Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 50692 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 50692 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a San Severo
avverso la sentenza del 20/03/2023 emessa dal Tribunale di Larino
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non deducibili in questa sede, quali l’omessa motivazione sulla responsabilità penale del delitto contestato di detenzione di stupefacenti e sul rigetto delle circostanze attenuanti generiche, in ragione della tipologia di sentenza impugnata.
Considerato, infatti, che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’accordo intervenuto esonera la sentenza che recepisce l’accordo, dall’onere di motivazione bastando il richiamo agli atti del fascicolo, alla qualificazione dell
condotta contenuta nell’imputazione e alla congruità della pena patteggiata, richiesta dallo stesso ricorrente, e tale da presupporre il suo consenso del quale non è stato rappresentato alcun vizio.
Ritenuto che la sentenza impugnata risulta incensurabile in questa sede, atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337), non prospettate in questa sede.
Ritenuto che, alla luce di detti argomenti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/11/2023