Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45048 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45048 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2023 del TRIBUNALE di MONZA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura la decisione emessa ex art. 444 cod. proc. pen. attraverso cui si censura l’omessa riqualificazione del delitto di cui all’ar comma 1, in quello di cui all’ipotesi lieve di cui al comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è indeducib in sede di legittimità in quanto la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modific apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, posso essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, essendo il ricorso ammesso ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, all’err qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sen all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); che la contestazione dell’erronea qualificazione giuridica del fatto operata dal ricorrente, invero, risulta inconsistente e si in una formula vuota di contenuti nella parte in cui rappresenta l’adesione al precedente accordo data dal P.M.; si deve ribadire che l’erronea qualificazione giuridica può essere fatta valere c il ricorso per cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto alla contestata aggravante (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/20 Brughitta, Rv. 264153), mentre non è consentito, alla luce della modifica normativa, contestare, senza giustificarla, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, ritenuta nella sente patteggiamento, della quale, in sostanza, si denunciano inammissibili vizi di motivazione (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, COGNOME, Rv. 272026);
rilevato che il secondo motivo di ricorso con cui si deduce la disposta confisca del denaro è generico è manifestamente infondato visto che non contrasta specificamente la decisione che, quanto alla confisca della somma di denaro operata ha fatto pertinente rinvio alle disposizioni cui agli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 dando conto della sproporzione economica esistente in considerazione dello stato di disoccupazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/10/2023