Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38440 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38440 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nata a Messina il DATA_NASCITA; nel procedimento a carico della medesima; avverso la sentenza del 22/03/2024 della corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento senza rinvio limitatamente alla pena irrogata da rideterminarsi nella misura di mesi tre di arresto, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso; lette le conclusioni del difensore di parte civile, AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso anche depositando nota spese; COGNOME NOME che ha insistito lette le conclusioni del difensore dell’imputata AVV_NOTAIOto per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Messina, riformando parzialmente la sentenza del tribunale di Messina del 24 febbraio 2024, di condanna, a seguito di giudizio abbreviato, nei confronti di COGNOME NOME per i reati ex art. 452 bis c.p. ( capo 18) 416 e 452 octies c.p. ( capo 19) 452 quaterdecies c.p. (capi 1,3,6 e 12) 256 comma 1 lett. a) Dlgs. 152/06 ( capo 17) e 256 comma 3 Dlgs. 152/06 (capo 16), nei confronti di COGNOME NOME
per i reati ex artt. 452 bis c.p. ( capo 18) 416 e 452 octies c.p. ( capo 19) 452 quaterdecies c.p. (capi 3, 8 e 9) 256 comma 1 lett. a) Dlgs. 152/06 ( capo 17) e 256 comma 3 Dlgs. 152/06 (capo 16), nei confronti di COGNOME NOME in ordine ai reati ex artt. 452 quaterdecies c.p. (capo 1) 256 comma 1 lett. a) Dlgs. 152/06 ( capo 17) e 256 comma 3 Dlgs. 152/06 (capo 16), nei confronti di COGNOME NOME in ordine ai reati ex artt. 452 bis c.p. ( capo 18) 416 e 452 octies c.p. ( capo 19) 452 quaterdecíes c.p. (capi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 e 15) 256 comma 1 lett. a) Dlgs. 152/06 ( capo 17) e 256 comma 3 Dlgs. 152/06 (capo 16), COGNOME NOME in ordine al reato ex art. 452 quaterdecies c.p. (capo 2) dichiarava inammissibile l’appello proposto da COGNOME NOME, rideterminava la pena applicata a COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e, riqualificato il fatto ascritto a COGNOME NOME al capo 2 ( art. 45 quaterdecies c.p.) ai sensi dell’art. 256 comma 1 Dlgs. 152/06, rideterminava la pena inflittale in mesi sei di arresto e euro 6000 di ammenda. Confermava la sentenza nel resto.
Avverso la sentenza sopra indicata propone ricorso per cassazione COGNOME NOME mediante il proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione.
Deduce, con il primo, il vizio di violazione di legge in ordine agli artt. 13 e 133 c.p. atteso che il fatto riqualificato atterrebbe all’art. 256 comma 1 lett. del DIgs.152/06 siccome inerente a rifiuti non pericolosi, per cui la pena che la corte di appello avrebbe dovuto applicare corrisponde a quella compresa tra tre mesi ed un anno di arresto o, alternativamente, e nella misura tra duemilaseicento e ventiseirnila euro, a quella della ammenda. Al contrario, la pena applicata corrisponde all’arresto e all’ammenda e, quindi, a pena illegale.
Con il secondo motivo rappresenta il vizio di violazione di legge per intervenuta prescrizione del reato, la cui decorrenza non partirebbe dal momento di accertamento dei fatti, del 4.11.2020, bensì, alla luce del caso concreto, dall’ultimo scarico abusivo realizzato il 3.5.2019, come indicato a pagina 26 della sentenza di primo grado, e a pagina 11 della stessa, ove si indica l’atto interruttivo costituito dal sequestro preventivo dei mezzi e dell’area adibita a discarica, oggetto anche della condotta di cui al capo 2), intervenuto il 15.11.2019.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Alla luce della previsione edittale vigente ratione temporis al momento di consumazione del reato riqualificato e ascritto alla ricorrente e inerente espressamente (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata), a rifiuti non pericolosi, è fondato il primo motivo di ricorso: pertanto, deve procedersi, da parte di questa Corte, all’annullamento con rinvio della decisione impugnata, limitatamente alla pena applicata, anche alla luce della inammissibilità del motivo appresso esaminato.
2. Quanto al secondo motivo, esso è infatti manifestamente infondato. In particolare, va premesso che chi invochi con proprio ricorso, nel giudizio di cassazione, la prescrizione del reato, assumendo per la prima volta in questa sede – come nel caso in esame – che la data di consumazione del reato è antecedente rispetto a quella contestata, ha l’onere di indicare gli elementi di riscontro alle sue affermazioni, indicando gli atti ai quali occorre fare riferimento essendo precluso in sede di legittimità qualsiasi accertamento di merito ( Sez. 4, n. 47744 del 10/09/2015 Ud. Rv. 265330 – 01; Sez. 5, n. 46481 del 20/06/2014 Rv. 261525 – 01). Orbene, non pare conferente il riferimento a pagina 26 della prima sentenza, atteso che in essa il riferimento al 3.5.2019 attiene solo al periodo temporale (dal 18.3.2019 al 3.5.2019) in cui si procedette a lavori di sbancamento e movimento terra per conto della società della RAGIONE_SOCIALE e da cui originarono i rifiuti in questione, mentre, per quanto riguarda la conseguente e successiva condotta di smaltimento dei rifiuti qui in contestazione, il primo giudice si è solo limitato ad evidenziare che si proseguiva “scaricando poi il materiale derivante dalla suddetta attività di sbancamento presso la discarica abusiva sita in INDIRIZZO.da San Corrdo a Gravitelli”; senza, dunque, indicare, su di un piano cronologico preciso, alcuna attività, ultima, di smaltimento, integrante come tale la fine della fattispecie ascritta alla ricorrente, cui correlare l’in della prescrizione, così da anticiparlo rispetto alla data di accertamento indicata in imputazione e corrispondente al “4.11.2020 e sino ad oggi”. Piuttosto, appare di rilievo quanto indicato a pagina 10 della medesima sentenza prima citata, secondo cui l’area qui di interesse venne fatta oggetto di un sequestro disposto dal AVV_NOTAIO il 15.11.2019, quale atto interruttivo della condotta illecita. In dispa qui la questione della individuazione della data precisa di esecuzione del sequestro così disposto, quale momento cronologico effettivo da cui far decorrere, a rigore, la predetta interruzione, è in proposito sufficiente, in ogn caso, rilevare che, anche a voler far decorrere la prescrizione dal 15.11.2019 piuttosto che, inevitabilmente, da almeno alcuni giorni successivi, per la Corte di Cassazione – copia non ufficiale
necessaria esecuzione della misura reale, trova applicazione il principio per cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall’i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U – n. 20989 del 12/12/2024 Ud. (dep. 05/06/2025 ) Rv. 288175 – 01). Consegue un lungo decorso della prescrizione, che supera di molto la data, del 22.3.2024, di pubblicazione della sentenza qui impugnata, e che si compone, anche a voler partire dal 15.11.2019, oltre che dei cinque anni di durata massima ordinaria, anche di un ulteriore periodo di sospensione, decorrente dal termine ex art. 544 cod. proc. pen. di deposito della motivazione della prima sentenza sino al dispositivo della sentenza di secondo grado e, comunque, entro il limite massimo di un anno e sei mesi, oltre ad una ulteriore sospensione dal termine di deposito della motivazione della seconda sentenza, sino al dispositivo della sentenza definitiva e, comunque, entro il limite di un anno e mezzo.
3.. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata limitatamente alla pena, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Messina, risultando inammissibile nel resto il ricorso con la conseguenza per cui il giudice di rinvio è tenuto a verificare esclusivamente il profilo oggetto di annullamento senza poter rilevare l’eventuale decorso del termine di prescrizione, stante la formazione del giudicato progressivo in punto di accertamento del reato e affermazione di responsabilità dell’imputato ex art. 624 cod. proc. pen. Si condanna inoltre l’imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 3.591,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appello di Messina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Visto l’art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputata. Condanna, inoltre, l’imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte
civile RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 3.591,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 13/11/2025 Il Consigliere estensore COGNOME
Il COGNOME