Pena Illegale e Patteggiamento: i Limiti al Ricorso del Pubblico Ministero
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, torna a pronunciarsi su un tema cruciale della procedura penale: i limiti all’impugnazione delle sentenze di patteggiamento, in particolare quando si contesta una pena illegale. Questa decisione chiarisce che non ogni errore nel calcolo della pena giustifica un ricorso, tracciando un confine netto basato sulla normativa e sull’interpretazione delle Sezioni Unite.
Il Fatto: Il Ricorso del Procuratore Generale
Il caso nasce dal ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di Appello contro una sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare (GUP). La sentenza, emessa a seguito di un accordo tra le parti (patteggiamento), applicava una pena ritenuta dal Procuratore ricorrente illegale.
Secondo l’accusa, il GUP aveva commesso un errore aritmetico nel calcolare le diminuzioni per le circostanze attenuanti. Questo errore avrebbe portato a determinare una pena finale inferiore al minimo legale consentito dalla legge per il reato contestato. La richiesta del Procuratore era, quindi, di annullare la sentenza per questa “violazione di legge”.
La Questione sulla Pena Illegale nel Patteggiamento
Il cuore della questione giuridica riguarda i confini entro cui una sentenza di patteggiamento può essere impugnata. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale stabilisce specifici e limitati motivi di ricorso avverso tali sentenze. Il Procuratore ha basato il suo ricorso sull’idea che un errore di calcolo che porta la pena sotto il minimo edittale costituisca una pena illegale, e quindi un motivo valido di impugnazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo la tesi del Procuratore generale. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi.
L’Inammissibilità del Ricorso ex art. 448 c.p.p.
In primo luogo, i giudici di legittimità hanno affermato che il motivo addotto dal ricorrente non rientra tra quelli consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca tassativamente le ragioni per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento, e l’errore nel meccanismo di calcolo intermedio non è tra queste, a meno che non produca determinati effetti.
Il Richiamo alla Giurisprudenza delle Sezioni Unite
Il secondo e decisivo punto è il richiamo a una precedente e autorevole pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 877/2023). Secondo questo orientamento, una pena determinata a seguito di patteggiamento può essere considerata illegale solo in due casi:
1. Quando eccede i limiti edittali generali previsti dagli articoli 23 e seguenti del codice penale.
2. Quando supera i limiti edittali specifici previsti per la singola fattispecie di reato.
In altre parole, ciò che conta è il risultato finale. I passaggi intermedi che portano alla determinazione della pena, anche se viziati da un errore di calcolo, sono irrilevanti ai fini della legalità della sanzione, purché quest’ultima rimanga all’interno della “forbice edittale” prevista dalla legge.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si concentra sulla ratio della riforma che ha limitato l’appellabilità delle sentenze di patteggiamento. L’obiettivo del legislatore era quello di garantire la stabilità di tali sentenze, che sono il frutto di un accordo tra accusa e difesa. Consentire ricorsi basati su meri errori di calcolo interni, che non intaccano la legalità della pena nel suo ammontare finale rispetto ai limiti di legge, vanificherebbe lo scopo deflattivo e di certezza del rito.
La Cassazione sottolinea che la nozione di pena illegale rilevante ai fini dell’impugnazione è circoscritta. Non si tratta di verificare la correttezza di ogni singolo passaggio matematico, ma di controllare che la pena conclusiva sia conforme ai limiti massimi e minimi stabiliti dal legislatore per quel reato. Se la pena, pur calcolata erroneamente, rientra in questi limiti, non può essere definita illegale e il ricorso è inammissibile.
Conclusioni Pratiche
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale: le sentenze di patteggiamento godono di una stabilità rafforzata. Per il Pubblico Ministero, così come per l’imputato, le possibilità di impugnazione sono strettamente limitate. Un errore nel procedimento di calcolo della pena non è sufficiente per ottenere un annullamento, a meno che non porti a una sanzione finale che fuoriesca dai binari legali imposti dal codice penale. Ciò impone alle parti una maggiore attenzione in fase di accordo, poiché gli spazi per correggere eventuali imprecisioni in fase di impugnazione sono estremamente ridotti.
Quando una pena patteggiata è considerata “illegale” e quindi appellabile?
Secondo la Cassazione, la pena è illegale soltanto quando eccede i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti del codice penale, oppure i limiti edittali specifici previsti per la singola fattispecie di reato. Il risultato finale deve essere fuori dalla forbice legale.
Un errore di calcolo nel determinare la pena rende la sentenza sempre illegale?
No. La sentenza chiarisce che gli errori commessi nei passaggi intermedi del calcolo (come l’applicazione di attenuanti) non rendono la pena illegale se il risultato finale rientra comunque nei limiti minimi e massimi consentiti dalla legge per quel reato.
Il Pubblico Ministero può sempre ricorrere contro una sentenza di patteggiamento che ritiene errata?
No. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale limita severamente i motivi di ricorso. Come dimostra questo caso, proporre un ricorso per un motivo non consentito dalla legge, come un semplice errore di calcolo intermedio, ne comporta la dichiarazione di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 84 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 84 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 19/11/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
nel procedimento a carico di:
avverso la sentenza del 21/05/2025 del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Pordenone lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Triestededucendo violazione di legge perchØ la pena determinata dal GUP del Tribunale di Pordenone Ł illegale in quanto, in ragione di un calcoloaritmetico erroneo,Ł stata determinata al di sotto del minimo legale consentito dalla legge.
Osserva il ricorrente che le diminuzioni per le due attenuanti avrebbero dovuto essere piø correttamente operate sulla pena base prevista per il reato piø grave, non comprensiva dell’aumento per la continuazione; pertanto la pena così determinata Ł stata ridotta per effetto delle due attenuanti in misura inferiore al minimo edittale, considerata la diminuzione massima per le due circostanze attenuanti e la diminuzione per il rito. Osserva in particolare che la pena avrebbe dovuto essere determinata in anni uno mesi sei e giorni 13 di reclusione ed euro 364 di multa.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO Motivazione Semplificata
3. Il ricorso Ł inammissibile perchØ il motivo non Ł consentito ai sensi dell’art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen..
Inoltre secondo la pronunzia delle Sezioni unite n. 877/2023, Sacchettino, Rv 283886, la pena determinata ex art. 444 cod.proc.pen. a seguito dell’erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee Ł illegale soltanto nel caso in cui ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonchØ 65 e 71 e seguenti cod.pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando che i passaggi intermedi che portano alla determinazione siano computati in violazione di legge.
2. Per le ragioni sin qui esaminate va dichiarata l’inammissibilità del ricorso perchØ proposto per un motivo non consentito.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME