tutelata limitando le impugnazioni ai soli vizi macroscopici, come l’applicazione di una pena palesemente al di fuori dei confini legali. Per le parti processuali, ciò significa che eventuali errori nel percorso logico-matematico seguito dal giudice per arrivare alla pena finale, se non inficiano la legalità del risultato, non sono censurabili in Cassazione. La decisione riafferma la differenza tra un errore di calcolo e una pena illegittima in senso stretto, blindando di fatto la maggior parte delle sentenze di patteggiamento da ricorsi basati su mere questioni di dosimetria della pena.
Quando una pena concordata con il patteggiamento può essere considerata ‘illegittima’?
Secondo la Corte di Cassazione, una pena è ‘illegittima’ solo quando il suo ammontare finale supera i limiti massimi o è inferiore ai limiti minimi stabiliti in generale dalla legge (es. limiti massimi di reclusione) o dalla specifica norma che punisce il reato contestato.
Un errore nel calcolo dell’aumento di pena per la continuazione tra reati rende la sentenza di patteggiamento appellabile?
No. La Corte ha chiarito che un errore nei passaggi intermedi del calcolo, come quello relativo all’aumento per la continuazione, non rende la pena ‘illegittima’ ai fini del ricorso, a condizione che il risultato finale resti entro i limiti edittali previsti per il reato più grave.
Perché il ricorso del Procuratore Generale è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava su un presunto errore nelle modalità di calcolo della pena (applicazione dell’art. 81 c.p. anziché dell’art. 219 l. fall.), un motivo che non rientra tra quelli tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39340 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39340 Anno 2025
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI FIRENZE
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a ORBETELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/04/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SIENA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze propone ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. pronunciata dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Siena nei confronti di NOME COGNOME per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale. È stata applicata la pena così concordata tra le parti: pena base di tre anni per il più grave delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione; ridotta, per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sino a due anni di reclusione; aumentata, per effetto della continuazione, sino a due anni e nove mesi di reclusione e, quindi, ridotta per la scelta del rito, sino alla pena finale di un anno e dieci mesi di reclusione;
Considerato che con l’unico motivo di ricorso il Procuratore generale prospetta una violazione di legge per aver il giudice di merito erroneamente applicato la disciplina della continuazione di cui all’art. 81 cod. pen., anziché la disciplina speciale della continuazione fallimentare per più fatti di bancarotta compiuti in seno al medesimo fallimento (art. 219 I. fall.) che tratta la continuazione alla stregua di circostanza aggravante. Pertanto, la pena patteggiata risulterebbe erroneamente calcolata e, a tutto voler concedere equivalente l’aggravante della continuazione alle riconosciute generiche, la pena dovrebbe essere nel minimo di tre anni di reclusione. Stante la riduzione per il rito, poi, si dovrebbe considerare la pena di due anni di reclusione e non di un anno e dieci mesi come disposto dal giudice di merito;
Premesso che l’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. prevede che l’imputato e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza resa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza;
Ritenuto che, nella specie, si versa in una pena illegittima (determinata da un computo erroneo nelle modalità di calcolo della pena), ma non di pena I egittima, che ricorre unicamente nel caso in cui la pena ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fa che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 – 01);
Ritenuto, quindi, che l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi consentiti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale.
Così deciso il 19/11/2025