Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 51489 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 51489 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato in Moldavia il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 23 maggio 2023 del Tribunale di Monza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Tribunale di Monza, in accoglimento della comune richiesta avanzata dalle parti, applicava a NOME COGNOME, imputato dei reati di cui agli artL 497 -bis e 707 cod. pen., la pena concordata con il Pubblico Ministero;
che avverso detta sentenza ricorre l’imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo di censura, con il quale deduce violazione di legge e connesso vizio di motivazione, invocando la natura asseritamente grossolana del falso;
che il motivo non è deducibile atteso che l’art. 448, comma 2 -bis ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi
attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazi richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica e all’illegalità della
-che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai se dell’art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa dell ammende.
Il Consigliere estensore
Così deciso il 29 settembre 2023
Il Presidente