Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29703 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29703 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/11/2023 del TRIBUNALE di MONZA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Monza.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza del 3 novembre 2023 il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, accogliendo la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. formulata dalle parti, ha applicato nei confronti di NOME: la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 4000,00 di multa per il delitto di furto aggravato.
Avverso la sentenza impugnata propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore avvocato NOME COGNOME e, con un unico motivo, deduce violazione di legge in quanto le parti avevano concordato anche la sostituzione della pena della reclusione con quella della detenzione domiciliare sostitutiva. Di ciò non ha tenuto conto il Giudice monocratico che non ha operato la sostituzione.
Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell’art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall’art.94 del d.lgs. 10 ottobre 2022, come modificato dall’art. 5-duodecies dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell’art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18.
Va premesso che le categorie di vizi deducibili con ricorso in cassazione ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, afferiscono solo ai motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la ‘richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
E bene, nel caso in esame, consentito a questa Corte è l’accesso agli atti trattandosi di un error in procedendo. Dalla richiesta allegata al verbale di udienza emerge che il difensore dell’imputato e il pubblico ministero acconsentivano alla determinazione della pena finale come applicata dalla sentenza impugnata, ma chiedevano anche la sostituzione della stessa con la detenzione domiciliare sostitutiva, da eseguirsi presso l’abitazione della sorella del COGNOME, resasi disponibile a riguardo.
In merito il Giudice non provvedeva, cosicché il motivo di ricorso è fondato, oltre a essere consentito in quanto riguarda un vizio relativo al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
D’altro canto, come osservato anche dalla Procura generale, pacifico è l’orientamento per il quale in tema di patteggiarnento la richiesta dell’imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, sicché grava sul giudice l’obbligo di controllarne l’ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa nel caso in cui la sostituzione non sia applicabile, senza possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti, che ha natura unitaria in vista della applicazione della pena concordata (Sez. 2, n. 31488 del 12/07/2023, Terlizzi, Rv. 284961 – 01: caso nel quale la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza che aveva omesso di provvedere alla sostituzione della pena detentiva; conf. n. 17198 del 2007 rv. 236454 – 01, n. 18136 del 2012 rv. 253770 – 01; n. 8210 del 1997 rv. 208561 – 01, n. 1796 del 1999 rv. 213212 – 01).
Ne consegue che il Giudice monocratico avrebbe dovuto provvedere sulla richiesta di sostituzione della pena, con una delibaziore espressione di discrezionalità valutativa non consentita in questa sede di legittimità, accogliendo o rigettando integralmente la proposta concordata dalle parti.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Monza perché provveda alla valutazione complessiva dell’istanza.
P.Q.M.
annulla senza rinvio GLYPH la sentenza impugnata e dispone rimettersi gli atti al Tribunale di Monza per il giudizio.
Così deciso in Roma, 02/05/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente