Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47043 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47043 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica di Bologna nel procedimento a carico di NOME COGNOME nato il 06/05/1993 in Romania avverso la sentenza del 17/04/2024 del Tribunale di Forlì;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME Di NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Forlì ha condannato NOME COGNOME per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale e per la contravvenzione
di porto abusivo di coltello, ritenuta la continuazione, alla pena finale di sei mesi di reclusione.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica di Bologna deducendo, con un unico motivo, l’errata determinazione da parte del Tribunale della pena base, fissata sotto il minimo edittale previsto dall’art. 337 cod. pen., tanto da rendere la pena illegale.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’art 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020 per come prorogata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Preliminarmente va dato atto che la sentenza impugnata era inappellabile, ai sensi dell’art. 443, comma 3, cod. proc. pen., così da consentire al pubblico ministero il ricorso per cassazione come unico mezzo per far valere il vizio di violazione di legge nella determinazione della pena erroneamente inflitta dal giudice di primo grado.
Il Tribunale di Forlì, come correttamente rappresentato dal ricorso, ha applicato all’imputato una pena illegale perchè quantificata, come pena-base per il delitto di resistenza pubblico ufficiale, in cinque mesi di reclusione (pag. 3) nonostante quella minima, prevista dall’art. 337 cod. pen., sia di sei mesi di reclusione, e operando su questa l’aumento di un mese di reclusione per la continuazione, per una pena finale di sei mesi di reclusione.
L’irrogazione di una pena sotto i limiti previsti per il reato accertato rende la stessa illegale così da comportare l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena alla Corte di appello di Bologna.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per il giudizio di secondo grado alla Corte di appello si Bologna.
Così deciso il 5 dicembre 2024
La Consigliera estensora nte