Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46779 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46779 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PINEROLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni uno e mesi quattro per il delitto di cui all’ad. 497 bis, comma secondo, cod. pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce l’illegalità della pena, è manifestamente infondato in quanto:
il ricorrente sostiene, condivisibilmente, che l’ipotesi di cui al secondo comma dell’ad. 497 bis cod. pen. è fattispecie autonoma di reato e non circostanza aggrava nte;
in forza di ciò deduce l’erroneità del calcolo della pena effettuato bilanciando, in termini di equivalenza, le attenuanti generiche con l’aggravante erroneamente ritenuta;
si tratta di un errore, però, non denunciato con i motivi di appello e che non può essere dedotto per la prima volta con il ricorso in cassazione;
invero si vede in una ipotesi non di pena illegale, che ricorre solo quando la pena inflitta eccede i valori, espressi sia qualitativamente (genere e specie), che quantitativamente (minimo e massimo) assegnati dal legislatore al tipo astratto nel quale viene sussunto il fatto storico reato) ma solo di una pena “illegittima” (cfr. Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, COGNOME);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/11/2023