Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25848 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25848 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato il DATA_NASCITA a Savelli
avverso la sentenza del 05/06/2023 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria difensiva dell’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME, che ha contestato le conclusioni del AVV_NOTAIO generale insistendo per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia del Tribunale di Crotone che in data 16 gennaio 2020 aveva condannato NOME COGNOME per il delitto di cui dell’art. 314, secondo comma, cod. pen., in quanto, quale presidente di un’organizzazione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, aveva utilizzato iure proprio l’auto acquistata, per l’ente, con i contributi RAGIONE_SOCIALE Regione Calabria.
NOME COGNOME, tramite il difensore, ha proposto quattro motivi di ricorso.
2.1. Con il primo deduce vizio di motivazione in quanto la Corte di appello ha ritenuto che l’autovettura oggetto RAGIONE_SOCIALE contestazione fosse stata comprata con fondi pubblici in assenza RAGIONE_SOCIALE documentazione che lo comprovasse.
Inoltre, detto mezzo non risultava censito tra quelli direttamente gestiti dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Regione Calabria e le spese per la sua manutenzione erano interamente sostenute dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, con riferimento agli artt 314 e 358 cod. pen., e vizio di motivazione in quanto la Corte di appello ha attribuito al ricorrente la qualifica di incaricato di pubblico servizio, con erroneo richiamo RAGIONE_SOCIALE sentenza numero 14171 del 2020 RAGIONE_SOCIALE Sesta sezione RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione relativa ad altra fattispecie. Infatti, l’RAGIONE_SOCIALE” non svolge, in concreto, attività di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in quanto per questa è necessaria un’espressa autorizzazione RAGIONE_SOCIALE Regione Calabria, attraverso la cosiddetta “attivazione”, secondo il Regolamento RAGIONE_SOCIALE n. 18 dei 2016, ad oggi non intervenuta.
2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata non ha tenuto conto che le prove acquisite dimostrassero che l’autovettura fosse sempre a disposizione delle attività dell’RAGIONE_SOCIALE, non rilevando la circostanza che fosse parcheggiata davanti all’abitazione del ricorrente, previa autorizzazione dei soci, in assenza di un garage RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“. Inoltre, il danno patrimoniale eventualmente causato all’RAGIONE_SOCIALE era stato irrisorio, pari a circa C 5,92.
2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, con riferimento all’ art. 131-bis cod. pen., e vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata ha negato l’applicazione RAGIONE_SOCIALE causa di non punibilità sulla base RAGIONE_SOCIALE pluralità di condotte contestate al ricorrente in palese contrasto con la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione e senza tenere conto dell’esiguità del danno patrimoniale e RAGIONE_SOCIALE disponibilità del veicolo a favore dell’RAGIONE_SOCIALE.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, per come successivamente prorogato e le parti hanno depositato le conclusioni in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile in parte per genericità e in parte per manifesta infondatezza.
2.11 primo e il terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto riguardano entrambi l’autovettura oggetto del peculato d’uso e sono inammissibili per genericità.
2.1. Le sentenze di merito, con argomenti esenti da vizi di illogicità e pienamente aderenti alle prove acquisite, costituite dagli accertamenti operati dalla polizia giudiziaria presso i competenti uffici RAGIONE_SOCIALE Regione Calabria (pag. 3 RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado), hanno accertato che l’autovettura oggetto dell’imputazione, reiteratamente utilizzata da NOME COGNOME per scopi personali, era stata acquistata dall’RAGIONE_SOCIALE, iscritta all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, previa delibera del 5 dicembre 2014 del Consiglio di amministrazione, per svolgere compiti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (servizio di “soccorso ed assistenza ai cittadini”), motivo per il quale la Regione aveva erogato, per il suo acquisto, un contributo di euro 7950, mentre il restante valore di euro 2650 era stato corrisposto dalla stessa RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Dette risultanze istruttorie rendono incontroverso il nesso di destinazione dell’auto, tale da imprimerle un vincolo pubblicistico, rispetto ai compiti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE propri dell’ente a favore del quale questa era stata acquistata, così da rendere prive di rilievo le censure difensive sul censimento del veicolo e sulle spese RAGIONE_SOCIALE manutenzione, smentite dagli accertamenti svolti dall’operante di polizia giudiziaria.
Le sentenze di merito, dopo avere dato conto che dai servizi di osservazione dei carabinieri di Savelli era risultato uno stabile utilizzo da parte di NOME dell’auto Panda dell’RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” per accompagnare il nipote a scuola e per recarsi presso i bar del paese al cui interno si intratteneva per ore, anche quando vi erano stati gravi incendi che avevano interessato la zona, hanno aderito alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui integra il delitto di peculato I’ uso dell’auto di servizio per soddisfare interessi privati, dovendosi presumere
l’esclusiva destinazione del bene ad uso pubblico in assenza di provvedimenti che consentano puntuali e documentate deroghe a tale impiego (Sez. 6, n. 26330 del 21/05/2019, Pisacane, Rv. 276218). A tal fine il Tribunale, con congrui argomenti, ha escluso di attribuire rilievo all’autorizzazione del consiglio di amministrazione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, peraltro priva di data certa, atteso che solo la Regione Calabria era legittimata a rilasciarla.
La circostanza che l’autovettura fosse comunque a disposizione dell’RAGIONE_SOCIALE e utilizzata anche per i fini istituzionali, tanto da escluderne una sottrazione assoluta alla destinazione pubblicistica, ha determinato i giudici di merito a qualificare il fatto ai sensi dell’art. 314, secondo comma, cod. pen.
In ordine al danno patrimoniale, i giudici di merito, escluso rilievo agli esiti RAGIONE_SOCIALE consulenza di parte perché lacunosa, hanno correttamente ritenuto che non fosse irrisorio in quanto oltre al profilo economico deve essere valutato anche il danno al buon andamento RAGIONE_SOCIALE pubblica amministrazione (Sez. 6, n. 39832 del 10/07/2019, COGNOME, Rv. 277066; Sez. 6, n. 29262 del 17/05/2018, C., Rv. 273445).
3.11 secondo motivo di ricorso, circa la qualità di incaricato di pubblico servizio del ricorrente, è inammissibile per manifesta infondatezza.
3.1. I Giudici di merito, con argomenti completi e logici, hanno ritenuto che il presidente di un’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, facente parte del RAGIONE_SOCIALE, sia incaricato di pubblico servizio, con pertinente richiamo, erroneamente censurato, alla sentenza di questa Sezione secondo cui «Il presidente di un’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, facente parte del RAGIONE_SOCIALE, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, con la conseguenza che la condotta di appropriazione di somme di denaro, erogate all’RAGIONE_SOCIALE dalla RAGIONE_SOCIALE per il perseguimento delle finalità pubbliche del RAGIONE_SOCIALE, integra il delitto di peculato» (Sez. 6., n. 14171 del 29/01/2020, Raviele, Rv. 278759).
La giurisprudenza di questa Corte, alla quale i giudici di merito si sono conformati, ha da tempo affermato che, in adesione al criterio oggettivofunzionale adottato dal legislatore, rilevano l’attività in concreto svolta sia dall’ente di riferimento che dal soggetto agente oltre che il carattere strumentale rispetto al perseguimento di finalità pubblicistiche (Sez. 6, n. 9642 del 26/05/2021, dep. 2022, Saltarelli, Rv. 282941). Rientrano, dunque, nelle categorie di cui agli artt. 357 e 358 cod. pen. anche soggetti inseriti in società per azioni, quando l’attività di queste sia disciplinata da norme di diritto pubblico e persegua finalità pubbliche (Sez. 6, n. 19484 del 23/01/2018, Bellinazzo, Rv. 273781).
3.3. Nella specie, l’RAGIONE_SOCIALE svolge «attività di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE», prevista dalla I. n. 225 del 1992 istitutiva del RAGIONE_SOCIALE, volta alla tutela dell’integrità RAGIONE_SOCIALE vita, dei beni, deg insediamenti e dell’ambiente dai danni e dai pericoli che derivano da calamità. Si tratta di un RAGIONE_SOCIALE articolato e complesso fondato sulla previsione e sulla prevenzione dei rischi, che si occupa del soccorso alle popolazioni colpite, del contrasto e del superamento dell’emergenza, cioè attività che hanno un evidente risvolto pubblicistico e che, per questo, fanno capo a diverse amministrazioni in un ambito più ampio cui partecipano anche enti di RAGIONE_SOCIALE con risorse umane, mezzi e capacità operative in grado di intervenire rapidamente in caso di emergenza (Sez. 6, n. 14171 del 29/01/2020, Raviele, Rv. 278759; Sez. 6, n. 18960 del 22/03/2022, Culcasi, non mass.).
In questa cornice risulta, di tutta evidenza, come vi sia un vincolo di destinazione funzionale dei mezzi forniti all’RAGIONE_SOCIALE, dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in virtù dell’attività che l’ente svolge. Ne consegue che, a prescindere che avvenga o meno l’attivazione di singole attività nei termini fissati dal Regolamento RAGIONE_SOCIALE n. 18 del 2016, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio colui che gestisce i mezzi di cui l’ente è dotato, acquistati con fondi regionali, proprio per consentirgli di realizzare compiti di matrice pubblicistica a cui detti mezzi sono formalmente vincolati.
4. L’ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La sentenza impugnata ha correttamente escluso di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in quanto il delitto si era protratt per più mesi tanto da esprimere un comportamento abituale ostativo all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. (in questi termini per una protratta condotta di peculato d’uso: Sez. 6, n. 6550 del 19/12/2019, Guastaferro, non mass.).
5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, in virtù delle statuizioni RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, non emergendo che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE causa di inammissibilità”, anche al versamento di una somma in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 21/05/2024