Patteggiamento e limiti al ricorso in Cassazione: la guida
Il patteggiamento rappresenta uno degli strumenti più utilizzati nel sistema penale italiano per definire rapidamente il processo, beneficiando di uno sconto di pena. Tuttavia, molti sottovalutano che l’accordo sulla pena limita drasticamente le possibilità di un successivo ricorso in Cassazione. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce i confini di questa procedura.
Il caso e la contestazione della pena
Un imputato, accusato di cessione di sostanze stupefacenti, aveva concordato con la Procura l’applicazione di una pena di un anno di reclusione e una multa. Nonostante l’accordo, il soggetto ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un vizio di motivazione e una presunta violazione di legge nella determinazione della sanzione applicata dal Giudice per l’Udienza Preliminare.
Il Patteggiamento dopo la Riforma Orlando
La decisione della Corte si fonda sull’analisi dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta dalla cosiddetta Riforma Orlando, ha l’obiettivo di deflazionare il carico di lavoro della Cassazione, impedendo impugnazioni strumentali su sentenze che nascono da un accordo tra le parti. In sostanza, chi sceglie il patteggiamento accetta implicitamente la congruità della pena, salvo casi eccezionali.
I motivi di inammissibilità del ricorso
I giudici hanno rilevato che le doglianze espresse erano generiche e prive di fondamento. Per poter impugnare una sentenza di applicazione della pena su richiesta, non basta lamentare un errore generico: è necessario dimostrare l’illegalità della pena o vizi specifici sulla formazione della volontà. Nel caso di specie, la pena-base era stata fissata vicino ai minimi edittali, rendendo la decisione del giudice di merito inattaccabile.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sulla natura tassativa dei motivi di ricorso previsti per il patteggiamento. L’articolo 448 comma 2-bis c.p.p. limita il ricorso ai casi di vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, o all’illegalità della pena. Nel caso analizzato, il ricorrente non ha fornito alcuna “prova liquida” che potesse giustificare una diversa qualificazione del fatto o una riduzione ulteriore della sanzione. La genericità dei motivi e l’assenza di violazioni manifeste hanno reso il ricorso incompatibile con il vaglio di legittimità.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Tale esito comporta non solo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ma anche pesanti conseguenze economiche per il ricorrente. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di quattromila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia ribadisce che il patteggiamento deve essere una scelta consapevole e ponderata, poiché le possibilità di rimettere in discussione l’accordo davanti alla Cassazione sono estremamente ridotte.
Quali sono i limiti per impugnare un patteggiamento?
Il ricorso è limitato a vizi sulla volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza o illegalità della pena applicata.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e a una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende.
La misura della pena concordata può essere contestata?
Generalmente no, se la pena rientra nei limiti previsti dalla legge e non vi sono errori macroscopici o illegalità manifeste nella sua determinazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48954 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48954 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il 15/07/2002
avverso la sentenza del 10/11/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TORRE ANNUNZIATA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME NOME avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Torre Annunziata gli ha applicato, su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni uno di reclusione ed euro 3.500 di multa in relazione a due episodi di cessione di sostanza stupefacente non meglio indki ‘ iduata.
Il NOMEnte deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla misura della pena applicata ssumendo genericamente un errore in cui era incorso il giudicante.
I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall’articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione tennporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017 e in mancanza di una prova liquida della ipotesi meno grave.
D’altro canto la pena concordata rientra nella forchetta prevista nella norma incriminatrice ed anzi la pena-base risulta indicata in termini prossimi al minimo edittale.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte NOMEnte al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il NOMEnte al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 Novembre 2023
Il Consigliere estensore