Danneggiamento e Pubblica Fede: La Cassazione Chiarisce Quando Non Serve la Querela
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha fornito un’importante chiave di lettura sulla procedibilità del reato di danneggiamento e pubblica fede, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 31 del 2024. La decisione chiarisce in quali casi sia necessaria la querela della persona offesa e quando, invece, l’azione penale debba procedere d’ufficio, ponendo l’accento sulla specifica natura del bene danneggiato.
I Fatti di Causa
Il caso nasce da un ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello avverso una sentenza del Tribunale. Quest’ultimo aveva dichiarato il non doversi procedere nei confronti di un imputato per il reato di danneggiamento aggravato, a causa della mancanza di una querela. Il Tribunale aveva ritenuto che le recenti modifiche legislative avessero esteso il regime della procedibilità a querela a tutte le ipotesi di danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede.
La Disciplina della Procedibilità nel Danneggiamento e Pubblica Fede
Il punto centrale della questione legale riguarda l’interpretazione dell’art. 635 del codice penale, come modificato dal D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31. Questa riforma ha uniformato la disciplina della procedibilità per i delitti di furto e danneggiamento, stabilendo che per i fatti commessi su cose esposte per necessità, consuetudine o destinazione alla pubblica fede (ai sensi dell’art. 625, primo comma, numero 7, c.p.), il reato è punibile a querela della persona offesa.
Tuttavia, l’errore del giudice di primo grado è stato quello di non considerare la composita natura della norma richiamata (art. 625, n. 7 c.p.), la quale non si limita a tutelare solo le cose esposte a pubblica fede.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale, sottolineando come la riforma abbia un perimetro di applicazione ben definito. La procedibilità a querela è stata introdotta limitatamente ai fatti commessi su “cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede”.
La stessa norma (art. 625, n. 7 c.p.) contempla però altre tipologie di beni, quali le cose “esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento […] o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza”. La Corte ha specificato che per il danneggiamento di questi ultimi beni, l’aggravante opera pienamente e la procedibilità rimane d’ufficio, in quanto la riforma non ha inciso su tali ipotesi. L’interesse tutelato in questi casi trascende quello del singolo proprietario per attingere a quello della collettività e del corretto funzionamento del servizio pubblico.
Le conclusioni
Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale per un nuovo giudizio. Questa pronuncia stabilisce un principio di diritto fondamentale: per determinare la procedibilità del reato di danneggiamento aggravato, è cruciale distinguere la specifica natura del bene. Se si tratta di un oggetto meramente esposto alla pubblica fede, sarà necessaria la querela. Se, invece, il bene è destinato a un pubblico servizio o a pubblica utilità, lo Stato ha l’obbligo di procedere d’ufficio per perseguire il colpevole, a prescindere dalla volontà della parte lesa.
Dopo la riforma del 2024, il reato di danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede è sempre procedibile a querela?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che la procedibilità a querela si applica solo ai fatti commessi su “cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede”, e non ad altre categorie di beni.
Quando il reato di danneggiamento aggravato ai sensi dell’art. 625 n. 7 c.p. resta procedibile d’ufficio?
Resta procedibile d’ufficio quando il danneggiamento riguarda le altre categorie di beni indicate nella stessa norma, come le cose esistenti in uffici pubblici o quelle destinate a un pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte ha annullato la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato il non doversi procedere per mancanza di querela, disponendo la trasmissione degli atti allo stesso Tribunale per un nuovo giudizio.