Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 110 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 110 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 02/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME VITTORIO PAZIENZA NOME COGNOME UBALDA MACRI’
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, avverso la sentenza del 02/07/2025 del Tribunale di Trapani; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 2 luglio 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante e ritenuta la continuazione, applicava, su richiesta delle parti, nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXX la pena di quattro anni di reclusione, sostituiti dalla pena della detenzione domiciliare sostitutiva per la durata di quattro anni ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen., impartendo le prescrizioni legislativamente previste in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 609-bis, commi 1 e 2, 609-ter n. 5 cod. pen. per aver costretto la minore
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a subire atti sessuali, abusando delle condizioni di inferiorità psichica della persona offesa dovute alla minore età. Il G.I.P. applicava le pene accessorie di cui all’art. 609-nonies cod. pen.
Avverso l’indicata sentenza, XXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore di fiducia, avvocato AVV_NOTAIO, propone ricorso per cassazione, affidandosi ad un unico motivo e denunciando illegalità della pena ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorrente deduce che il Tribunale di Trapani, con la sentenza impugnata, ha applicato all’imputato la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, senza che tale specifica durata fosse stata oggetto di accordo tra le parti in sede di patteggiamento e senza alcuna specifica motivazione sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen. che ne giustificassero la misura.
Osserva la difesa che, essendo la pena principale applicata pari a quattro anni di reclusione, l’art. 609-nonies, comma 1, n. 4, cod. pen. che, in tali casi, ossia per le condanne alla reclusione da tre a cinque anni, prevede l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque Ł costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici sia fissa (nella misura di anni cinque) e non suscettibile di modulazione discrezionale da parte del giudice.
Argomenta la difesa che tale norma si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 Cost., violando a) il principio di eguaglianza, poichØ situazioni fattuali diversificate per gravità e pericolosità vengono trattate con un’applicazione automatica della medesima durata di pena accessoria, b) il diritto di difesa, poichØ la rigidità della norma non consente al difensore di argomentare sulla modulazione della pena accessoria in base alle specifiche circostanze del caso, c) il principio di ragionevolezza e proporzionalità della pena, poichØ la pena deve tendere alla rieducazione del condannato e non può essere inflitta in misura sproporzionata rispetto alla gravità del fatto e alla personalità dell’agente.
Precisa ulteriormente la difesa che, nel caso di specie, l’interdizione dai pubblici uffici Ł stata applicata in modo rigido, senza alcuna valutazione di merito, pur a fronte del riconoscimento di circostanze attenuanti e di una condotta che non si Ł estrinsecata in rapporti sessuali completi.
Richiama, infine, la sentenza n. 31 del 2012 della Corte costituzionale con la quale Ł stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di norme che prevedevano pene accessorie automatiche senza possibilità di valutazione dell’interesse del minore o del caso concreto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile e, comunque, manifestamente infondato.
1.1. Occorre premettere che al ricorrente Ł stata applicata la pena di quattro anni di reclusione, ai sensi dell’art. 444, comma 1, cod. proc. pen., relativamente ad una imputazione (artt. 81 cpv., 609-bis, commi 1 e 2, 609-ter, n. 5, cod. pen.) che l’art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen. esclude dall’applicazione del comma 1, allorchŁ, come nel caso in esame, la pena superi due anni di reclusione soli o congiunti a pena pecuniaria.
Non solo, ma Ł stata anche sostituita la pena detentiva di quattro anni di reclusione con la detenzione domiciliare, nonostante l’art. 53 l. n. 689 del 1981, vigente ratione temporis, consentiva la sostituzione solo nel caso in cui il giudice ritenesse di determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni. NØ potrebbe sostenersi che le modifiche operate dal d.lgs. n. 150 del 2022 siano piø favorevoli e consentano invece la sostituzione della pena detentiva, dal momento che, seppure il nuovo testo dell’art. 53 l. n. 689 del 1981 abbia ampliato l’applicazione delle sanzioni sostitutive ai casi in cui il giudice ritenga di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, il nuovo testo dell’art. 59 l. n. 689 del 1981 non consente la sostituzione della pena detentiva nei confronti dell’imputato di uno dei reati di cui all’art. 4-bis l. n. 354 del 1975, tra i quali rientra, al comma 1-quater, il reato di cui all’art. 609-bis cod. pen., per il quale il ricorrente era imputato ed ha patteggiato la pena.
Non avendo il Pubblico ministero proposto ricorso, alla Corte di legittimità Ł inibito qualsiasi rilievo officioso e le statuizioni rimangono inemendabili, poichØ il tema della legalità della pena (nella quale rientrano le violazioni che concernono i limiti oggettivi e soggettivi che restringono l’area di accesso al rito premiale del patteggiamento) Ł strettamente interferente con le regole processuali del principio della domanda, dell’interesse ad agire, della rilevabilità d’ufficio e del divieto di reformatio in peius (Sez. 3, n. 22628 del 18/04/2025, COGNOME, Rv. 288261; Sez. 2, n. 22187 del 19/04/2019, Taib, Rv. 275590).
1.2. Deve, poi, essere ricordato che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale
disposizione, ai sensi dell’art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti – come il presente – per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017.
Va ancora ricordato che l’art. 609-nonies cod. pen, come modificato dalla legge 1.10.2012 n. 172 di ratifica ed esecuzione della Convenzione RAGIONE_SOCIALE per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale firmata a Lanzarote, prevede al comma 1, n. 4, in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. “per alcuno dei delitti previsti dagli artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies”, le seguenti pene accessorie: “l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, fermo restando l’applicazione dell’art. 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua”.
La Corte di legittimità ha chiarito (Sez. 3, n. 13573 del 25/02/2025, M., Rv. 287850; nello stesso senso, Sez. 3, n. 26983 del 25/06/2025, T., non mass.) che l’art. 609-nonies, comma 1, n. 4, cod. pen. distingue espressamente “l’interdizione temporanea dai pubblici uffici” tout court e “l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni”, in tal modo introducendo, per i reati considerati, rispetto alla norma AVV_NOTAIO di cui all’art. 29 cod. pen., una ulteriore specie di interdizione temporanea.
L’art. 609-nonies, comma 1, n. 4, cod. pen. prevede, infatti, tre ipotesi, sempre obbligatorie, di pene accessorie correlate ai reati di cui alla prima parte del comma 1 della stessa norma: a) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, di cui all’art. 28, comma 3, cod. pen., in relazione ad una pena principale della reclusione inferiore ai tre anni; b) l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in relazione ad una pena principale della reclusione da tre a cinque anni di reclusione; l’interdizione perpetua, di cui all’art. 29, comma 1, cod. pen., in relazione ad una pena principale non inferiore a cinque anni di reclusione.
La pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici di cui all’art. 28, comma 3, cod. pen. Ł prevista in via AVV_NOTAIO come conseguenza per la condanna (o applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.) per uno dei reati previsti dall’art. 609nonies, comma 1, cod. pen. in caso di pena principale di durata inferiore ai tre anni di reclusione. Mentre, la seconda ipotesi prevede l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in relazione ad una pena principale della reclusione da tre a cinque anni di reclusione.
Il caso in esame Ł stato ricondotto dalla sentenza impugnata alla seconda ipotesi, essendo stata concordata una pena finale, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., nella misura di anni quattro di reclusione.
Consegue che il motivo di ricorso proposto sulla pena accessoria della interdizione dell’imputato dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, non ponendo profili di illegalità della pena, non Ł consentito e il ricorso Ł pertanto inammissibile, posto che la determinazione concreta della misura della pena accessoria non Ł avvenuta contra legem, essendo stata individuata secondo i parametri predeterminati dalla legge, che ha direttamente stabilito la protrazione della pena accessoria per un periodo unico ed invariabilmente fisso (cfr. Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286).
La questione di legittimità costituzionale Ł irrilevante, perchØ, anche nel caso di declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di cui all’art. 609-nonies cod. pen., nella parte in cui non consente la modulazione discrezionale della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici in caso di condanna per il reato di cui all’art. 609-bis cod. pen.
con pena determinata tra i tre e i cinque anni di reclusione, troverebbe applicazione, in ogni caso, l’art. 29, comma 1, cod. pen. nella parte in cui stabilisce che la condanna alla reclusione per un tempo non interiore a tre anni importa l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
In ogni caso, la questione di legittimità costituzionale proposta in ricorso Ł anche manifestamente infondata, sia perchØ il ricorrente non individua uno specifico “tertium comparationis” con il quale porre a confronto la norma della cui legittimità costituzionale egli dubita, limitandosi a censurare genericamente la mancanza di un potere discrezionale del giudicante di modulare la durata della pena accessoria al singolo caso; sia perchØ, per giurisprudenza costante del giudice delle leggi, la scelta e la quantificazione delle pene, anche accessorie, per i singoli fatti punibili rientra nella discrezionalità del legislatore, il cui esercizio Ł censurabile solo nel caso di manifesta irragionevolezza (ex plurimis, sentenze n. 22 del 2007, n. 394 del 2006 e n. 144 del 2005): irragionevolezza che, nel caso di specie, non Ł dato ravvisare poichØ la norma, a fronte di reati che, anche in astratto, sono considerati gravi dal legislatore, come dimostrato dalla cornice edittale – minima e massima ad essi riferibile, modula, in ragione della pena concretamente irrogata, la durata (perpetua o temporanea, e, in quest’ultimo caso, con periodo fisso o determinandone il periodo entro un limite minimo e uno massimo) di quella particolare forma di indegnità “pubblica” (interdizione dai pubblici uffici) che l’ordinamento riconosce comunque, in via presuntiva, a carico di coloro che siano stati puniti con pene di una certa rilevanza (nel caso in esame da tre a cinque anni di reclusione); indegnità che si estrinseca (art. 28, comma 3, cod. pen.) nella perdita della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l’interdizione, i diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli ed onorificenze (cfr. Sez. 3, n. 26201 del 20/05/2015, G., non mass.).
Il ricorso non può quindi che essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 02/12/2025
TABLE
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.