Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 49209 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 49209 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
Sui ricorsi proposti da:
NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Napoli DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli il 03/03/2023, emessa ai sensi degli artt.
444 ess. cod. proc. pen.;
visti gli atti ed esaminato il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
Le censure proposte, relative al mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rit dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti.
Il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difet
correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fa e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto in mod specifico dai ricorrenti, che nulla in concreto hanno spiegato.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2023.